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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

1)
Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Diritto all'educazione permanente)

(1) Ogni cittadino ha il diritto che gli vengano fornite opportunità di educazione permanente quali consolidamento e ampliamento delle sue cognizioni e capacità sul piano personale, civile, professionale e sociale, nell'ambito delle strutture disponibili.

Art. 2 (Principi)

(1) La presente legge disciplina la struttura, l'organizzazione, la promozione e il finanziamento dell'educazione permanente, nonché delle biblioteche di interesse pubblico in provincia di Bolzano.

(2) L'educazione permanente, sia generale che formativo-professionale, viene disciplinata secondo criteri omogenei nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle agenzie educative, nonché nel rispetto della volontarietà della partecipazione.

(3) Le biblioteche sono strutture di pubblica utilità che mettono a disposizione materiale bibliografico e informativo allo scopo di favorire la formazione di base e l'educazione permanente delle persone, nonché la libera formazione del pensiero.

(4) Le biblioteche scelgono liberamente le dotazioni librarie e altro materiale di informazione.

Art. 3 (Definizione e compiti)

(1) L'educazione permanente rappresenta un settore autonomo nell'ambito del sistema globale di educazione.

(2) Per educazione permanente si intendono le forme di insegnamento organizzato, ivi compresi gli interventi tesi al recupero di istruzione scolastica e l'insegnamento a distanza. Sono esclusi i corsi pubblici di istruzione scolastica e di formazione professionale di base, nonché quelli organizzati da istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli con valore legale.

(3) Per attività di educazione permanente si intendono altresì tutti i progetti e le iniziative, nonché gli studi e le pubblicazioni tesi a perseguire le finalità della legge.

(4) Alla realizzazione di quanto previsto ai precedenti commi, nel rispetto del principio di sussidiarietà, provvedono l'Amministrazione provinciale e quelle comunali, nonché agenzie educative pubbliche e private.

(5) La Provincia cura la definizione del quadro normativo individuando i principi generali e indica i presupposti didattico-organizzativi per lo svolgimento dell'attività di educazione permanente. In tale contesto ne individua gli ambiti di intervento e le priorità.

(6) Periodicamente la Provincia e i comuni per il loro territorio compiono delle verifiche sulla domanda e sulla realizzazione delle iniziative di educazione permanente.

(7) La Provincia favorisce la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'educazione permanente sia attraverso iniziative dirette sia attraverso finanziamenti specifici.2)

2)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 4 (Ambito di intervento)

(1) Rientrano nelle finalità della presente legge tutte le attività di educazione permanente quali: l'aggiornamento, la specializzazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale, l'educazione degli adulti, la preparazione ad esami, nonché la formazione professionale non di base in quanto non compresa nel successivo secondo comma.

(2) Sono esclusi dalle finalità della presente legge:

  1. i corsi di formazione professionale di base con durata superiore a 500 ore, riconosciuti dalla Provincia di cui alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9;
  2. i corsi di formazione agricola e di addestramento professionale di cui alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, che riguardino la formazione di base3) ;
  3. i corsi di addestramento o formazione professionali di cui alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, che riguardino la formazione di base3) ;
  4. i corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola a carattere statale di cui alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, nonché delle scuole materne di cui alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36;
  5. i corsi di aggiornamento e di formazione del personale dipendente provinciale di cui alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;
  6. le attività formative e consultive di cui alle leggi provinciali 29 agosto 1972, n. 24, e 13 settembre 1973, n. 45.
3)
Le lettere b) e c) sono stati sostituiti dall'art. 2 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 5 (Agevolazioni e finanziamenti)  delibera sentenza

(1) La Provincia sostiene spese e assegna finanziamenti nelle materie di cui all'articolo 8, punto 4, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in favore delle attività di educazione permanente e delle biblioteche, con appositi fondi. Allo stesso scopo può assegnare finanziamenti ai Comuni.

(2) Gli enti beneficiari del finanziamento concesso dalla Provincia devono concorrere alle spese relative anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale.4)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 06.06.2008 - Finanziamento di attività culturali - L.P. n. 41/1983 - ammissione ai contributi - presupposti
4)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

TITOLO II
L'educazione permanente

CAPO I
Organizzazione dell'educazione permanente

Art. 6 (Agenzie educative)  delibera sentenza

(1) Il sistema dell'educazione permanente si fonda sulle attività svolte dalle agenzie educative, e tra queste in via prioritaria sulle attività svolte dalle agenzie di educazione permanente.

(2) Agenzie di educazione permanente sono quegli enti che:

  1. assolvano le funzioni di programmazione e attuazione di almeno 1800 ore all'anno di attività di educazione permanente o, qualora trattasi di centri residenziali di educazione permanente, svolgano le medesime attività per almeno 1600 giorni di frequenza all'anno. Il numero dei giorni di frequenza è dato dai giorni di attività di educazione permanente moltiplicati per il numero di frequentanti;
  2. svolgano prevalentemente attività di educazione permanente;
  3. garantiscano attività aperte a tutti e rendano pubblici i loro programmi;
  4. abbiano la loro sede e svolgano le loro attività in provincia di Bolzano;
  5. rendano accessibili alla Giunta provinciale i dati riguardanti l'attività, il finanziamento, i frequentanti e il personale docente e amministrativo;
  6. operino in modo continuativo sulla base di regolari programmi;
  7. garantiscano al personale e ai frequentanti possibilità di compartecipazione nella programmazione e nell'attuazione delle attività educative, al fine di adeguare le attività stesse alle effettive necessità;
  8. si siano già dimostrate efficienti oppure, in caso di nuova istituzione, diano garanzie di affidabilità;
  9. non abbiano fini di lucro.

