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In vigore al: 04/10/2016

f) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 111)
Attuazione dei profili professionali ed unificazione degli organici del personale provinciale

1)

Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 1   2)

2)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 2 (Ruoli speciali)

(1) Sono confermati i seguenti ruoli speciali, con le dotazioni organiche di cui all'allegato 2 della presente legge:

  • a)  ruolo speciale del servizio antincendi - corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano;
  • b)  ruolo speciale dei servizi veterinari;
  • c)  ruolo speciale del corpo forestale provinciale;
  • d)  ruolo speciale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica.

Art. 3 (Ruoli del personale scolastico)

(1) Sono istituiti, ferma restando la dotazione organica complessiva, i ruoli scolastici del personale provinciale, con la dotazione organica indicata nell'allegato 3 della presente legge:

  • a)  ruolo speciale del personale dell' amministrazione scolastica;
  • b)  ruolo speciale del personale della formazione professionale;
  • c)  ruolo speciale del personale delle scuole materne;
  • d)  ruolo speciale del personale della formazione agricola;
  • e)  ruolo speciale del personale educativo ed assistenziale per soggetti portatori di handicaps.

(2) Rimangono in vigore le disposizioni speciali concernenti l'adeguamento degli organici in funzione delle esigenze scolastiche.

(3) Sono soppressi i seguenti ruoli:

  • a)  ruolo speciale del personale addetto all' istruzione pubblica provinciale e alla formazione professionale in lingua italiana;
  • b)  ruolo speciale del personale addetto all' istruzione pubblica provinciale e alla formazione professionale in lingua tedesca;
  • c)  ruolo speciale del personale addetto all' istruzione pubblica provinciale e alla formazione professionale delle località ladine;
  • d)  ruolo speciale del personale direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne in lingua italiana;
  • e)  ruolo speciale del personale direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne in lingua tedesca;
  • f)  ruolo speciale del personale direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne delle località ladine;
  • g)  ruolo speciale del personale addetto alla formazione professionale in lingua italiana;
  • h)  ruolo speciale del personale addetto alla formazione professionale in lingua tedesca e ladina;
  • i)  ruolo speciale del personale addetto all' addestramento professionale nell'agricoltura;
  • j)  ruolo speciale degli educatori, degli istitutori e degli assistenti operanti nelle scuole ed istituzioni educative e nei centri sociali per soggetti portatori di handicaps in lingua italiana;
  • k)  ruolo speciale degli educatori, degli istitutori e degli assistenti operanti nelle scuole ed istituzioni educative e nei centri sociali per soggetti portatori di handicaps in lingua tedesca;
  • l)  ruolo speciale degli educatori, degli istitutori e degli assistenti operanti nelle scuole ed istituzioni educative e nei centri sociali per soggetti portatori di handicaps delle località ladine.

Art. 3/bis (Determinazione della dotazione organica del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica)

(1) Il ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica comprende il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di istruzione pubblica, della formazione professionale ed agricola e delle scuole materne.

(2) La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 viene stabilita distintamente per i tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Per il Conservatorio di musica di Bolzano i relativi posti vengono ripartiti secondo la normativa provinciale sulla proporzionale etnica tra i tre gruppi linguistici. Ai ruoli del personale scolastico e a tutti gli organici dell'amministrazione provinciale, distinti per i gruppi linguistici italiano e tedesco e comunque non sottoposti alla disciplina della proporzionale etnica, possono accedere anche gli appartenenti al gruppo linguistico ladino. È richiesto tuttavia che abbiano acquisito il titolo di studio o di formazione, che costituisce il requisito di accesso ai relativi posti presso una scuola delle località ladine oppure presso una scuola nella lingua del gruppo linguistico al cui ruolo aspirano.

