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In vigore al: 04/10/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1983, n. 451)
Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi sull'edilizia agevolata

1)

Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1983, n. 60 - Numero Straordinario.

TITOLO I
Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale

Art. 1-11.   2)

2)

Abrogati dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 12

(1)  2)

(2) Nel verde alpino è consentito il rilascio di licenze per prestazioni di ristoro nell'ambito di baite, qualora queste prestazioni vengano esercitate quale attività secondaria e costituiscano un incentivo per l'ulteriore conduzione dell'alpe. La licenza può essere rilasciata soltanto per un limitato periodo dell'anno, da fissarsi nel regolamento di esecuzione.

2)

Abrogati dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

TITOLO II
Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche sulla riforma dell'edilizia abitativa

Art. 13-17.   4)

4)

Recano modifiche alla L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 18

(1)(2)(3)  5)

(4) In sede di prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi annui di integrazione del canone di locazione, possono essere presentate all'ufficio edilizia abitativa agevolata entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

5)

Recano modifiche all'art. 2, lett. K), della L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 19-21.   4)

4)

Recano modifiche alla L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 22

(1)  6)

(2) In sede di prima applicazione della presente legge si provvede alla pubblicazione delle delibere approvate a partire dal 1° gennaio 1983.

6)

Integra l'art. 6 della L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 23-27.   4)

4)

Recano modifiche alla L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 28

(1)  7)

(2) La disposizione di cui sopra si applica per tutte le zone di espansione i cui piani di attuazione siano stati regolarmente approvati e per le quali prima dell'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i dieci anni dall'approvazione del piano urbanistico comunale sia stato emesso il decreto di costituzione della comunione o di divisione materiale di cui all'articolo 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n, 15, e successive modifiche, o nelle quali siano stati iniziati i lavori di costruzione in quella parte della zona che non è destinata all'edilizia abitativa agevolata.

7)

Inserisce l'art. 24/bis nella L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 29-34.   4)

4)

Recano modifiche alla L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 35

(1)  8)

(2) Il regolamento di esecuzione di cui sopra deve essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza del medesimo le autorizzazioni amministrative al commercio al dettaglio comprendono l'intera gamma merceologica nella quale è compresa la merce prodotta o utilizzata nell'attività produttiva.

8)

Integra l'art. 35 della L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 36-39.   4)

4)

Recano modifiche alla L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 40

(1) Le persone alle quali prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23 (21 giugno 1978), sono state assegnate aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere autorizzate con delibera della giunta comunale a destinare parte della cubatura, realizzabile o realizzata sull'area assegnata, alla costruzione di un alloggio da affittare alle condizioni di cui al quarto comma dell'articolo 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

(2) Gli assegnatari che ottengono l'autorizzazione di cui al comma precedente possono beneficiare per l'abitazione popolare da loro realizzata delle agevolazioni edilizie di cui alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

TITOLO III
Modifiche alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche: Norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione

Art. 41-47.   9)

9)

Recano modifiche alla L.P. 2 aprile 1962, n. 4.

Art. 48

(1) L'onere iniziale annuo del 5, rispettivamente 8 e 9,5 e rispettivamente 10 e 11,5%, previsto ai n. 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aumentato al 6,5 rispettivamente 10% e rispettivamente 13% del capitale mutuato.

(2)  9)

(3) Alle domande presentate entro il 31 maggio 1983 si applicano gli oneri a carico del mutuatario previsti dalla normativa precedente.

9)

Recano modifiche alla L.P. 2 aprile 1962, n. 4.

Art. 49

(1) L'articolo 7/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, introdotto dall'articolo 43 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, viene soppresso.

(2) In deroga al primo comma, la stessa norma si continua ad applicare per tutti i beneficiari ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali fino al 31 maggio 1983.

Art. 50

(1)(2)  10)

(3) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai beneficiari di agevolazioni edilizie ammessi fino al 31 maggio 1983 ad un contributo ventennale. In tal caso il contributo viene erogato per la durata di anni 20.

10)

Integrano l'art. 7/ter della L.P. 2 aprile 1962, n. 4.

Art. 51

(1)(2)  11)

(3) Questa disposizione non si applica alle domande presentate entro il 31 maggio 1983 per quanto riguarda la misura degli aumenti da applicarsi sugli importi anticipati.

11)

Modificano l'art. 8 della L.P. 2 aprile 1962, n. 4.

TITOLO IV
Modifiche alla legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche

Art. 52-53.   12)

12)

TITOLO V
Modifiche alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche

Art. 54-56.   13)

13)

Recano modifiche alla L.P. 3 gennaio 1978, n. 1.

TITOLO VI
Modifiche alla legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, sull'edilizia residenziale

Art. 57

(1)(2)  14)

(3) Le domande presentate nell'anno 1981 di richiedenti con la sola disponibilità dell'area o con solo il diritto di opzione per l'acquisto dell'alloggio, possono essere inserite nella relativa graduatoria anche se superano il punteggio minimo di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche e integrazioni.

14)

Recano modifiche alla L.P. 25 novembre 1978, n. 52.

Art. 58-68.   14)

14)

Recano modifiche alla L.P. 25 novembre 1978, n. 52.

TITOLO VII
Disposizioni varie e transitorie

Art. 69

(1) I terreni soggetti alle disposizioni delle leggi provinciali 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, rispettivamente 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi, rispettivamente sugli usi civici, pertanto gli stessi possono essere escorporati dalle rispettive partite tavolari senza ulteriori provvedimenti amministrativi.

Art. 70

(1) Nel primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, le parole "comunque non inferiore a 50 m" vengono sostituite dalle parole "comunque non inferiore a 25 m".

Art. 71

(1) Il CER può integrare i canoni di locazione per immobili destinati a comando stazione presi in affitto dai Carabinieri alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1. L'integrazione consiste nella concessione di un contributo corrispondente alla differenza tra il canone che sarebbe dovuto in applicazione dei criteri dell'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e quello effettivamente pagato a norma del citato articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1. La spesa è a carico del fondo di cui alla lettera K) dell'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n, 15, e successive modifiche.

Art. 72

(1) Per le zone di espansione ammesse dal CER alle agevolazioni di cui alla lettera H) dell'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, prima dell'entrata in vigore della presente legge si continua ad applicare la disciplina previgente.

Art. 73   4)

4)

Recano modifiche alla L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 74

(1) Per tutte le concessioni edilizie rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il termine di ultimazione dei lavori di cui al quarto comma dell'articolo 3 della stessa legge è prorogato di due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 75

(1) Le disposizioni di cui agli articoli 15 e 45 della presente legge si applicano anche alle domande presentate a partire dal 1° giugno 1983.

Art. 76

(1)  9)

(2) Per i richiedenti ammessi entro il 31 maggio 1983 al contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, l'ammontare annuo delle obbligazioni da acquistare o da accreditare è commisurato alla differenza fra l'onere periodico a servizio di un prestito obbligazionario decennale e quello di un prestito ventennale.

9)

Recano modifiche alla L.P. 2 aprile 1962, n. 4.

Art. 77   15)

15)

Sostituisce la lett. b) del II° comma dell'art. 46 della L.P. 8 settembre 1981, n. 25.

Art. 78   16)

16)

Reca modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale.

Art. 79   12)

12)

Art. 80

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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