(2/bis) Vantaggi economici possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale.5)

(3) Sono centri residenziali di educazione permanente quelle strutture poste usualmente a disposizione delle attività di educazione permanente, che hanno un proprio programma di attività di educazione permanente e offrono possibilità di vitto e alloggio per gli utenti.

(4) Sono considerate altresì agenzie educative quegli enti che svolgono attività di educazione permanente con i requisiti indicati alle lettere c), d), e), h) ed i) del comma 2.5)

(5) Agenzie di educazione permanente sono altresì quegli enti ladini che assolvono le funzioni di programmazione ed attuazione di almeno due terzi delle ore di attività di educazione permanente o giorni di frequenza all'anno previsti per le agenzie di educazione permanente di cui alla lettera a) del comma 2 e con i requisiti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2.6)

massimeDelibera N. 625 del 09.03.2009 - Finanziamento dell'educazione permanente, delle misure per la promozione della conoscenza delle lingue e dei provvedimenti in materia di bilinguismo sulla base di criteri qualitativi negli anni 2009-2010
5)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9; il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3;

Art. 1

(1) La concessione dei finanziamenti alle agenzie educative e alle istituzioni, ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, comporta il riconoscimento delle stesse quali agenzie di educazione permanente, rispettivamente di istituzioni educative, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 6 e 10 della medesima legge.

6)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

Art. 7 (Comitati per l'educazione permanente)

(1) I comuni favoriscono la costituzione di comitati per l'educazione permanente tra i rappresentanti delle agenzie educative e delle associazioni locali nonché persone singole che non siano rappresentanti di associazioni. Possono anche essere costituiti comitati per l'educazione permanente a livello intercomunale. Ugualmente possono essere costituiti più comitati per l'educazione permanente in un solo comune.

(2) Il comitato per l'educazione permanente è composto da non meno di cinque membri. Dev'essere garantita la rappresentanza del Consiglio comunale, del mondo scolastico locale e delle biblioteche.

(3) I compiti del comitato per l'educazione sono:

  1. accertare le esigenze di educazione permanente nel territorio di competenza;
  2. coordinare le iniziative formative nel proprio territorio;
  3. soddisfare le esigenze di educazione permanente in collaborazione con le istituzioni competenti.

(4) I compiti indicati al comma 3 possono essere estesi anche all'ambito delle iniziative culturali.

(5) L'articolo 8 della legge provinciale 8 agosto 1989, n. 6, si applica anche ai comitati per l'educazione permanente.

(6) I comitati per l'educazione permanente sono istituzioni di natura privata. Sono organizzazioni liberamente costituite senza scopo di lucro.7)

7)
L'art. 7 è stato modificato dall'art. 5 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e dall'art. 21 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 8 8)

8)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 9 (Finanziamento delle attività di educazione permanente)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale può assumere spese e concedere finanziamenti per far fronte agli oneri di gestione delle attività di educazione permanente.9)

massimeDelibera N. 3553 del 26.09.2005 - Finanziamento dei comitati per l'educazione permanenteDeterminazione della quota per abitante per l'anno 2006 ai sensi della legge provinciale n. 41/1983 e successive modifiche ed integrazioni
massimeDelibera N. 574 del 24.02.2003 - Finanziamento dell’educazione permanente, delle misure per la promozione della conoscenza delle lingue e dei provvedimenti in materia di bilinguismo sulla base di criteri qualitativi nell'anno 2003
9)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

CAPO II
Finanziamento dell'educazione permanente

Art. 10 (Finanziamento del personale)

(1) Alle agenzie di educazione permanente la Giunta provinciale concede, su domanda, finanziamenti per far fronte agli oneri riferiti al seguente personale:

  1. un addetto amministrativo al raggiungimento di 1800 ore annue di attività ovvero di 1600 giornate annue di frequenza;
  2. un collaboratore pedagogico al raggiungimento di 2400 ore annue di attività ovvero di 2000 giornate annue di frequenza;
  3. un ulteriore collaboratore pedagogico o un addetto amministrativo al raggiungimento di 4000 ore annue di attività ovvero di 3500 giornate annue di frequenza.

(2) Il finanziamento degli oneri per il personale avviene sulla base dei seguenti parametri:

  1. per l'addetto amministrativo, un importo pari al trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della IVa qualifica funzionale;
  2. per il collaboratore pedagogico, un importo pari al trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della VIIa qualifica funzionale;
  3. per il collaboratore pedagogico al quale sono affidate anche le funzioni di direttore, un importo aggiuntivo pari all'ammontare dell'indennità del direttore d'ufficio della Provincia.

(3) L'entità del finanziamento non può comunque essere superiore alle spese preventivate dall'agenzia di educazione permanente per il relativo impiegato.

(4) La Giunta provinciale è autorizzata ad adeguare i parametri di corrispondenza delle qualifiche di cui al comma 2, a seguito di eventuali modifiche dello stato giuridico ed economico del proprio personale.

