(1) I locali degli edifici scolastici pubblici, ivi compresi gli arredi, nonché le palestre, gli impianti e le attrezzature sportive annesse alle scuole, sono utilizzati, compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche stabilite dal competente direttore, anche per manifestazioni ed attività artistiche, culturali, sociali, educative, formative, informative e sportive.3)
(2) Il regolamento d'esecuzione prevede altresì i criteri per l'uso e le modalità di formazione di piani di utilizzo degli edifici e degli impianti, coordinati tra gli enti proprietari nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale, nel quadro delle convenzioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.4)
(4) (5)5)