In vigore al

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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 41)
Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

CAPO I

Art. 1-242)

2)

Abrogati dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

CAPO II

Art. 25 (Sanatoria delle opere abusive)  delibera sentenza

(1) Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:

  1. senza licenza o concessione edilizia prescritte da norme di legge o di regolamento ovvero in difformità dalle stesse;
  2. in base a licenza o concessione edilizia annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

(2) Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero quanto alle opere interne agli edifici già esistenti ed a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

(3) Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge provinciale 3 gennaio 1978, n, 1, riforma del diritto di edificare, a richiedere la concessione edilizia, nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

(4) Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 28 della presente legge.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 29.08.2000 - Abuso edilizio - ordinanza di demolizione - diventa inefficace a seguito di domanda di condono - sanatoria - opere realizzate in zona di rispetto autostradale - condizione

Art. 26 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo)  delibera sentenza

(1) Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 25, quarto comma, e dall'articolo 27, limitatamente alle opere non suscettibili di sanatoria, il rilascio della concessione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e provinciali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro 180 giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo. Per quanto concerne il vincolo paesaggistico si applica la legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Nei casi in cui è previsto il ricorso alla Giunta provinciale il ricorso si intende accolto, qualora la Giunta provinciale non decida entro i termini di legge.

(2) Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

  1. in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici;
  2. in contrasto con le norme di cui all'articolo 46 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

(3) Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

(4) Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o provinciali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.

(5) Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato all'acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico provinciale in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

(6) Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.

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Art. 27 (Opere non suscettibili di sanatoria)  delibera sentenza

(1) Le opere di cui all'articolo 25 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino l'inedificabilità e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere stesse:

  1. vincoli imposti da leggi statali e provinciali, nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici;
  2. vincoli imposti da norme statali e provinciali a difesa delle coste lacuali e fluviali;
  3. vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
  4. ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilità delle aree.

(2) Sono escluse dalla sanatoria le opere realizzate nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco incompatibili con la relativa tutela ambientale disciplinata dall'articolo 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale. Possono essere considerate compatibili con il verde agricolo al solo fine della sanatoria:

  1. le opere su edifici preesistenti non eccedenti i 60 metri quadrati di superficie utile di calpestio o il 20% dell'immobile;
  2. le opere sotterranee a servizio del fabbricato principale fuori terra;
  3. le opere che non realizzino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, limitatamente alla destinazione specifica in atto.

(3) Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico o storico, richiamata con legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e che non siano compatibili con la tutela medesima.

(4) Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 209 del 07.06.2010 - Disposizioni di “interpretazione autentica" che prevedono l'estensione della possibilità di una concessione edilizia in sanatoria - illegittimità nonostante la successiva abrogazione - tempus regit actum
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 29.08.2000 - Abuso edilizio - ordinanza di demolizione - diventa inefficace a seguito di domanda di condono - sanatoria - opere realizzate in zona di rispetto autostradale - condizione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 07.02.1996 - Baugenehmigung - Sanierungsverbot für widerrechtlich errichtete Bauwerke in landwirtschaftlichem Grün

Art. 28 (Somma da corrispondere a titolo di oblazione)

(1) I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 25 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'articolo 31, a conseguire la concessione in sanatoria delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata.

(2) Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1, 2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore rispettivamente a 400, 800 o 1200 metri quadrati.

(3) Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorchè ultimato ai sensi del secondo comma dell'articolo 25 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva,

(4) Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, riforma del diritto di edificare, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50% di quella determinata ai sensi del terzo comma del presente articolo.

(5) Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti del 50% e l'oblazione è determinata come segue:

  1. è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3000 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6000 metri quadrati;
  2. è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore rispettivamente a 500 metri quadrati o a 1500 metri quadrati;
  3. è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto;
  4. è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività turistico-ricettiva o agrituristica ed abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati;
  5. è ridotta del 50% qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 29 (Procedimento per la sanatoria)

(1) La domanda di concessione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.