(5) I profili professionali del personale di cui al comma 1 sono indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge.10)

(6) Il finanziamento del personale delle agenzie di educazione permanente ladine avviene al raggiungimento di almeno due terzi delle ore di attività di educazione permanente o giorni di frequenza all'anno previste per il corrispondente funzionario di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.11)

10)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.
11)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

Art. 11 (Investimenti)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale può assumere spese e concedere finanziamenti per l'acquisto, la costruzione, il riattamento, l'ampliamento e la manutenzione di strutture, nonché per l'acquisto di arredamento e di attrezzature utili allo svolgimento delle attività di educazione permanente.

(2) La Giunta provinciale può condizionare l'assegnazione di finanziamenti ad enti privati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di immobili adibiti ad attività di educazione permanente, alla stipulazione con l'ente beneficiario di una convenzione che regoli la destinazione e l'uso degli immobili medesimi. La durata della convenzione non può essere inferiore a dieci e superiore a 30 anni con decorrenza dalla data, concordata fra le parti, di effettivo utilizzo dell'immobile per gli scopi indicati nella convenzione medesima. La convenzione va annotata nel libro fondiario, a richiesta del Presidente della giunta provinciale.

(3) L'alienazione di immobili acquistati, costruiti, riattati o ampliati con finanziamenti erogati ai sensi del comma 2 deve essere previamente autorizzata dalla Giunta provinciale. È in facoltà della Giunta provinciale subordinare l'autorizzazione alla restituzione dei finanziamenti erogati in proporzione alla durata dell'effettiva destinazione d'uso maturata.

(4) In caso di alienazione dell'immobile senza la preventiva autorizzazione, l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l'integrale finanziamento percepito, maggiorato degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.12)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 469 vom 21.12.2006 - Investitionsbeiträge für Weiterbildungsmaßnahmen - Erwerb einer Liegenschaft seitens eines Vereins - Veräußerung der Liegenschaft - Rückzahlung des Beitrages
12)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 12 (Finanziamenti)  delibera sentenza

(1) Le domande di finanziamento devono essere presentate annualmente all'ufficio competente entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. il piano di gestione e degli investimenti;
  2. il preventivo di spesa;
  3. il piano di finanziamento;
  4. una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, ivi compreso il riepilogo delle entrate e delle uscite.

(3) Se il finanziamento è riferito al primo anno di attività del richiedente, si prescinde dalla documentazione di cui alla lettera d) del comma 2.

(4) Gli enti richiedenti sono tenuti a presentare la documentazione ed i dati integrativi eventualmente richiesti dall'amministrazione provinciale, secondo le scadenze e le modalità fissate dai competenti uffici.

(5) Ai fini della consulenza, dell'assistenza e dell'esame riguardante la gestione degli enti beneficiari, la costruzione, il riattamento e l'arredamento degli immobili destinati ad attività di educazione permanente gli uffici competenti possono avvalersi di esperti.13)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 06.06.2008 - Finanziamento di attività culturali - L.P. n. 41/1983 - ammissione ai contributi - presupposti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 336 del 06.07.2004 - Contributo per attività culturali - riduzione in base a documentazione contabile presentata
13)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 13 (Finanziamento dei comitati per l'educazione permanente)

(1) La Provincia assegna annualmente ai comuni, nei quali esistono comitati per l'educazione permanente, fondi per la realizzazione dei loro programmi. Il finanziamento provinciale presuppone un finanziamento da parte del Comune.

(2) Il finanziamento ai sensi del comma 1 avviene in base ad una quota per abitante del bacino di utenza del comitato per l'educazione permanente. La quota viene determinata annualmente dalla Giunta provinciale e può essere differenziata per località. In ogni caso il finanziamento della Provincia non può superare quello del Comune.

(3) Il finanziamento annuale, a prescindere dal primo anno di attività, è garantito solo previa presentazione di una relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati.

(4) Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, i comitati per l'educazione permanente possono usufruire dei finanziamenti ai sensi degli articoli 9 ed 11.

(5) Ulteriori modalità dell'organizzazione e del finanziamento dei comitati per l'educazione permanente sono indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.14)

14)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9; il comma 2 è stato successivamente sostituito dall'art. 27 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 14 (Gestione diretta)

(1) Le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge sono eseguite in economia, anche a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia.15)

15)
L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

Art. 15 (Piani annuali)

(1) La Giunta provinciale approva, su proposta del competente Assessore provinciale, i piani annuali di finanziamento degli enti.

(2) Contestualmente alle variazioni o integrazioni dei piani annuali possono essere considerate anche le domande che vengono presentate dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 12.

(3) I finanziamenti concessi in base ai piani annuali sono disposti con decreto del competente assessore provinciale.16)

16)
L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 15/bis (Anticipazioni)

(1) Su tutti i finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni fino alla misura dell'80 per cento dell'ammontare dei singoli finanziamenti. Le anticipazioni vengono disposte, previa domanda, con decreto del competente assessore provinciale, in una o più soluzioni.

(2) Allo scopo di garantire la continuità delle attività di educazione permanente e prescindendo dall'approvazione dei piani annuali, il competente assessore provinciale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, impegnando la spesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, sostituito dall'articolo 7 della legge provinciale 10 aprile 1981, n. 9, ed integrato dall'articolo 12 della legge provinciale 4 novembre 1982, n. 32, su richiesta degli enti interessati, anticipazioni pari al 50 per cento dei finanziamenti ordinari complessivi concessi ai sensi degli articoli 9 e 10 nel corso dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione. La relativa domanda deve essere inoltrata al competente ufficio entro il 10 novembre di ciascun anno.