(3) Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabiliti i criteri per la determinazione della dotazione organica per ogni gruppo linguistico, nel rispetto dei seguenti principi:

  • a)  alle singole direzioni di scuola di ogni ordine e grado è assegnato un posto amministrativo, anche a tempo parziale, nella sesta qualifica funzionale. Al Conservatorio di musica di Bolzano è inoltre assegnato un posto amministrativo nell' ottava qualifica funzionale;
  • b)  alle direzioni delle scuole secondarie superiori, nonché alle direzioni delle scuole professionali provinciali, competenti per più scuole aggregate o sezioni staccate può essere assegnato un ulteriore posto amministrativo, anche a tempo parziale, nella sesta o quarta qualifica funzionale;
  • c)  ai singoli circoli didattici di scuola materna possono essere assegnati fino a due posti amministrativi, anche a tempo parziale, nella quarta, quinta o sesta qualifica funzionale;
  • d)  l' organico dei posti amministrativi della quarta qualifica funzionale delle direzioni scolastiche di ogni ordine e grado, salvo quanto previsto alla lettera c), è determinato tenendo conto del numero degli alunni nonché del grado e del tipo delle singole scuole;
  • e)  l' organico del personale tecnico della quarta e sesta qualifica funzionale delle direzioni delle scuole medie e superiori è determinato, nel limite massimo del dieci per cento del numero delle classi, tenendo conto delle esigenze tecniche delle singole direzioni;
  • f)  alle biblioteche interscolastiche, alle biblioteche di grandi scuole ed ai servizi bibliotecari di scuole consorziate possono essere assegnati fino a due posti amministrativi, anche a tempo parziale, della sesta o quarta qualifica funzionale, tenendo conto della specifica funzione della biblioteca, del numero delle classi e della consistenza del patrimonio librario;
  • g)  l' organico del personale ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado è determinato tenendo conto del numero degli alunni e delle aree da pulire e da curare nonché dell'ordine e grado delle singole scuole;
  • h)  nella determinazione degli organici di cui alle lettere d) e g) si tiene, in particolare, anche conto dei seguenti fattori:
    • 1)  attività sperimentali e corsi integrativi;
    • 2)  esigenze delle scuole delle località ladine, limitatamente al personale amministrativo;
    • 3)  presenza di personale invalido;
    • 4)  sezioni staccate e succursali;
    • 5)  aule speciali limitatamente al personale di pulizia.

(4) La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 non può superare la consistenza complessiva di 1500 posti a tempo pieno. Entro questo limite e tenendo conto del fabbisogno delle singole scuole, possono essere istituiti, nell'ambito della determinazione annuale della dotazione organica, anche posti di ruolo a tempo parziale di cui due unità corrispondono ad un posto a tempo pieno. 3)

3)

L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 21 della L.P. 7 dicembre 1993, n. 25, e successivamente integrato dall'art. 26 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Art. 4-6.   4)

4)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 7 (Norma finanziaria)

(1) La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ALLEGATO 1
Ruolo generale 5)

Qualifica funzionale   numero posti

VIII-IX     549

VI-VII    880

IV-V     1.012

I-II-III      754

Totale    3.195

Nell'VIII e IX qualifica funzionale è reso indisponibile un numero di posti corrispondente al numero dei dirigenti inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento di dirigente generale o dirigente superiore ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

5)

Così sostituito dall'art. 22, comma 4, della L.P. 7 dicembre 1993, n. 25.

ALLEGATO 2

Art. 2a) Ruolo speciale dei servizi antincendi-corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano 6)

Qualifica funzionale   numero posti

VII-VIII-IX     *) 3

VI-VII     8

V-VI      121

Totale    132

*) Fino alla cessazione dal servizio del dirigente superiore ad esaurimento è reso indisponibile un posto.

6)

Sostituito dall'art. 10 della L.P. 16 gennaio 1992, n. 5.

Art. 2b) Ruolo speciale dei servizi veterinari

Qualifica risp.   Qualifica funz.le  numeri posti

Veterinario dirigente   XI   1

Veterinario coadiutore   X  2

Veterinario collaboratore   IX   3

Totale  6

Art. 2c) Ruolo speciale del corpo forestale provinciale 6)

Qualifica risp.   numeri posti

Maresciallo maggiore     *) 15

Maresciallo
Brigadiere     60
Vicebrigadiere

Appuntato scelto
Appuntato     75
Guardia scelta
Guardia

Totale  150

*) di cui 8 con qualifica di "scelto" ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1979.