(2) Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza o concessione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda di concessione in sanatoria deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

(3) Alla domanda devono essere allegati:

  1. una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione in sanatoria;
  2. un'apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata dell'oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;
  3. un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 28, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 30;
  4. un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 28;
  5. la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio del catasto della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.

(4) Al fine della certificazione di cui alla lettera b) del precedente comma si applica, fino a quando non sarà diversamente disposto con regolamento di esecuzione provinciale, il decreto ministeriale del 15 maggio 1985.

(5) Nei casi di non idoneità statica dell'opera, deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del precedente terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

(6) Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10% in ragione di anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10%, è versata entro i successivi 60 giorni.

(7) Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'articolo 25, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'articolo 36 dell'ordinamento urbanistico provinciale, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'articolo 25 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.

(8) Decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda e comunque dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'articolo 25 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 27. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di 30 giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguita da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'articolo 26 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 26 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.

(9) Il sindaco, esaminata la domanda di concessione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 31, la concessione in sanatoria contestualmente all'esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio.

(10) Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.

(11) Ai sensi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza della sezione autonoma del tribunale regionale di giustizia amministrativa, il quale può disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n, 10.

(12) Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 34 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 27, decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio.

(13) Nelle ipotesi previste nell'articolo 26 il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 26.

(14) A seguito della concessione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni,

Art. 30 (Rateizzazione)

(1) Nell'ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 28 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia abitativa agevolata, possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un sedicesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di 15 rate trimestrali di eguale importo.

(2) Nell'ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 28 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia abitativa agevolata possono versare la prima rata in misura pari ad un ottavo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di sette rate trimestrali di eguale importo.

(3) Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10% in ragione d'anno.

(4) Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire 150.000.

(5) Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali.

Art. 31 (Contributo di concessione)

(1) Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'articolo 25, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, riforma del diritto di edificare, dovuto per tutte le opere abusive, ad esclusione di quelle considerate nell'articolo 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, purché conformi alle norme urbanistiche al momento della realizzazione dell'opera.

(2) Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 è dovuto il contributo di urbanizzazione nella misura fissata dal Comune all'entrata in vigore della presente legge.

(3) Per le opere realizzate dopo il 30 gennaio 1977 è dovuto altresì il contributo afferente al costo di costruzione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, nella percentuale dovuta al momento dell'inizio dei lavori delle opere abusive e riferita al costo di costruzione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32 (Effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria)

(1) La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 25, accompagnata dell'attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 29, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.

(2) L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 21 della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica.

(3) Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione dell'oblazione del casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

(4) Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovratasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero. Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.

(5) I soggetti indicati all'articolo 3 della presente legge, diversi dal proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 33, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all'articolo 29.

(6) La somma dovuta viene determinata nella misura del 30% rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo 28.

(7) Si applicano le procedure previste dagli articoli 29 e 30.

Art. 33 (Effetti del diniego di sanatoria)

(1) L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'articolo 32. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso.

Art. 34 (Mancata presentazione dell'istanza)

(1) Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'articolo 25 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta3)

(2) Ai sensi dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 25 ovvero se agli stessi non viene allegata copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 29. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva in atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.

(3) Ai sensi dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dall'inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente.

(4) Si applica in ogni caso il disposto del quarto periodo dell'articolo 13 e del primo comma dell'articolo 22.

(5) Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali, nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.

(6) Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo II della presente legge, l'aggiudicatario potrà presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente articolo 29 entro il termine di cui al primo comma dello stesso articolo.

3)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 16 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35

Art. 35 (Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni)

(1) Ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai fini della commerciabilità dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili, la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967 per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto degli ultimi due periodi dell'articolo 13 e del primo comma dell'articolo 22 della presente legge.

(2) Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 29.

(3) La certificazione di cui al precedente primo comma è rilasciata dalla competente autorità entro 30 giorni dalla presentazione della domanda; trascorso inutilmente tale termine, essa può essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di rilascio della certificazione.

