In vigore al

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In vigore al: 04/10/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 81)
Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente il riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano

1)

Pubblicata nel B.U. 6 settembre 1994, n. 40.

Art. 1-4.   2)

2)

Recano modifiche alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 5

(1)  3)

(2)  4)

(3)  3)

3)

Reca modifiche alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

4)

Abroga l'art. 46, comma 3, della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 6   3)

3)

Reca modifiche alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 7

(1)  5)

(2)  6)

(3) L'articolo 10 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e gli articoli 3 e 11 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, modificati dall'articolo 7 della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9, e dagli articoli 6 e 7 della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21, sono abrogati.

5)

Recano modifiche alla L.P. 5 settembre 1964, n. 15.

6)

Omissis.

Art. 8   7)

7)

Modifica l'allegato A della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 9 (Disposizioni transitorie)

(1) Per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale può nominare i direttori di dipartimento e di ripartizione ed i componenti del nucleo di valutazione conferendo i relativi incarichi a dipendenti in possesso di diploma di laurea che da almeno quattro anni esercitano le mansioni di direttore d'ufficio o da almeno sei anni quelle di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale. 8)

(2) I dipendenti nominati ai sensi del comma 1 sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti di cui all'articolo 15 della L.P. n. 10/1992.

(3) Le modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, non trovano applicazione in relazione al corso concorso bandito in prima applicazione della L.P. n. 10/1992.

(4) Fino al riordino delle direzioni delle scuole professionali dipendenti dalle ripartizioni 20, 21 e 22, da disporsi con regolamento di esecuzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conservati gli uffici e le direzioni di scuole esistenti nonché i relativi incarichi di direzione.

(5) Possono essere nominati direttori delle scuole professionali, prescindendo dall'espletamento di procedimento di selezione ai sensi dell'articolo 7, i dipendenti, che siano iscritti nella sezione A o B dell'albo degli aspiranti dirigenti, già preposti ad un ufficio degli ispettorati per la formazione professionale o dell'ispettorato per l'addestramento professionale nell'agricoltura ed i docenti, anche non laureati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano un incarico di direzione ai sensi dell'articolo 11 della L.P. n. 3/1973 o dell'articolo 11, comma 3 della L.P. n. 12/1987.

(6) Gli articoli 1, 3, 8, 12 e 13 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, nonché le tabelle A, B, C ad essa allegate, sono abrogati.

8)

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, le disposizioni del comma 1 trovano applicazione per la durata di due anni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 10   9)

9)

Sostituisce l'art. 19, comma 6, della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15.

Art. 11   10)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

10)

Omissis.

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