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In vigore al: 04/10/2016

u) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 301)
Nuove norme sulla gestione delle Unità sanitarie locali

1)
Pubblicata nel B.U. 11 agosto 1992, n. 33.

CAPO I
Nuovi Organi delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto- legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito in legge 4 Aprile 1991, n. 111

Art. 1-5.   2)

2)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 6   3)

3)
L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 7-9.   2)

2)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 10   4)

4)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

CAPO II
Norme in materia di programmazione sanitaria

Art. 11   2)

2)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 12   

(1)(2) 5) 

(3) 6)

5)
I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
6)
Omissis.

Art. 13 (Istituzione del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali)

(1)  È istituito il comitato elaborazione elettronica dei dati (E.D.P.) per i servizi sanitari e sociali, composto da:

  • a)  l' assessore provinciale alla sanità, con funzioni di presidente;
  • b)  il direttore della Ripartizione sanità, con funzioni di vicepresidente;
  • c)  il direttore della Ripartizione servizio sociale;
  • d)  due esperti in materia informatica rispettivamente della tutela dei dati personali, proposti dall' assessore provinciale alla sanità;
  • e)  quattro funzionari esperti in sistemi informatici, designati dalle rispettive unità sanitarie locali;
  • f)  un esperto proposto dall' assessore provinciale all'informatica;
  • g)  un esperto in materia informatica, proposto dal consorzio dei comuni. 7)

(2)  Funge da segretario un impiegato della ripartizione VIII di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(3)  Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale; esso permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

(4)  Ai membri del comitato sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi ed il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale.

(5)  Il comitato, tramite il suo presidente, può avvalersi della consulenza e della collaborazione di esperti in materia esterni secondo le relative norme provinciali.

7)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 64 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 14 (Compiti del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali)

(1)  Il comitato EDP per i servizi sanitari e sociali è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di progetti per l'automazione di procedure del sistema informativo dei servizi sanitari e sociali dell'Alto Adige, con esclusione dei servizi gestiti dalla Provincia.

(2)  Il comitato coordina tutte le attività, anche tecnico-operative, riguardanti la realizzazione del sistema informativo dei servizi sanitari e sociali, con esclusione di quelli gestiti dalla Provincia, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta provinciale.

(3)  Al comitato vengono inoltre attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 9 della L.P. n. 33/1982, limitatamente ai servizi sanitari e sociali, con esclusione di quelli gestiti dalla Provincia.

(4)  Il comitato si attiene agli standards fissati dal comitato di coordinamento EDP di cui all'articolo 8 della L.P. n. 33/1982.

(5)  Il parere del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali è obbligatorio e sostituisce il parere del comitato di coordinamento EDP di cui all'articolo 8 della L.P. n. 33/1982 e della commissione di cui all'articolo 22 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2.

Art. 15 (Fornitura straordinaria di protesi)       delibera sentenza

(1)  La Provincia assicura, quali prestazioni sanitarie aggiuntive, l'erogazione straordinaria di presidi ed ausili connessi alle invalidità riconosciute, non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso e comunque legati ad effettive finalità funzionali e relazioni altrimenti non perseguibili.

(2)  La Provincia può inoltre rimborsare, in tutto o in parte, gli oneri, a carico di soggetti portatori di handicap nell'ambito maxillo-facciale, per l'acquisto o l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali. L'handicap deve essere riconosciuto da un medico specialista in chirurgia maxillo-facciale o stomatologia dipendente di una azienda sanitaria della provincia di Bolzano.

(3)  I limiti, le condizioni, le modalità di erogazione e il controllo delle prestazioni sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

(4)  Fino all'emanazione della deliberazione di cui al comma 3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 8)

(5)  Presso l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituito il Centro di specializzazione provinciale per la protesizzazione di arto superiore ed inferiore, che si rende necessaria a seguito di ricovero o di day hospital.” 9)

massimeDelibera 30 settembre 2013, n. 1414 - Criteri per il rimborso delle spese sostenute da persone con disabilità per l’acquisto e l’applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali
massimeDelibera 9 gennaio 2012, n. 18 - Nomina della commissione ricorsi ai sensi dell’articolo 11 dei criteri relativi all’assistenza protesica in Alto Adige, approvati con delibera n. 2081 del 13.12.2010 e revoca della delibera n. 122 del 31.01.2011
8)
L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e successivamente modificato dall'art. 36 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
9)
L'art. 15, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 16-17.   10)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

10)
Gli articoli 16 e 17 sono stati abrogati dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
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