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In vigore al: 04/10/2016

d) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 371)
Nuove norme in materia di patrimonio scolastico

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1992, n. 44.

Art. 7 (Incentivazione dell'assistenza scolastica e convittuale)

(1) Allo scopo di potenziare l'assistenza scolastica e per favorire la frequenza delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica nel territorio della provincia di Bolzano, su proposta del competente assessore provinciale all'istruzione, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare contributi, fino ad un massimo del 90% delle spese riconosciute ammissibili, ad enti o associazioni per l'acquisto di edifici, ovvero per l'acquisizione di aree, la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione e il completamento di edifici, nonché per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature per gli stessi, per la manutenzione straordinaria di edifici destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.

(2) I contributi di cui al comma 1 possono essere assegnati ad enti pubblici, istituzioni ed associazioni private aventi tra le proprie finalità la realizzazione o la gestione, senza fini di lucro, di collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse.

(2/bis) Nel caso delle scuole private la Giunta provinciale è autorizzata ad assumersi la quota da restituire al fondo di rotazione di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. 10)

(3) Le domande di contributo devono essere corredate dalla documentazione prevista nel regolamento di esecuzione.

(4) Con il provvedimento di concessione del contributo, la Giunta provinciale approva contemporaneamente anche i progetti, sentito il parere della commissione provinciale consultiva per l'edilizia scolastica.

(5) Con i fondi messi annualmente a disposizione in base all'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, la Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi per l'amministrazione ordinaria degli immobili destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.

10)
L'art. 7, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
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