(1) Per far fronte alle spese connesse con l'esercizio delle funzioni previste al comma 1 dell'articolo 1, relativamente all'acquisizione di aree, alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di edifici scolastici di loro competenza, i comuni usufruiscono dei finanziamenti stanziati dalla Provincia per tale finalità, in base alle disposizioni e nei limiti di cui alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21.
(2) Su proposta del competente assessore provinciale all'istruzione, con i fondi di cui al comma 1, nel limite dello stanziamento annualmente riservato per tali finalità dalla Giunta provinciale, possono essere altresì finanziate le spese per l'acquisto di arredamento. L'entità del contributo non deve in ogni caso essere superiore al 90% della singola spesa ritenuta ammissibile.
(3) L’arredamento delle scuole dell’infanzia ai sensi del comma 2 oltre ad arredamento può comprendere anche attrezzature nonché materiale didattico e ludico di base. Il finanziamento dell’arredamento delle scuole dell’infanzia provinciali avviene unicamente tramite i comuni e questo riguarda anche le scuole dell’infanzia provinciali che non sono gestite dai comuni stessi, oppure che non sono di proprietà di questi. Il finanziamento delle scuole dell’infanzia parificate, invece, avviene direttamente tramite l’amministrazione provinciale. I mezzi finanziari per l’acquisizione di aree, per la progettazione, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici vengono concessi per tutte le scuole dell’infanzia, anche per le scuole dell’infanzia parificate, tramite la legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21. 6)
(4) La gestione di una scuola dell’infanzia provinciale da parte di un altro soggetto giuridico presuppone la stipulazione di un accordo con il comune competente. Lo stesso comune disciplina le questioni relative alla gestione e quelle concernenti il finanziamento degli investimenti e delle spese correnti. 7)
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