(3) Su richiesta degli enti di cui al comma 2 può essere autorizzata una seconda anticipazione, con decreto del competente assessore provinciale, riguardante i finanziamenti disposti ai sensi del comma 3 dell'articolo 15. Detta anticipazione non può essere di misura superiore alla differenza fra l'anticipazione già liquidata e l'ammontare corrispondente all'80 per cento del finanziamento assegnato nel piano annuale. L'erogazione viene disposta su presentazione di un elenco delle spese sostenute dall'ente fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione concessa ai sensi del comma 2.17)

17)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 14 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 15/ter (Liquidazione dei finanziamenti)

(1)18)

(2) La liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 11 avviene, per quanto concerne gli acquisti, previa presentazione della documentazione contabile in originale fino alla concorrenza del finanziamento e, per quanto concerne i lavori su presentazione della documentazione contabile originale o dello stato di avanzamento o finale dei lavori.

(3) È fatto divieto all'ente beneficiario di finanziamenti disposti in base alla presente legge di utilizzare la documentazione contabile esibita o indicata a giustificazione dei medesimi, per l'erogazione di qualsiasi altro finanziamento a carico di enti pubblici.18)

18)
L'art. 15/ter è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9; il comma 1 è stato successivamente abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 16 (Coordinamento delle attività di educazione permanente)

(1) Ai fini di una razionalizzazione degli interventi di educazione permanente attuati dai vari uffici provinciali e dalle agenzie educative gli uffici competenti per l'educazione permanente operano interventi di coordinamento dell'intero sistema.19)

19)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 16 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 17 20)

TITOLO III
Le biblioteche pubbliche

CAPO I
Organizzazione delle biblioteche pubbliche

Art. 18 (Biblioteche pubbliche)  

(1) Sono considerate biblioteche pubbliche ai fini della presente legge tutte le biblioteche che hanno carattere di interesse pubblico e che sono tenute dalla Provincia, da enti pubblici, da scuole, da parrocchie, da istituzioni private, da centri di educazione permanente, nonché da consorzi tra essi costituiti.

(2) Le biblioteche di cui al precedente comma devono possedere i seguenti requisiti:

  1. essere aperte alla collettività;
  2. possedere un patrimonio librario e pubblicistico informativo, nonché eventuali attrezzature audiovisive rispondenti alle loro finalità;
  3. avere sede adeguata ed idoneo arredamento;
  4. ordinare il proprio patrimonio librario e pubblicistico-informativo secondo accreditati sistemi biblioteconomici;
  5. garantire adeguati orari all'utenza;
  6. avvalersi di personale tecnico qualificato;
  7. non avere fini di lucro.

(3) Per le biblioteche scolastiche, convittuali e di comunità non è richiesto che siano aperte alla collettività.

(4) Unitamente alle biblioteche provinciali costituiscono il sistema bibliotecario provinciale e seguenti categorie di biblioteche:

  1. biblioteche locali;
  2. biblioteche centro di sistema e biblioteche comprensoriali per le località ladine;
  3. biblioteche speciali.

(5) Sono strutture bibliotecarie:

  1. la sede principale;
  2. le sedi succursali;
  3. i punti di prestito fissi o mobili.

(6) Anche le sedi succursali devono rispondere ai requisiti elencati nel secondo comma del presente articolo.

(7) Le biblioteche locali, le biblioteche centro di sistema e le biblioteche comprensoriali disciplinano la loro attività e il loro ordinamento interno sulla base di appositi regolamenti-tipo approvati dalla Giunta provinciale.

(8) Nel regolamento di esecuzione verranno più dettagliatamente definiti i requisiti di cui al precedente secondo comma.21)

21)
L'art. 18 è stato modificato dall'art. 17 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 18/bis (Vigilanza sulle biblioteche)

(1) I competenti uffici provinciali esercitano l'alta sorveglianza sulle biblioteche pubbliche e possono disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle stesse e la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 18.

(2) Le eventuali disfunzioni accertate sono contestate al legale rappresentante della biblioteca con fissazione di un termine per porvi rimedio, trascorso infruttuosamente il quale l'Assessore provinciale competente in materia, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni, può disporre anche la sospensione di eventuali finanziamenti provinciali.22)

22)
L'art. 18/bis è stato inserito dall'art. 18 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 19 (Biblioteche pubbliche locali)

(1) Le biblioteche pubbliche, ivi inclusi loro sedi succursali e punti di prestito, che hanno come bacino di utenza naturale il territorio di un comune ovvero di comuni viciniori, sono considerate biblioteche pubbliche locali. Qualora manchino apposite strutture bibliotecarie, le rispettive amministrazioni comunali promuovono le iniziative per la loro istituzione.

(2) Qualora nel Consiglio comunale siano rappresentati più gruppi linguistici possono essere istituite strutture bibliotecarie distinte.

(3) In ogni comune con meno di 5000 abitanti appartenenti a un gruppo linguistico può essere agevolata per esso una sola biblioteca locale.

Art. 20 (Biblioteche centro di sistema)

(1) Biblioteche pubbliche locali site in località centrali possono assumere la funzione di biblioteca centro di sistema.

