In vigore al

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In vigore al: 04/10/2016

k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 361)
Riordinamento dello stato giuridico del personale

1)
Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1992, n. 44.

Art. 12)

2)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

CAPO I
Inquadramento funzionale

Art. 2-32)

2)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

CAPO II
Mobilità

Art. 4-72)

2)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

CAPO III
Norme transitorie per il primo inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali

Art. 8-112)

2)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

CAPO IV
Disposizioni varie

Art. 12 (Festività e riposo settimanale)  

(1) Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica.

(2) Il personale, inoltre, non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi dalla normativa statale. Sono considerati festivi anche il lunedì di Pentecoste e, limitatamente alle ore pomeridiane, il Giovedi grasso e l'ultimo giorno di carnevale, il Venerdì santo, la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno.

(3) Per servizi speciali e per particolari esigenze di servizio l'ente di appartenenza può articolare l'orario di servizio anche in turni di servizio nei giorni festivi, salvo il diritto al giorno di riposo settimanale.

Art. 13 3)

3)
L'art. 13 è stato abrogato dall'art. 52, comma 2, lettera g), della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 142)

2)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 15 4)

4)
L'art. 15 è stato abrogato dall'art. 52, comma 2, lettera g), della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 16 5)

5)
L'art. 16 è stato abrogato dall'art. 52, comma 2, lettera g), della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 17 6) delibera sentenza

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 567 del 22.12.1997 - Personale provinciale - cessione volontaria di quote di stipendio - improponibilità di questione di legittimità costituzionale
6)
L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 52, comma 2, lettera g), della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 18 7)

7)
L'art. 18 è stato abrogato dall'art. 52, comma 2, lettera g), della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 19 8)

8)
L'art. 19 è stato abrogato dall'art. 52, comma 2, lettera g), della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 20 9)

9)
L'art. 20 è stato abrogato dall'art. 52, comma 2, lettera g), della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 21-2210)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

10)
Omissis.

Allegati 1-210)

10)
Omissis.

Allegato 3

  1. Dirigente sanitario unità
  2. Coadiutore sanitario unità
  3. Assistente medico unità
  4. Biologo dirigente unità
  5. Biologo coadiutore unità
  6. Biologo collaboratore unità
  7. Operatore professionale coordinatore
  1. Operatore professionale collaboratore
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