Pubblicata nel B. U. 7 luglio 1992, n. 28.
(1) Per la necessità di disporre di un quadro conoscitivo coordinato, completo ed aggiornato a supporto dell'attività programmatoria degli interventi da adottare ai fini del miglioramento delle condizioni d'uso della rete stradale, l'Ufficio competente in materia di trasporti su strada, d'intesa con gli organismi preposti per istituto, promuove la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati più significativi relativi alla circolazione stradale sul territorio provinciale, con particolare riguardo a:
(2) Dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, l'Ufficio competente in materia di trasporti su strada può avvalersi dell'operato di un gruppo di esperti, nominato dalla Giunta provinciale. Esso è presieduto dal direttore dell'Ufficio competente in materia di trasporti su strada ed è composto dai rappresentanti degli organismi preposti alla viabilità e alla sicurezza del traffico.
(3) Il gruppo di esperti si riunisce di norma annualmente, ovvero su richiesta dei singoli componenti, allo scopo di:
(4) Il gruppo di esperti trasmette annualmente una relazione al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.