(2) Alle biblioteche centro di sistema spetta il compito, nell'ambito di un sistema bibliotecario a livello comunale o circondariale, di fornire alle biblioteche di confluenza la necessaria collaborazione e assistenza. In particolare dette biblioteche:

  1. forniscono materiale bibliografico specifico dalle proprie dotazioni o da quelle delle biblioteche provinciali;
  2. forniscono, fondi bibliografici integrativi;
  3. forniscono consulenza e garantiscono il coordinamento per l'ampliamento del patrimonio librario;
  4. curano il servizio di informazione bibliografica;
  5. raccolgono le pubblicazioni più rilevanti specificamente attinenti al territorio di competenza;
  6. forniscono servizi riguardanti l'organizzazione biblioteconomica e la catalogazione dei fondi bibliografici delle biblioteche del proprio territorio di competenza;
  7. collaborano nelle attività di pubblicizzazione.

(3) La Giunta provinciale conferisce con propria deliberazione a biblioteche pubbliche locali, previo consenso delle stesse, le funzioni proprie delle biblioteche centro di sistema.

(4) Con regolamento di esecuzione, sentiti i comuni interessati, nonché la consulta di cui al successivo articolo 25, viene emanato il piano di distribuzione territoriale delle biblioteche centro di sistema.

Art. 20/bis (Biblioteche comprensoriali per le località ladine)

(1) In ciascuna delle valli Gardena e Badia è istituita una biblioteca comprensoriale. La Giunta provinciale conferisce ad una biblioteca di ciascuna valle, con propria deliberazione, le funzioni di biblioteca comprensoriale, previo consenso delle stesse.

(2) Limitatamente al territorio della rispettiva valle, le biblioteche comprensoriali svolgono funzioni analoghe a quelle delle biblioteche centro di sistema.

(3) La Giunta provinciale, sentiti i comuni interessati e la consulta provinciale per le biblioteche per il gruppo linguistico ladino ai sensi dell'articolo 25, approva il piano di distribuzione territoriale delle biblioteche comprensoriali.23)

23)
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 21 (Biblioteche speciali)

(1) Sono considerate biblioteche pubbliche speciali le seguenti biblioteche:

  1. biblioteche scolastiche e convittuali;
  2. biblioteche settoriali e di studio;
  3. biblioteche di comunità.

(2) Al fine di favorire una migliore utilizzazione delle strutture e delle dotazioni librarie, e fatte salve le competenze degli organi collegiali di cui alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, le biblioteche scolastiche possono assumere la funzione di biblioteca pubblica locale o di succursale della stessa. Le biblioteche scolastiche, qualora ricorrano i requisiti di cui al precedente articolo 18, secondo comma, possono altresì combinarsi con altre biblioteche pubbliche locali. In tali casi anche il patrimonio librario e informativo della biblioteca scolastica è a disposizione del pubblico.

Art. 22 (Sedi succursali, punti di prestito e sale di pubblica lettura)

(1) Sezioni staccate delle biblioteche pubbliche sono considerate sedi succursali.

(2) Costituiscono punti di prestito le strutture bibliotecarie che limitano il proprio servizio al prestito di fondi librari appartenenti a biblioteche o a loro succursali.

(3)24)

24)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 20 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 23 (Consiglio di biblioteca)

(1) Presso ogni biblioteca locale, ogni biblioteca centro di sistema e ogni biblioteca comprensoriale viene costituito un consiglio di biblioteca.

(2) Il consiglio di biblioteca, che viene nominato dall'ente gestore della biblioteca, è composto da cinque a undici membri. Di esso fanno parte in ogni caso, con riferimento al rispettivo bacino di utenza, un rappresentante del comune o, per ciascuno dei comuni, un rappresentante della scuola per ogni livello di istruzione presente, scelto dall'ente gestore sulla base dei nominativi proposti dai rispettivi consigli di circolo e di istituto, e un rappresentante della cultura religiosa, scelto dall'ente gestore fra i nominativi proposti dal consiglio pastorale parrocchiale rispettivamente dai consigli pastorali parrocchiali.

(3) Nel caso in cui l'ente gestore della biblioteca sia il comune, fa parte come membro di diritto del consiglio il sindaco o un suo delegato.

(4) I consigli di biblioteca delle biblioteche civiche di Bolzano e di Merano, nominati dai rispettivi comuni, sono composti da sette a 13 membri, di cui due rappresentanti della scuola proposti rispettivamente dalla sezione italiana e dalla sezione tedesca del consiglio scolastico provinciale e un rappresentante della cultura religiosa sulla base di una terna di nomi proposti dall'autorità ecclesiastica diocesana.

(5) Su richiesta vincolante della maggioranza dei consiglieri comunali di un gruppo linguistico, ai sensi del secondo comma dell'articolo 19, i comuni di Bolzano e di Merano nominano consigli di biblioteca distinti per gruppi linguistici per le relative sezioni delle rispettive biblioteche civiche. In tal caso ciascun consiglio di biblioteca è composto da cinque a undici membri, di cui un rappresentante della scuola, proposto rispettivamente dalla sezione italiana e dalla sezione tedesca del consiglio scolastico provinciale, e un rappresentante della cultura religiosa sulla base di una terna di nomi proposta dall'autorità ecclesiastica diocesana.

(6) L'ente gestore istituisce comunque il consiglio di biblioteca, prescindendo dalle designazioni, qualora queste non siano pervenute entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, nel rispetto peraltro degli interessi rappresentati.

(7) Fanno inoltre parte del consiglio di biblioteca quali membri di diritto e a solo titolo consultivo, il bibliotecario responsabile, nonché i responsabili delle succursali e dei punti di prestito.

(8) Il consiglio di biblioteca può cooptare fino a tre ulteriori membri esperti.

(9) Il consiglio delle biblioteche centro di sistema e delle biblioteche comprensoriali coopta, inoltre, da tre a cinque rappresentanti delle biblioteche facenti parte del rispettivo bacino di utenza.

(10) Qualora una biblioteca scolastica assuma le funzioni di biblioteca locale ovvero sia combinata con una biblioteca locale ai sensi dell'articolo 21, fanno parte di diritto del consiglio di biblioteca da uno a tre rappresentanti della scuola stessa designati dal rispettivo direttore didattico o preside.

(11) Il consiglio di biblioteca può operare per sezioni distinte per gruppo linguistico, in ragione delle esigenze precipue del rispettivo gruppo presente nel bacino di utenza, in particolare per quanto si riferisce alle iniziative riguardanti la promozione della lettura, la scelta dei libri e media, nonché altre modalità di attuazione del servizio bibliotecario.

(12) Al consiglio di biblioteca compete, su delega dell'ente gestore, l'organizzazione e la conduzione culturale della biblioteca.

(13) In particolare il consiglio di biblioteca:

  1. elegge, nel proprio seno, il presidente;
  2. redige il bilancio preventivo e consuntivo della biblioteca da sottoporre all'approvazione dell'ente gestore;
  3. nei limiti del preventivo approvato, dispone le spese ed accerta le entrate connesse alla gestione amministrativa della biblioteca;
  4. propone all'ente gestore di istituire o sopprimere le succursali e i punti di prestito;
  5. adotta, previa approvazione dell'ente gestore, il regolamento di utenza;
  6. determina gli orari di apertura al pubblico;
  7. determina i criteri per la scelta ed approva il piano per l'acquisto dei libri e delle altre dotazioni;
  8. programma l'attività della biblioteca e promuove manifestazioni culturali per i propri fini istituzionali;
  9. esercita, su delega dell'ente gestore, il controllo generale sul funzionamento della biblioteca;
  10. richiede all'ente gestore l'instaurazione di collaborazioni professionali o di lavoro subordinato nei limiti dei piani finanziari approvati.

(14) Il Presidente del consiglio di biblioteca:

  1. propone all'ente gestore le deliberazioni assunte dal consiglio di biblioteca;
  2. attua le direttive dell'ente gestore e del consiglio di biblioteca;
  3. adotta i provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli al consiglio per la ratifica nell'adunanza successiva;
  4. nomina, fra i membri del consiglio, un vicepresidente che lo rappresenti in caso di assenza o impedimento;
  5. cura, per conto dell'ente gestore, i rapporti con gli altri enti pubblici e privati con i quali la biblioteca potrà rapportarsi;
  6. agisce, ove l'ente gestore sia di diritto pubblico, quale funzionario delegato del medesimo per l'accertamento delle entrate e gli ordinativi di spesa. 25)
25)
L'art. 23 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 24 (Il bibliotecario responsabile)  delibera sentenza

(1) Presso ogni biblioteca è previsto un bibliotecario responsabile.

(2) Il bibliotecario responsabile

  1. coordina i servizi di biblioteca;
  2. provvede direttamente ovvero dispone per l'attuazione delle decisioni del consiglio di biblioteca;
  3. provvede alla scelta e all'acquisto del materiale librario e informativo nel rispetto di quanto stabilito dal consiglio di biblioteca;
  4. provvede all'inventariazione, alla classificazione e alla catalogazione del materiale bibliografico e informativo;
  5. organizza i servizi di prestito e consulenza al pubblico;
  6. provvede ai compiti statistici sul funzionamento della biblioteca.

(3) Esercita inoltre tutte le mansioni connesse al funzionamento della biblioteca e non espressamente attribuite al consiglio di biblioteca.

(4) Per l'esercizio a tempo pieno delle funzioni di bibliotecario responsabile nelle biblioteche locali e nelle biblioteche comprensoriali delle località ladine è richiesto il diploma di istruzione superiore. Per il direttore di biblioteche centro di sistema è richiesto il diploma di Magister, il diploma di laurea o il diploma di bibliotecario qualificato.26)

(5) Nell'ambito delle biblioteche scolastiche in genere, nonché di quelle che hanno assunto le funzioni proprie delle biblioteche locali ovvero con esse combinate, il personale di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è utilizzato anche per tutti i servizi tecnico-amministrativi. Detti compiti fanno parte dei profili professionali del personale amministrativo scolastico.

(6) Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è richiesto in ogni caso la frequenza con esito positivo di un corso di specializzazione promosso, attuato o riconosciuto dalla Giunta provinciale.

(7) Il bibliotecario responsabile e i suoi collaboratori sono tenuti ad aggiornarsi costantemente e a questo scopo partecipano ad adeguate iniziative organizzate o promosse da istituzioni specializzate ovvero dalla Provincia stessa.27)

massimeBeschluss N. 2913 del 14.12.2009 - Ridefinizione dei criteri per i corsi di formazione di base dei/delle bibliotecari/e responsabili di biblioteche pubbliche che svolgono tale attività a titolo onorifico
26)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
27)
Con l'art. 32 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, in questo articolo le parole "responsabile di biblioteca" sono sostituite dalle parole "bibliotecario responsabile".

Art. 25 28)

28)
L'art. 25 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

CAPO II
Finanziamento delle biblioteche

Art. 26 (Finanziamento di investimenti per le biblioteche)

(1) La Provincia promuove, tramite l'assunzione di spese e la concessione di finanziamenti, l'acquisto o la costruzione, il riattamento, l'ampliamento e la manutenzione di immobili adibiti a sede di biblioteche, nonché l'acquisto di arredamenti, di attrezzature e di altri mezzi ed ausilii tecnici e di trasporto utili all'espletamento del servizio. Tra le spese ammesse a finanziamento sono ricompresi anche eventuali costi di progettazione.

(2) La Giunta provinciale può condizionare l'erogazione di finanziamenti ad enti privati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale e l'ampliamento di immobili adibiti a sede di biblioteche, alla stipulazione con l'ente beneficiario di una convenzione che regoli la destinazione e l'uso delle strutture medesime. La durata della convenzione non può essere inferiore a dieci anni e superiore a 30 anni, con decorrenza dalla data concordata fra le parti di effettivo utilizzo dell'immobile per gli scopi indicati nella convenzione medesima. Su richiesta del Presidente della giunta provinciale la convenzione va annotata nel libro fondiario.

(3) L'alienazione di immobili acquistati, costruiti, riattati o ampliati con finanziamenti erogati ai sensi del comma 2, deve essere previamente autorizzata dalla Giunta provinciale. È facoltà della Giunta provinciale subordinare l'autorizzazione alla restituzione dei finanziamenti erogati, in proporzione alla durata dell'effettiva destinazione d'uso maturata.

(4) In caso di alienazione dell'immobile senza la preventiva autorizzazione, l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l'intero finanziamento percepito, maggiorato degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.29)

29)
L'art. 26 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 27 (Finanziamento per le attività e il funzionamento delle biblioteche)

(1) La Giunta provinciale promuove l'attività e il funzionamento delle biblioteche tramite l'assunzione diretta di spese e la concessione di finanziamenti.

(2) Spese e finanziamenti sono disposti per far fronte agli oneri relativi al personale, all'acquisto di libri e media, alle iniziative di promozione della lettura, agli acquisti di materiale, nonché di attrezzature e di arredamento integrativi e di modesta entità e a ogni altra spesa direttamente legata al funzionamento della biblioteca stessa.

(3) Alle biblioteche centro di sistema che abbiano un bacino di utenza di meno di 25.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di almeno 30 ore ovvero un bacino di utenza tra 25.000 e 50.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di almeno 40 ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, finanziamenti per far fronte agli oneri riferiti al direttore di biblioteca e ad un coadiutore di biblioteca.

(4) Alle biblioteche centro di sistema, con un bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti, la Giunta provinciale concede, in aggiunta rispetto al finanziamento di cui al comma 3, quello per far fronte agli oneri riferiti ad un bibliotecario.

(5) Alle biblioteche comprensoriali per le località ladine, di cui all'articolo 20/bis, che abbiano un orario di apertura settimanale di almeno 30 ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, il finanziamento per far fronte agli oneri riferiti al bibliotecario responsabile e ad un coadiutore di biblioteca.

(6) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare le funzioni proprie delle biblioteche centro di sistema anche alle biblioteche locali con un bacino di utenza con meno di 25.000 abitanti, nonché di assegnare ad essi i finanziamenti di cui al comma 3.

(7) Il bacino di utenza delle biblioteche centro di sistema e comprensoriali, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, viene definito dalla Giunta provinciale contestualmente al conferimento delle rispettive funzioni.

(8) Alle biblioteche locali gestite da enti pubblici con un bibliotecario responsabile a tempo pieno oppure con uno o due bibliotecari a tempo parziale e con un orario di apertura settimanale di almeno venti ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, un finanziamento parziale per far fronte agli oneri riferiti al personale di cui sopra.30)

(9) Alle biblioteche locali gestite da due enti pubblici, che a seguito di un accordo si consorziano, con un bibliotecario responsabile a tempo pieno oppure con uno o due bibliotecari a tempo parziale e con un orario di apertura settimanale complessivo di almeno 26 ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, un finanziamento parziale per far fronte agli oneri riferiti al personale di cui sopra. 31)

30)
L'art. 27 è stato sostituito dall'art. 25 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9; il comma 3 è stato successivamente modificato dall'art. 3 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
31)
L'art. 27, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 30, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 27/bis (Finanziamento del personale)

(1) Ai fini della determinazione dei finanziamenti per il personale da corrispondere alle biblioteche centro di sistema, alle biblioteche comprensoriali per le località ladine e a biblioteche locali con bibliotecari a tempo pieno o a tempo parziale, viene stabilito quanto segue:

  1. per il finanziamento del coadiutore di biblioteca la Giunta provinciale corrisponde un importo pari agli oneri del trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della IVa qualifica funzionale;
  2. per il finanziamento del bibliotecario in biblioteche centro di sistema e in biblioteche comprensoriali per le località ladine, la Giunta provinciale corrisponde un importo pari agli oneri del trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della VIa qualifica funzionale;
  3. per il finanziamento del direttore di biblioteca, la Giunta provinciale corrisponde un importo pari agli oneri del trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della VIIa qualifica funzionale;
  4. per il finanziamento del direttore di biblioteca, la Giunta provinciale corrisponde inoltre un importo pari al 50 per cento dell'ammontare dell'indennità di direttore d'ufficio della Provincia autonoma di Bolzano alle biblioteche con bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti e negli altri casi un importo pari al 25 per cento dell'ammontare della stessa indennità;
  5. per il finanziamento del bibliotecario responsabile in biblioteche locali gestite da enti pubblici, operante a tempo pieno o a tempo parziale, la Giunta provinciale corrisponde un importo pari al 40 per cento degli oneri del trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della VIa qualifica funzionale, assunto analogamente a tempo pieno o a tempo parziale;
  6. l'entità del finanziamento non può comunque essere superiore alle spese preventivate dalla biblioteca per il relativo personale.

