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In vigore al: 04/10/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1991, n. 51)2)
Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà

1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

Art. 1 (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell'uomo.

(2) In particolare, la Provincia contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, al mantenimento dell'identità culturale, all'innalzamento del livello di istruzione, alla conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, al sostegno degli sforzi dei paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonché nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia.

(3) La Provincia promuove, inoltre, la cultura della pace e sostiene a tal fine iniziative volte alla tutela dei diritti umani e delle minoranze, al consolidamento della solidarietà tra i popoli e all'incentivazione delle modalità di risoluzione dei conflitti non violente, avvalendosi delle misure previste dall'articolo 2. 3)

3)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

Art. 2 (Attività)

(1) La Giunta provinciale promuove, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le seguenti attività:

  • a)  elaborazione di studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, realizzazione di progetti di sviluppo integrati e attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1;
  • b)  impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell' attività di cooperazione allo sviluppo;
  • c)  formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in via di sviluppo e in provincia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e formazione di personale provinciale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
  • d)  sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l' invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
  • e)  attuazione di interventi specifici per promuovere lo sviluppo culturale e sociale e per migliorare la condizione femminile e dell' infanzia;
  • f)  promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell' ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Provincia ed i paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

(2) Nei casi di calamità, siccità, carestie, eventi di natura bellica e simili, la Provincia, su richiesta o d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni stesse, invia personale specializzato, anche volontario o messo a disposizione dagli enti territoriali della Provincia, attrezzature, anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto ed impiega mezzi aerei ed altri mezzi necessari ai trasporti. 4)

(3) Inoltre, la Provincia:

  • a)  assicura assistenza tecnica a organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che realizzano interventi di cooperazione allo sviluppo;
  • b)  sostiene l' attività di organismi volontari di cooperazione allo sviluppo e promuove azioni di informazione ed educazione allo sviluppo, nonché azioni dirette a favorire il reinserimento dei volontari dopo il compimento del loro servizio di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;
  • c)  cura l' armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative avanzate da organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale per la cooperazione allo sviluppo;
  • d)  promuove iniziative che prevedono il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzano le potenzialità in provincia.
4)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.

Art. 3 (Interventi straordinari)

(1) Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 2, anche in paesi non in via di sviluppo, la Giunta provinciale, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero degli affari esteri, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite.

(2) Le somme occorrenti sono prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio corrente, con le modalità indicate all'articolo 20 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni. 5)

(3) Le modalità di erogazione delle spese di cui al comma 1 sono stabilite con le deliberazioni di impegno delle spese stesse.

(4) Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione, mediante versamento su appositi conti aperti presso il proprio tesoriere, da soggetti pubblici e privati. Alla gestione dei predetti fondi si applicano le norme di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

Art. 4 (Assistenza tecnica)

(1) La Provincia può mettere a disposizione, anche gratuitamente, supporti logistici e assistenza tecnica a organismi pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo operanti nel territorio provinciale, sulla base di apposite convenzioni.

(2) La Provincia, di propria iniziativa o su richiesta di organismi pubblici o privati che concorrono all'attività di cooperazione allo sviluppo, può avanzare proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, curando l'elaborazione di progetti diretti all'assicurazione dell'autosufficienza alimentare e alla creazione e al potenziamento di attività produttive, anche in forma consorziata, nei paesi in via di sviluppo, valorizzando le esperienze produttive e imprenditoriali locali e la partecipazione delle popolazioni interessate.

Art. 5 (Promozione del volontariato)   delibera sentenza

(1) Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, la Provincia può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'opera di persone o associazioni ed organismi di volontariato operanti nel territorio provinciale nel campo della cooperazione allo sviluppo, anche ai fini dell'utilizzo di specifiche esperienze e per la realizzazione di corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi a operare in paesi in via di sviluppo.

(2) Le convenzioni di cui alla presente legge specificano il numero del personale volontario addetto all'attività convenzionata, i requisiti professionali, la durata e le modalità dell'utilizzo, nonché i criteri per la determinazione del rimborso delle spese vive ritenute ammissibili, sostenute dal personale volontario per l'esercizio dell'attività convenzionata.

(3) Per l'esecuzione delle attività convenzionate di cui al comma 1, la Provincia può mettere a disposizione dell'operatore, in via anticipata, un importo massimo pari al 70 per cento del finanziamento concesso. 6)

massimeDelibera 10 novembre 2015, n. 1275 - Modifica dei criteri per il finanziamento dei progetti di cooperazione allo sviluppo e tutela delle minoranze nonchè dei progetti di educazione allo sviluppo e alla mondialità delle Organizzazioni. Revoca della delibera n. 1094 del 23/09/2014
6)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 20 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11.

Art. 6 (Formazione professionale ed esperienze lavorative)

(1) La Provincia, nel quadro dei programmi di iniziative di formazione e addestramento professionale, riserva, d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, posti a favore di soggetti provenienti dai paesi in via di sviluppo, assicurando in forma gratuita la frequenza ai corsi nonché il vitto e l'alloggio per la durata necessaria.

(2) La Provincia può inoltre promuovere con borse di studio la frequenza di scuole di ogni tipo.

(3) La Provincia promuove altresì forme di interscambio di esperienze lavorative con paesi in via di sviluppo al fine di consentire l'acquisizione di specifiche competenze tecniche ed operative.

Art. 7  7)

7)
L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 8 (Personale)

(1) La Provincia può assumere nei confronti del proprio personale, nonché di quello degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata tutti i provvedimenti previsti dalla vigente normativa statale in materia di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

(2) Il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, nonché il personale docente stipendiato dalla Provincia può essere impiegato nel corso del biennio antecedente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, previsti dalla vigente normativa previdenziale, nelle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a e), nonché comma 2. In tal caso è esclusa la possibilità di proroga in servizio dopo il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. 8)

(3) La Giunta provinciale fissa annualmente il limite massimo delle unità di personale che può avvalersi della facoltà di cui al comma 1. Le relative condizioni, obblighi e modalità sono determinati sia dalle disposizioni provinciali riguardanti il personale sia dalla Giunta provinciale ai sensi della presente legge. 8)

(4) La collocazione e l’assegnazione del personale avviene, su esplicita richiesta degli interessati, tramite le Ripartizioni provinciali Personale e Presidenza. All’uopo la Provincia può stipulare convenzioni con organizzazioni locali, nazionali ed internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo. Ai fini dell’assegnazione del personale è necessario il consenso del direttore dell’unità organizzativa di appartenenza. La valutazione dell’idoneità dei singoli candidati è di pertinenza dell’organizzazione presso la quale verrà svolto il servizio. Requisito necessario per l’accesso al servizio è il possesso di una adeguata formazione per l’impiego e per la collaborazione ai progetti. I relativi corsi sono proposti dall’organizzazione.8)

(5) L’impiego del personale di cui al comma 2 può avvenire anche nell’ambito dei progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dalla Provincia.8)

(6) I rimborsi spese riconosciuti per la missione sono determinati dalla Giunta provinciale e sono a carico delle spese generali per il personale della Provincia. La stipulazione di un’assicurazione per la copertura della responsabilità civile e del rischio d’infortunio è a carico dell’organizzazione.8)

8)
L'art. 8, commi 2, 3, 4, 5 e 6, sono stati aggiunti dall'art. 27, comma 1, della L.P. 19 novembre 2012, n. 19.

Art. 9   9)

9)
Integra l'allegato A della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 10-11.   10)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

10)
Omissis.
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ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
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ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1991, n. 5 —
ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12
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