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In vigore al: 04/10/2016

g) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 271)
Modifiche all'ordinamento delle scuole materne e norme per la corresponsione dell'indennità di dirigenza a favore di direttori di istituti culturali

1)

Pubblicata nel B.U. 16 agosto 1988, n. 36.

Art. 1 (Ispettori per le scuole materne)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1987 è istituita la nona qualifica funzionale per gli ispettori per le scuole materne.

(2) Lo stipendio iniziale annuo lordo connesso con la nona qualifica funzionale è quello stabilito per il personale statale dei Ministeri di corrispondente qualifica e ne segue le variazioni. Anche il compenso incentivante spetta nella corrispondente misura.

(3) Gli ispettori per le scuole materne dell'ottava qualifica funzionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati dal 1° gennaio 1987 nella nona qualifica funzionale.

Art. 2 (Indennità di funzione per il personale direttivo delle scuole materne)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità di funzione di cui all'articolo 29 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, è stabilita nelle seguenti misure:

  • a)  per gli ispettori, in misura pari al 90% dell' indennità di dirigenza spettante al direttore di ripartizione incaricato;
  • b)  per i direttori, in misura pari al 90% dell' indennità di dirigenza spettante al direttore d'ufficio incaricato.

Art. 3 (Personale direttivo delle scuole materne)

(1) (2) (3)  2)

(4)  3)

2)

Recano modifiche all'art. 32 della L.P. 17 agosto 1976, n. 36.

3)

Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 4 (Indennità di dirigenza per il direttore del Museo usi e costumi)

(1) Al direttore del Museo degli usi e costumi della Provincia di Bolzano, istituito con legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28. è corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1988, una indennità di dirigenza nella misura spettante ai direttori d'ufficio dell'Amministrazione provinciale.

(2) In favore del direttore di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.

(3) La gestione del Museo etnografico provinciale è sottratta alla competenza dell'Ufficio archivi, biblioteche storiche ed etnografia, controindicato con il numero 30 nell'allegato A, annesso alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 5 (Indennità di dirigenza per direttori di istituti culturali)

(1) Ai direttori ed agli ispettori degli Istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana, istituiti con legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, al direttore dell'Istituto ladino di cultura, istituito con legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, nonché al direttore della biblioteca provinciale "Dr. Friedrich Tessmann", istituita con legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è corrisposta dagli Istituti medesimi rispettivamente dalla biblioteca provinciale menzionata, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una indennità di dirigenza nella misura spettante ai direttori d'ufficio dell'Amministrazione provinciale.

(2) In favore del direttore di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.

Art. 6-7.   4)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

4)

Omissis.

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