In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

d) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 371)
Nuove norme in materia di patrimonio scolastico

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1992, n. 44.

Art. 8 (Destinazione di edifici)

(1) Gli enti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici, sedi del collegio, del convitto studentesco o della scuola, nonché delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi, senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni dieci, né superiore ad anni venticinque, è fissata dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo di non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.

(2) Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e pertinenze rispetto agli obblighi convenuti ai sensi del comma 1, il contributo deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali; ciò vale anche in caso di alienazione, locazione o cessione in uso a qualsiasi titolo dei rispettivi beni a terzi. Nel caso in cui l'edificio venga utilizzato ulterioramente per finalità a carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio conformemente alla destinazione e va restituita la relativa differenza, sempre maggiorata degli interessi legali.11)

(3) In deroga alle precedenti disposizioni, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia, contro il pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.

11)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActiona) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
ActionActionb) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
ActionActionc) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
ActionActiond) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37 
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
ActionActionf) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2 
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico