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In vigore al: 04/10/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 161)
Interventi per la metanizzazione in provincia di Bolzano e per la realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti

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1)

Pubblicata nel B.U. 23 giugno 1992, n. 26.

Art. 4

(1) La Provincia autonoma di Bolzano ravvisa la necessità di realizzare e gestire, in collaborazione con il Comune di Bolzano ed i Comuni vicini, impianti per lo smaltimento dei rifiuti. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia alla società per azioni "ECO CENTER", a prevalente capitale pubblico locale.

(2) Lo statuto della società deve prevedere in particolare:

  • a)  tra i fini sociali la gestione e la realizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti;
  • b)  un' adeguata rappresentanza della Provincia, rapportata alla quota di capitale sottoscritto, negli organi di amministrazione e di controllo; i rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società in misura non superiore al 10%, fino ad una spesa totale massima di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

(4) Nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio stabilito dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere e versare ulteriori quote del capitale della società di cui al comma 1 e a disporre la copertura di eventuali perdite di esercizio, mediante reintegro del capitale sociale in ragione delle azioni possedute, in base a regolari deliberazioni assunte dagli organi sociali.

(5) Alla copertura dell'onere indicato al comma 3 si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, tabella B, n. 5, della L.P. 16 marzo 1992, n. 7, e dello stanziamento iscritto al capitolo 85050 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992.