In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

c) Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 201)
Progetti di formazione professionale da realizzare con i contributi del fondo sociale europeo

1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1986, n. 34.

Art. 1 (Finalità)       delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i contributi del fondo sociale europeo, istituito ai sensi dell'articolo 123 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, quali misure straordinarie per promuovere la formazione professionale attraverso la realizzazione di progetti finalizzati a specifiche occasioni di impiego.

(2)  Tali progetti sono rivolti a favorire l'occupazione e a consentire la mobilità professionale dei lavoratori nelle situazioni di crisi dei diversi settori produttivi, con particolare riguardo ai processi di riconversione e di ristrutturazione, nonché a quelli derivanti dall'introduzione delle nuove tecnologie produttive e/o dal miglioramento delle tecniche di gestione.

(3)  I progetti di formazione devono rispettare i limiti di spesa stabiliti dai competenti organi statali e dalle disposizioni contenute nella normativa comunitaria in materia di fondo sociale europeo.

massimeDelibera N. 492 del 22.03.2010 - Modifica del "Regime quadro d’aiuti della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi degli articoli 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 214 del 9.08.2008" (modificata con delibera n. 572 del 11.04.2011)
massimeDelibera N. 1022 del 31.03.2008 - Approvazione delle regole sull'ammissiblità delle spese ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 04.07.2003 - Corsi di formazione professionale - finanziamento del Fondo Sociale Europeo - controversie tra direttori dei corsi e Provincia - giurisdizione A.G.O.
massimeDelibera N. 3926 del 23.10.2000 - Regime di aiuti alle imprese per la formazione di occupati
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991 - Formazione professionale - Controllo attraverso gli Ispettori del Lavoro - Esigenza del rispetto della normativa comunitaria per la corretta utilizzazione die contributi del Fondo sociale europeo - Spettanza dello Stato d'intesa con le regioni interessate

Art. 2 (Progetti di formazione della Provincia)   delibera sentenza

(1)  Per i fini di cui al precedente articolo la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale propri progetti di formazione per il successivo inoltro ai competenti organi della Comunità Economica Europea. 2)

(2)  La Provincia può realizzare i propri progetti di formazione direttamente o tramite convenzioni con operatori pubblici o privati.

(3)  Tali convenzioni possono prevedere l'utilizzo anche gratuito degli immobili e/o delle attrezzature di cui la Provincia abbia la disponibilità.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 04.07.2003 - Corsi di formazione professionale - finanziamento del Fondo Sociale Europeo - controversie tra direttori dei corsi e Provincia - giurisdizione A.G.O.
2)
L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 3 (Progetti di formazione autorizzati)  

(1)  La Giunta provinciale per l'utilizzo dei contributi del fondo sociale europeo, di progetti di formazione predisposti da operatori pubblici o privati di cui all'articolo 2 della decisione del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 83/516 del 17 ottobre 1983. 3)

(2)  Al fine di garantire la migliore realizzazione dei progetti, la Provincia può mettere a disposizione, anche gratuitamente, degli operatori titolari dei progetti immobili ed attrezzature di cui essa abbia la disponibilità.

(3)  La Giunta provinciale determina le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per i titolari dei progetti di formazione nel rispetto delle vigenti norme statali e comunitarie. 4)

3)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
4)
L'art. 3, comma 3, è stato così modificato dall'art. 11, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 4 (Disciplina dei contributi integrativi e delle anticipazioni finanziarie)

(1)  La Provincia favorisce l'accesso al fondo sociale europeo da parte degli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione di progetti di formazione, attraverso i seguenti interventi:

  1. porre in essere ogni azione diretta a garantire il necessario contributo pubblico ai progetti di formazione ammessi ai contributi della Comunità Economica Europea;
  2. provvedere all'integrazione, fino alla totale copertura delle spese, dei contributi pubblici approvati dagli organi competenti agli operatori convenzionati con la Provincia nei casi di particolare utilità sociale del corso di rilevanti esigenze di settori produttivi in crisi;
  3. anticipare agli operatori convenzionati con la Provincia i contributi concessi dal fondo sociale europeo; le anticipazioni finanziarie non potranno superare l'importo pari all'80% dei contributi concessi del predetto fondo.

(2)  La Giunta provinciale stabilisce le modalità ed i criteri di erogazione dei predetti contributi integrativi e delle anticipazioni finanziarie. 5)

5)
L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 11, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 5 6)

6)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 11, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 6 7)

7)
L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, lettera c), della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 7-88)

8)
Omissis.

Art. 9 (Norma transitoria)

(1)  In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, punto 2, nella prima applicazione della presente legge, possono essere ammessi a beneficiare delle anticipazioni finanziarie, indipendentemente dalla stipula della convenzione, i progetti di formazione di cui al precedente articolo 3, purché approvati dalla competente commissione della Comunità Economica Europea ed in fase di realizzo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

(2)  In tal caso la Giunta provinciale stabilirà i criteri e le modalità di erogazione delle predette anticipazioni finanziarie, nonché le forme di garanzia relative alla restituzione delle somme anticipate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 15
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
ActionActionc) Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1989, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14 —
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 1
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionActioni) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 19
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico