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In vigore al: 04/10/2016

Legge provinciale 23 agosto 1988, n. 381)
Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo

1)
Pubblicata nel B.U. 6 settembre 1988, n. 40.I commi 6 e 7 sono stati aggiunti dall'art. 29 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e successivamente sostituiti dall'art. 13 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 1 (Disposizioni generali)

(1) La Provincia favorisce l'istituzione di musei di interesse provinciale e sostiene i musei gestiti da enti pubblici, da associazioni e da privati.

(2) Sono da considerarsi musei, ai sensi della presente legge, le istituzioni che raccolgono, conservano ed espongono materiale di interesse storico, artistico e naturalistico. Gli studi relativi al materiale di cui sopra vengono resi accessibili al pubblico.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dei musei provinciali, a titolo gratuito, edifici, vani, eventuali superfici esterne, nonché arredi e rispettive attrezzature per la sede, le sale di esposizione e di conservazione, gli archivi ed altri servizi inerenti agli scopi specifici.

(4) Le spese per la manutenzione degli immobili, degli arredi e dell'attrezzatura in dotazione ai musei di cui al comma precedente sono a carico della Provincia.

(5) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad assegnare o a dare in dotazione beni mobili ai musei provinciali, a musei di enti pubblici, nonché di associazioni private per i rispettivi fini istituzionali. Detti beni vengono dati in consegna secondo la procedura di cui all'articolo 7 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2.

(6) La Giunta provinciale è autorizzata a intraprendere iniziative e adottare misure di interesse intermuseale.2)

(7) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad acquistare oggetti di pregio museale e metterli a disposizione dei musei.2)

2)
I commi 6 e 7 sono stati aggiunti dalla L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e successivamente così sostituiti dall'art. 13 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

PARTE I
Musei provinciali

Art. 2 (Istituzione dei musei provinciali)     delibera sentenza

(1) Per i settori delle scienze naturali, dell'archeologia, delle miniere, dell'artigianato, del commercio e dell'industria, dell'arte, della cultura e storia provinciale, della cultura ladina, del turismo, degli usi e costumi, dell'enologia, della caccia e pesca possono, in quanto non già esistenti, essere istituiti musei provinciali.

(2)La gestione dei musei provinciali può essere affidata a un’azienda, diretta dal direttore della Ripartizione provinciale Musei. I musei provinciali non gestiti dalla suddetta azienda hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono retti da propri statuti da approvare con deliberazione della Giunta provinciale e sono sottoposti al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale.3)

(3) I singoli musei sono costituiti con deliberazione della Giunta provinciale, che ne approva le denominazioni, le finalità e lo statuto; la deliberazione va pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.3)

(3/bis)  La costituzione dell’azienda per i musei provinciali, i compiti come pure i comitati scientifici e le loro competenze sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.4)

(4) Fatte salve le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, il museo di Arte Moderna e Contemporanea può essere gestito anche da un ente di diritto privato. In questo caso la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano a questo ente, riconoscendo il predetto di interesse provinciale. Lo statuto dell'ente è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale. Esaminati il programma e il bilancio preventivo dell'ente, la Giunta provinciale determina il contributo annuale a carico della Provincia. La spesa per l'attuazione del presente articolo, da effettuarsi con apposito capitolo di bilancio, sarà autorizzata con legge finanziaria annuale, ai sensi della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.5)

massimeDelibera 3 febbraio 2015, n. 128 - Fondazione Museion. Museo di arte moderna e contemporanea: Criteri e presupposti per la partecipazione di soggetti privati alla fondazione
massimeDelibera 25 febbraio 2013, n. 303 - Statuto rinnovato del Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano Castel Tirolo
3)
I commi 2 e 3 dell'art. 2 sono stati così sostituiti dall'art. 40, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
4)
L'art. 2, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 40, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
5)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17, e successivamente modificato dall'art. 13 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 16 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Art. 3 (Vigilanza, controllo e finanziamento dei musei)

(1)L’azienda per i musei provinciali è dotata di autonomia patrimoniale e contabile; le delibere relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni e al conto consuntivo annuale sono approvate dalla Giunta provinciale, su proposta del direttore della Ripartizione Musei, sentiti i direttori dei singoli musei.6)

(2)7)

(3)La Provincia concorre al finanziamento delle spese di funzionamento dell’azienda e dei musei provinciali nonché di quelle per l’ampliamento del relativo patrimonio.8)

(4) Il relativo stanziamento, da iscriversi nel bilancio di previsione annuale della Provincia, è autorizzato dalla legge finanziaria annuale.9)

6)
L'art. 3, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 40, comma 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
7)
L'art. 3, comma 2, è stato abrogato dall'art. 40, comma 9, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
8)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 40, comma 4, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
9)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

Art. 4 (Personale dei musei)  delibera sentenza

(1)Il personale dei musei provinciali è personale della Provincia.10)

(2) Ai direttori dei musei provinciali spetta, in aggiunta al trattamento economico di qualifica, l'indennità di dirigenza spettante ai direttori d'ufficio della Provincia e la relativa maggiorazione del compenso incentivante.

(3)Oltre al personale di ruolo, i musei provinciali possono, per esigenze temporanee di classificazione, inventario, allestimento delle sale di esposizione o di vigilanza per l’accesso al pubblico, assumere personale - anche ad orario ridotto - con contratto di diritto privato ai sensi della normativa vigente a tempo determinato, ma comunque inferiore ad un anno. Il contingente massimo è approvato annualmente per ciascun museo dalla Giunta provinciale.11)

(4)12)

massimeDelibera N. 4778 del 20.12.2004 - Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano: approvazione dell'organico
10)
L'art. 4, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17, e dall'art. 40, comma 5, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1. Vedi anche l'art. 40, comma 10, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
11)
L'art. 4, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 40, comma 6, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
12)
L'art. 4, comma 4, è stato abrogato dall'art. 40, comma 9, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 5 13)

13)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 40, comma 9, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 6 14)

14)
Abrogato dall'art. 30 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

PARTE II
Musei di enti pubblici e di privati

Art. 7 (Provvidenze a favore dei musei e vigilanza sugli stessi)  delibera sentenza

(1)La Giunta provinciale può sostenere, mediante la concessione di contributi, musei e collezioni di enti pubblici, di associazioni e di privati sulla base di un piano annuale.15)

(2) Possono essere sostenuti solamente i musei e le raccolte che:

  1. siano di interesse pubblico;
  2. siano aperti al pubblico;
  3. abbiano orari di apertura regolari;
  4. alleghino alle domande di contributo la seguente documentazione:

(3)16)

(4) Le domande annuali di contributo devono essere presentate all'amministrazione provinciale entro il 28 febbraio di ogni anno ovvero entro un altro termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Alla prima domanda va allegato un inventario completo e, qualora il museo sia gestito da una persona giuridica o da un´associazione non riconosciuta come persona giuridica, lo statuto. Ciò vale anche per ogni modifica dell'inventario e dello statuto.16)

(5)17)

massimeDelibera N. 338 del 01.03.2010 - Modifica dei criteri e delle modalità relative all'incentivazione delle attività ed investimenti museali
15)
L'art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 40, comma 7, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
16)
I commi 3 e 4 dell'art. 7 sono stati sostituiti dall'art. 6 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17. Il comma 3 è stato poi abrogato dall'art. 40, comma 9, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
17)
Abrogato dall'art. 9 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

Art. 8 18)

18)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 40, comma 9, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 9 (Vincolo di raccolte)

(1)Le collezioni private di interesse pubblico possono essere sottoposte a vincolo con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta della Ripartizione provinciale Beni culturali; in caso di apposizione di vincolo, le collezioni sono sottoposte alla vigilanza della Ripartizione provinciale Beni culturali.19)

(2)20)

(3) Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica è tenuto a denunziare alla Giunta provinciale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede.

(4) Nel caso di alienazione a titolo oneroso, la Giunta provinciale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dalla Giunta provinciale.

(5) Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dalla Giunta provinciale, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dalla Giunta provinciale, l'altro dall'alienante ed il terzo d'intesa tra le due parti. In mancanza di accordo tra le parti, decorso il termine di quindici giorni, il terzo membro è nominato dal Presidente del Tribunale su istanza di una delle parti. Nel caso in cui la Giunta provinciale eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

(6) Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dalla data della denuncia. In pendenza di detto termine, il contratto rimarrà condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione; all'alienante è vietato effettuare la tradizione della cosa. La proprietà passa alla Provincia alla data del provvedimento con il quale è esercitata la prelazione. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano la Provincia.

(7) La Giunta provinciale, sentito il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali può vietare l'alienazione dei musei e delle raccolte di proprietà privata sottoposti a vincolo, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.21)

19)
L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 40, comma 8, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
20)
L'art. 9 comma 2 è stato abrogato dall'art. 40, comma 9, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
21)
I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono stati aggiunti dall'art. 8 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17; il comma 7 è stato successivamente modificato dall'art. 14 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

PARTE III
Norme finanziarie e transitorie

Art. 10 22)

22)
Omissis.

Art. 11 (Abrogazione)

(1) Gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 26 agosto 1976, n. 28, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 12 23)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

STATUTO TIPO PER I MUSEI PROVINCIALI17)

23)
L'art. 12 è stato abrogato dall'art. 40, comma 9, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
17)
Abrogato dall'art. 9 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.
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ActionAction12/08/1988 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 agosto 1988, n. 22
ActionAction06/09/1988 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1988, n. 24
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ActionAction13/10/1988 - Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction18/10/1988 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 ottobre 1988, n. 26
ActionAction19/10/1988 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
ActionAction19/10/1988 - Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction27/10/1988 - Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction28/10/1988 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1988, n. 28
ActionAction09/11/1988 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1988, n. 29
ActionAction11/11/1988 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1988, n. 30
ActionAction21/11/1988 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1988, n. 32
ActionAction21/11/1988 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1988, n. 33
ActionAction21/11/1988 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionAction21/11/1988 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1988, n. 35
ActionAction06/12/1988 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 dicembre 1988, n. 36
ActionAction06/12/1988 - Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction22/12/1988 - Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction23/12/1988 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1988, n. 38
ActionAction29/12/1988 - Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction08/08/1988 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 agosto 1988, n. 20 —
ActionAction23/12/1988 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionAction15/07/1988 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction11/05/1988 - Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 
ActionAction11/05/1988 - LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
ActionAction15/07/1988 - Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction15/07/1988 - Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction21/01/1988 - Legge provinciale 21 gennaio 1988, n. 3
ActionAction25/01/1988 - Legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 4
ActionAction25/01/1988 - LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
ActionAction22/02/1988 - Legge provinciale 22 febbraio 1988, n. 6
ActionAction01/03/1988 - Legge provinciale 1 marzo 1988, n. 7
ActionAction01/03/1988 - Legge provinciale 1 marzo 1988, n. 8
ActionAction22/03/1988 - Legge provinciale 22 marzo 1988, n. 9
ActionAction29/06/1988 - Legge provinciale 29 giugno 1988, n. 22
ActionAction20/07/1988 - LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 1988, n. 23
ActionAction25/07/1988 - Legge provinciale 25 luglio 1988, n. 24
ActionAction25/07/1988 - Legge provinciale 25 luglio 1988, n. 25
ActionAction27/07/1988 - Legge provinciale 27 luglio 1988, n. 26
ActionAction09/08/1988 - LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionAction10/08/1988 - LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1988, n. 28
ActionAction10/08/1988 - Legge provinciale 10 agosto 1988, n. 29
ActionAction11/08/1988 - Legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30
ActionAction18/08/1988 - Legge provinciale 18 agosto 1988, n. 31
ActionAction18/08/1988 - Legge provinciale 18 agosto 1988, n. 32
ActionAction19/08/1988 - Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 35
ActionAction19/08/1988 - Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 36
ActionAction23/08/1988 - Legge provinciale 23 agosto 1988, n. 39
ActionAction18/10/1988 - Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
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ActionAction07/11/1988 - Legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42
ActionAction07/11/1988 - Legge provinciale 7 novembre 1988, n. 43
ActionAction09/11/1988 - Legge provinciale 9 novembre 1988, n. 44
ActionAction14/11/1988 - Legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45
ActionAction14/11/1988 - Legge provinciale 14 novembre 1988, n. 46
ActionAction16/11/1988 - Legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47
ActionAction17/11/1988 - Legge provinciale 17 novembre 1988, n. 49
ActionAction22/11/1988 - Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50
ActionAction22/11/1988 - Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionAction28/11/1988 - Legge provinciale 28 novembre 1988, n. 52
ActionAction05/12/1988 - Legge provinciale 5 dicembre 1988, n. 53
ActionAction07/12/1988 - Legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 55
ActionAction14/12/1988 - Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56
ActionAction14/12/1988 - Legge provinciale 14 dicembre 1988 , n. 57
ActionAction15/12/1988 - Legge provinciale 15 dicembre 1988, n. 59
ActionAction15/12/1988 - Legge provinciale 15 dicembre 1988, n. 60
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ActionAction19/12/1988 - Legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 62
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