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In vigore al: 04/10/2016

d) Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 101)
Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico

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1)
Pubblicata nel B.U. 22 maggio 1990, n. 25.

Art. 6 (Sanzioni amministrative)

(1) Per la violazione delle disposizioni della presente legge, salva l'applicazione delle sanzioni penali eventualmente previste, si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

(2) Si applica la sanzione amministrativa di Euro 75 per le seguenti violazioni:7)

  1. transito non autorizzato sulle strade chiuse alla circolazione ai sensi del precedente articolo 3. La sanzione è ridotta a Euro 57 qualora il trasgressore avesse avuto il diritto ad ottenere l'autorizzazione al transito, ma abbia omesso di richiederla, 7)
  2. cessione in uso dell'autorizzazione da parte del titolare della stessa assieme al veicolo a motore autorizzato ad un'altra persona; alla stessa sanzione soggiace sia il proprietario che il conducente del veicolo interessato;
  3. parcheggio in violazione dell'articolo 2 e in violazione dell'articolo 3, comma 5;
  4. transito, parcheggio ed uso improprio di veicoli agricoli in violazione alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4;
  5. mancata restituzione alla scadenza dell'autorizzazione della chiave avuto dall'amministrazione provinciale per sbarre dalla medesima apposte o cessione di una chiave ad altra persona non autorizzata al transito. In quest'ultimo caso, al pagamento della sanzione amministrativa soggiace anche colui che ne abbia fatto uso.

(3) Si applica la sanzione amministrativa di Euro 57 per le seguenti violazioni:7)

  1. mancata esposizione od esposizione in maniera non visibile nel o sul veicolo a motore dell'autorizzazione, e/o per la mancata esibizione della stessa su richiesta dell'agente di vigilanza ai sensi dell'articolo 5, comma 7;
  2. mancata chiusura della sbarra dopo ogni passaggio.

(4) Si applica la sanzione amministrativa di 200,00 euro per il transito non autorizzato con veicoli a motore nei territori di cui all'articolo 2. La sanzione è ridotta a 100,00 euro, qualora il trasgressore sia in possesso dei requisiti utili ad ottenere l'autorizzazione al transito. 8)

(5) Chiunque rimuove, danneggia o deteriora le tabelle di divieto di transito di cui all'articolo 3, soggiace, oltre al risarcimento del danno arrecato, alla sanzione amministrativa da Euro 138 a Euro 6397) , da determinarsi caso per caso dall'ufficio servizi affari generali forestali, in deroga alle norme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16. Alla stessa sanzione soggiace chi rimuove, danneggia o deteriora sbarre di chiusura della strada e/o della relativa serratura.

(6) Per l'inosservanza di quanto previsto all'articolo 3, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa di Euro 92.7)

(7) Quando le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge vengono compiute nell'ambito di zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e monumenti naturali tutelati ai sensi della normativa provinciale in materia di tutela del paesaggio e parchi naturali, l'importo delle sanzioni previste dal presente articolo è aumentato del 50%.

(7/bis) Si procede al sequestro amministrativo del veicolo, qualora il trasgressore tenti di sottrarsi al controllo da parte degli agenti accertatori, tenga un comportamento di guida che costituisca pericolo per l’incolumità delle persone oppure circoli con mezzo privo di targa identificativa o con targa falsificata. 9)

(8) Le violazioni e sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono cumulabili.

7)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 22, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
8)
L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
9)
L'art. 6, comma 7/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
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