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In vigore al: 04/10/2016

d) Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 101)
Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico

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1)
Pubblicata nel B.U. 22 maggio 1990, n. 25.

Art. 2 (Circolazione e parcheggio sui terreni protetti)

(1) La circolazione e la sosta con qualsiasi tipo di veicolo a motore su terreni sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 1 sono vietate. A tale divieto sono anche soggetti i sentieri, le mulattiere ed i tracciati che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito di autovetture a due ruote motrici e non siano sottoposti ad ordinaria e sistematica manutenzione.

(2) In presenza di sufficiente innevamento non è soggetto al divieto di cui al comma 1 l’utilizzo di mezzi meccanici adibiti alla preparazione e manutenzione delle aree sciabili attrezzate, delle piste da fondo e slittino nonché dei tracciati escursionistici invernali purchè gestiti con il consenso dei proprietari fondiari e concordati con l’ispettorato forestale territorialmente competente. Per i mezzi adibiti esclusivamente a tale attività si prescinde dal rilascio del contrassegno identificativo.

(3) Per i mezzi di cui al comma 2, utilizzabili anche per altri scopi, nonché per tutti gli altri veicoli a motore adatti alla circolazione sulla neve, l’autorità forestale rilascia apposito contrassegno identificativo del mezzo. In questi casi il mezzo deve essere coperto anche da polizza assicurativa per la responsabilità civile.

(4) È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo, avuto riguardo alle particolari caratteristiche e condizioni delle strade e dei terreni al fine di evitare inutili danni, disturbi, inquinamenti e rumori, nonché per salvaguardare la sicurezza delle persone e degli animali. In caso di violazione di tali obblighi l’agente accertatore è tenuto a fornire adeguata motivazione comprovante la trasgressione.

(5) Lungo le strade con circolazione libera è consentito il parcheggio entro una fascia di dieci metri, purché detta fascia sia costituita da terreno non coltivato. Sono considerati terreni coltivati tutti i terreni ad utilizzazione agricola, i terreni soggetti a periodica lavorazione ed i boschi in fase di rinnovazione.

(6) Resta salvo ed impregiudicato il consenso del proprietario per la circolazione ed il parcheggio consentiti ai sensi del presente articolo. 2)

2)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
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