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In vigore al: 04/10/2016

b) LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 1991, n. 221)
Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per un servizio di informazione e prenotazione turistica

1)

Pubblicata nel B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 1 (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano ravvisa la necessità di realizzare a livello provinciale, in collaborazione con le associazioni di categoria e gli operatori economici, un servizio di informazioni turistiche e di prenotazione delle camere, suscettibile di collegamenti a livello internazionale. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società a responsabilità limitata o ad una società cooperativa a responsabilità limitata. 2)

(2) Lo statuto della società deve prevedere in particolare:

  • a)  tra i fini sociali:
    • 1)  la promozione e l' effettuazione di studi, rilievi, ricerche e consulenze, ed ogni altro adempimento preparatorio per lo sviluppo di un servizio elettronico di informazioni turistiche e prenotazione di camere;
    • 2)  la realizzazione, la gestione e la diffusione del predetto servizio;
    • 3)  la realizzazione di iniziative accompagnatorie di marketing;
  • b)  l' impegno di istituire e gestire la società in base a criteri di economia aziendale e di far partecipare in modo adeguato ai costi del sistema di prenotazione gli esercizi alberghieri, affinché vengano coperte a lungo termine le spese complessive;
  • c)  la possibilità di affidare la gestione della società anche a persone che non siano soci della stessa, nonché l' obbligo di nominare un collegio dei sindaci;
  • d)  un' adeguata rappresentanza della Provincia, rapportata alla quota di capitale sottoscritto, negli organi di amministrazione e di controllo.
2)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 38 della L.P. 18 agosto 1992, n. 33.

Art. 2 (Adempimenti statutari)

(1) Lo statuto della società in parola deve essere approvato dalla Giunta provinciale.

(2) Il Presidente della giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società ed in tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1. Egli, inoltre, è autorizzato a consentire in nome e per conto della Provincia variazioni allo statuto, proposte dai partecipanti o richieste dalle competenti autorità amministrative o giudiziarie.

(3) La Giunta provinciale provvede alla nomina dei rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo della società.

Art. 3 (Partecipazione)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società fino ad una spesa massima di lire 100 milioni. 3)

(2) Nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio stabilito dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere e versare ulteriori quote di capitale sociale, o a disporre la copertura delle eventuali perdite d'esercizio, mediante reintegro del capitale sociale in ragione delle quote possedute, in base a regolari deliberazioni assunte dagli organi sociali.

3)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.

Art. 4-5.   4)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

4)

Omissis.