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In vigore al: 04/10/2016

c) Legge provinciale 19 marzo 1991, n. 61)
Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale di Bolzano

1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 1    

(1) Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, le commissioni esaminatrici, e le commissioni, i consigli, i comitati o collegi comunque denominati, istituti presso l'amministrazione provinciale o presso aziende od organismi, anche ad ordinamento autonomo, da essa dipendenti, alle quali dalla legge sia attribuita un'autonoma funzione di rilevanza esterna, è corrisposta un'indennità pari a lire 40.000 onnicomprensive per ogni ora di seduta, annualmente rivalutata dalla Giunta provinciale, avuto riguardo all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

(1/bis) In deroga al comma 1, ai componenti delle commissioni per l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è riconosciuto un compenso per l’espletamento della loro attività in relazione ad ogni esame da essi svolto. La Giunta provinciale determina l’ammontare del compenso orientandosi in base alla regolamentazione dei compensi e delle indennità dei componenti delle commissioni degli esami di Stato nelle scuole secondarie di secondo grado. Ai dipendenti provinciali componenti delle commissioni suddette, che espletano la loro attività nell’ambito del proprio servizio, non spetta alcun ulteriore compenso. 2)

(2) Un'indennità di lire 30.000 onnicomprensive per le prime due ore o frazioni di ore delle sedute, e di lire 12.000 onnicomprensive per ogni ora successiva di seduta, parimenti annualmente aggiornata secondo le modalità ed i limiti di cui al comma 1, è corrisposta ai componenti esterni all'amministrazione provinciale di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati con compiti e funzioni di mera rilevanza interna.

(3) Le commissioni di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

(4) Le deliberazioni della Giunta provinciale costitutive di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, non previsti da disposizioni legislative o regolamentari, agli effetti dell'attribuzione delle indennità individuate nel presente articolo, devono indicare il termine dei lavori dei collegi stessi. Le eventuali proroghe vanno deliberate esplicitamente.

(5) Ai componenti i collegi di cui ai commi 1, 2 e 4, che nell'espletamento delle loro funzioni debbano recarsi fuori dalla sede abituale di convocazione, compete il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale. Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i collegi di cui al comma 1, i quali, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni debbano effettuare specifici sopralluoghi, in aggiunta al trattamento missionario, è riconosciuta altresì l'indennità di cui al comma 1. Le trasferte ed i sopralluoghi devono essere esplicitamente autorizzati dal collegio di appartenenza. Ai componenti, esterni all'Amministrazione provinciale, i collegi di cui ai commi 1, 2 e 4 e di cui all'articolo 2, che non risiedano nel luogo ove si svolgono le sedute, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio per recarsi alla riunione, nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali.3)

(6) I segretari dei collegi di cui ai commi 1, 2 e 4 precisano, sotto la propria responsabilità, nei verbali di seduta l'ora di inizio e di termine delle sedute. Ogni singola seduta non può durare più di sei ore.

2)
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
3)
Il comma 5 è stato integrato dall'art. 13 della L.P. 16 marzo 1992, n. 7.

Art. 1/bis  delibera sentenza

(1) Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i consigli di amministrazione degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale compete l'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1. Le indennità spettanti ai presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale e ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i collegi dei revisori dei conti degli stessi sono determinate dalla Giunta provinciale, tenuto conto della complessità e della responsabilità delle funzioni, in forma forfaitaria e omnicomprensiva sulla base degli importi previsti nell'articolo 1, comma 2. Ai presidenti e ai componenti i consigli di amministrazione e i collegi dei revisori dei conti degli enti, degli istituti e delle aziende predetti compete il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 5.4)

massimeDelibera 27 dicembre 2013, n. 1988 - Determinazione delle indennità di carica per mandato in enti o società partecipate dalla Provincia: Revoca delle proprie deliberazioni n. 2979 del 14.12.2009, n. 1947 del 29.11.2010, n. 139 del 07.02.2011 e n. 787 del 16.05.2011 (modificata con delibera n. 1550 del 22.12.2015)
4)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 11 agosto 1994, n. 6.

Art. 25)

5)
Abrogato dall'art. 16 della L.P. 21 agosto 1992, n. 34.

Art. 3

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 e con i corrispondenti stanziamenti nei successivi bilanci della Provincia.

Art. 4

(1) La presente legge entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. A decorrere da tale data cessano di trovare applicazione, in particolare, la legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6; la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6; la legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34; la legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25; l'articolo 3 della legge provinciale 1 giugno 1982, n. 21; e l' articolo 15 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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