(4) Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

Art. 36 (Procedimenti in corso)

(1) L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria.

(2) Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorchè sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

(3) In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorchè in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.

(4) Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.

(5) Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso, in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie.

Art. 37 (Sospensione dei procedimenti)

(1) Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 29, sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione e ai sensi dell'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sospesi quelli penali, nonché quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo.

(2) La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

(3) Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 senza che sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia.

Art. 38 (Benefici fiscali)

(1) Ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41/ter della legge 17 agosto 1942, n, 1150, introdotto dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso.

(2) Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. In deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 41/ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copie della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. L'omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi. Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al presente capo della concessione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di concessione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione dell'istanza di cui al presente comma. Non si fa comunque luogo a rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate.

Art. 39 (Diritti dell'acquirente)

(1) L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa.

(2) L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da atto scritto.

Art. 40 (Disposizione transitoria)

(1) Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 19, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.4)

4)

L'art. 40 è stato modificato dall'art. 39 della L.P. 16 novembre 1988, n. 47: con questo articolo è stato anche prorogato al 30 giugno 1989 il termine previsto nel comma 2 dell'art. 42 di questa legge.

Art. 41 (Determinazione delle superfici)

(1) Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977.

(2) Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente articolo 28, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento.

(3) Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi tecnici delle costruzioni, nonché quelli relativi a serbatoi, cabine o simili realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di concessione di pubblica utilità o servizio pubblico, la cui realizzazione sia prevista dal decreto di concessione emesso previo consenso dell'amministrazione comunale.

Art. 42 (Iscrizione al catasto)

(1) Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modifiche ed integrazioni.

(2) Ai sensi dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modifiche ed integrazioni, formazione del nuovo catasto urbano, entro il 30 giugno 1987, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

(3) Al fine di utilizzare procedure che consentano l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, miglioramento per la formazione del nuovo catasto, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione o la registrazione delle variazioni, possono presentare nuovamente la dichiarazione anche per la denuncia delle variazioni su schema conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985 con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, ventunesimo comma, del decreto- legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modifiche, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

(4) Perle dichiarazioni di cui al secondo comma, presentate successivamente al 30 giugno 1989 l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modifiche, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successivemodifiche ed integrazioni, è elevata a lire 250.000.4)

4)

L'art. 40 è stato modificato dall'art. 39 della L.P. 16 novembre 1988, n. 47: con questo articolo è stato anche prorogato al 30 giugno 1989 il termine previsto nel comma 2 dell'art. 42 di questa legge.

Art. 43

(1) Il rilascio della concessione in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento della superficie utile massima consentita delle nuove abitazioni, per le quali sia stata concessa un'agevolazione edilizia provinciale, non determina la decadenza dal beneficio, qualora l'aumento della superficie utile non sia superiore al limite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 27 della presente legge.

Art. 44

(1) Le domande per la concessione edilizia in sanatoria presentate al comune prima dell'entrata in vigore della presente legge si considerano presentate ai sensi e per gli effetti della presente legge.

CAPO III

Art. 45-512)

2)

Abrogati dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 525)

5)

Modifica l'art. 15/a del T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi.

Art. 53-542)

2)

Abrogati dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 556)

6)

Modifica ed integra l'art. 3 della L.P. 2 aprile 1962, n. 4.

Art. 567)

7)

Integra l'art. 28 della L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 57 (Norma finale)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal Consiglio provinciale in materia di urbanistica.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

TABELLA

  1. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per 5 e moltiplicato per 3.
  2. Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della cubatura rispetto alla volumetria assentita con la licenza o la concessione, si applicano le misure indicate al punto 1 per la parte eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal progetto assentito, le misure indicate al punto 4.
  3. Le costruzioni e le opere eseguite in base a uno dei titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 25 della presente legge sono equiparate a quelle eseguite senza titolo abilitativo.
  4. Gli importi complessivi delle oblazioni non possono essere, comunque, inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 7, alle colonne prima, seconda e terza.