6)

Sostituito dall'art. 10 della L.P. 16 gennaio 1992, n. 5.

Art. 2d) Ruolo speciale del personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica 7)

7)

Soppresso dall'art. 19, comma 4, della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

ALLEGATO 3

Art. 3a) Ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica 8)

1) in lingua italiana

Qualifica funzionale   numero posti

VI     59

IV     190

II      217

Totale    466

2) in lingua tedesca

Qualifica funzionale   numero posti

VI     130

IV     365

II      532

Totale    1.027

3) delle località ladine

Qualifica funzionale   numero posti

VI     12

IV     21

II      32

Totale    65

8)

Così sostituito dall'art. 22, comma 4, della L.P. 7 dicembre 1993, n. 25.

Art. 3b) Ruolo speciale del personale della formazione professionale 9)

1) in lingua italiana

Qualifica funzionale   numero posti

Personale insegnante
VIII     53

VI     128

Personale non insegnante
VI     4

V      4

Totale    189

1) in lingua tedesca e ladina

Qualifica funzionale   numero posti

Personale insegnante

VIII     42

VI     224

Personale non insegnante
VI     19

V      9

Totale    294

9)

Sostituito dall'art. 9 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 3c) Ruolo speciale del personale delle scuole materne 9)

1) in lingua italiana

Qualifica funzionale   numero posti

VIII     5

VI     190

IV     140

II      * 2

Totale    337

*) ad esaurimento

2) in lingua tedesca

Qualifica funzionale   numero posti

VIII     9

VI     458

IV      427

Totale    894

3) delle località ladine

Qualifica funzionale   numero posti

VIII     1

VI     28

IV      25

Totale    54

9)

Sostituito dall'art. 9 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 3d) Ruolo speciale del personale della formazione professionale agricola 9)

Qualifica funzionale   numero posti

Personale insegnante
VIII     21

VI     72

V     15

Personale educativo
VIII     3

VI      8

Totale    119

9)

Sostituito dall'art. 9 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 3e) Ruolo speciale del personale educativo ed assistente per soggetti portatori di handicaps 10)

1) in lingua italiana

Qualifica funzionale   numero posti

VI     28

V      87

Totale    115

2) in lingua tedesca

Qualifica funzionale   numero posti

VI     69

V      130

Totale    199

3) delle località ladine

Qualifica funzionale   numero posti

VI     6

V      7

Totale    13

10)

Sostituito dall'art. 9 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

ALLEGATO 4 11)
Ruolo speciale del personale degli enti dipendenti dalla Provincia

Art. 4a) Musei provinciali

Art. 4a.1) Museo provinciale di scienze naturali 12)

Qualifica funzionale   numero posti

VIII     3

VI     1

IV     1

III      5

Totale    10

12)

Il ruolo speciale del personale del Museo provinciale di scienze naturali è stato abrogato.

Art. 4b) Istituti per l'educazione musicale

Art. 4b.1) Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina

Qualifica funzionale   numero posti

VIII     1

VI     141

IV      14

Totale    156

Oltre ai posti di ruolo di cui sopra possono essere conferiti in applicazione della normativa vigente per il personale della formazione professionale, incarichi annuali a personale insegnante con orario pieno o ridotto e nel limite massimo di 2.500 ore settimanali. Gli incarichi vengono conferiti dall'assessore provinciale competente.

Art. 4b.2) Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana

Qualifica funzionale   numero posti

VIII     2

VI     36

IV     4

II     1

Totale    43

Oltre ai posti di ruolo di cui sopra possono essere conferiti in applicazione della normativa vigente per il personale della formazione professionale, incarichi annuali a personale insegnante con orario pieno o ridotto e nel limite massimo di 800 ore settimanali. Gli incarichi vengono conferiti dall'assessore provinciale competente.

Art. 4c) Istituto per la promozione dei lavoratori 13)

Qualifica funzionale   numero posti

VIII     4

VI     1

IV      1

Totale    6

13)

Il ruolo speciale del personale dell'Istituto per la promozione dei lavoratori è stato soppresso.

11)

Aggiunto con D.P.G.P. 23 giugno 1993, n. 21, e successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 11 luglio 1995, n. 33.

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