(2) La Giunta provinciale è autorizzata ad adeguare i parametri di corrispondenza delle qualifiche di cui al comma 1, a seguito di eventuali modifiche dello stato giuridico ed economico del proprio personale.32)

32)
L'art. 27/bis è stato inserito dall'art. 26 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 28 (Finanziamento di progetti, attività e manifestazioni)

(1) La Giunta provinciale, analogamente a quanto previsto per le biblioteche agli articoli 26 e 27, può concedere finanziamenti per far fronte ai costi di gestione e di investimento a istituzioni, associazioni e comitati, che abbiano la finalità di promozione della lettura o l'assistenza alle biblioteche, al fine di sostenere progetti, attività e manifestazioni nello specifico settore. La Giunta provinciale può inoltre organizzare e gestire direttamente tali progetti, attività e manifestazioni.33)

(2) Fra le attività per le quali possono essere concessi vantaggi economici rientrano in particolare:

  1. la formazione e l'educazione permanente nell'ambito delle attività istituzionali delle biblioteche;
  2. la promozione alla lettura;
  3. le iniziative di organizzazione e l'assistenza di biblioteche pubbliche ivi incluse le biblioteche scolastiche;
  4. i servizi di preparazione e catalogazione di libri per biblioteche con riferimento anche a eventuali progetti di automazione. 34)

(3) Possono essere sostenute solo le istituzioni, le associazioni e i comitati che soddisfano ai seguenti requisiti:

  1. abbiano la loro sede e svolgano la loro attività in provincia di Bolzano;
  2. rendano pubblici i rispettivi programmi di attività;
  3. mettano a disposizione della Giunta provinciale i dati riguardanti l'attività e i finanziamenti;
  4. non perseguano fini di lucro.

(3/bis)  Vantaggi economici possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell’apposito registro provinciale.35)

(4) La Giunta provinciale può concedere contributi o assegnare fondi a favore di associazioni e consorzi di biblioteche per la realizzazione di progetti pilota per l'organizzazione integrata del servizio bibliotecario sul territorio a sostegno del ruolo e delle funzioni delle biblioteche centro di sistema rispettivamente delle biblioteche comprensoriali. Le associazioni rispettivamente i consorzi hanno in particolare il compito di promuovere il coordinamento dei programmi delle biblioteche, il coordinamento degli acquisti del materiale librario e documentario, anche attraverso forme di acquisto centralizzato, la formazione di cataloghi collettivi, l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario, lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali proprie delle biblioteche, il rilevamento periodico sul funzionamento del servizio e sullo stato delle strutture. Dell'associazione o del consorzio di biblioteche deve far parte in ogni caso almeno una biblioteca centro di sistema rispettivamente una biblioteca comprensoriale. Dell'associazione o del consorzio possono far parte, previa autorizzazione della Giunta provinciale, anche le biblioteche scolastiche del territorio servito.36)

33)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.
34)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 27 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e dall'art. 8 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
35)
L'art. 28, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 29, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
36)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 27 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 29 (Domande di finanziamento)

(1) Le domande di finanziamento vanno presentate annualmente all'ufficio provinciale competente entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Alle domande di finanziamento delle attività di cui agli articoli 27 e 28 deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. il programma annuale e il relativo preventivo di spesa;
  2. il piano di finanziamento;
  3. la relazione conclusiva sulle attività svolte, ivi compreso il riepilogo delle entrate e delle uscite dell'anno precedente.

(3) Se il finanziamento è riferito al primo anno di attività, si prescinde dalla documentazione indicata alla lettera c) del comma 2.

(4) Le biblioteche sono tenute a presentare la documentazione e i dati statistici integrativi, eventualmente richiesti dall'Amministrazione provinciale, secondo le scadenze e le modalità fissate dai competenti uffici.

(5) Alle domande relative a spese per investimenti deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. la documentazione illustrativa degli investimenti programmati;
  2. il preventivo dettagliato di spesa;
  3. il piano di finanziamento.

(6) Ai fini della consulenza e assistenza riguardanti la gestione della biblioteca, la costruzione, il riattamento e l'arredamento di locali destinati a biblioteche, gli uffici competenti possono avvalersi di esperti.37)

37)
L'art. 29 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 29/bis (Piani annuali)

(1) La Giunta provinciale approva, su proposta del competente assessore provinciale, i piani annuali di finanziamento delle attività e delle spese di investimento.

(2) Contestualmente alle variazioni o integrazioni dei piani annuali, possono essere considerate anche le domande per le attività e per le spese di investimento, corredate dalla documentazione prevista rispettivamente dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 29, che vengono presentate dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1 dello stesso articolo.

(3) I finanziamenti sono disposti con decreto del competente assessore provinciale. I finanziamenti agli enti pubblici per attività di cui agli articoli 27 e 27/bis sono liquidati direttamente. I finanziamenti agli enti privati per attività di cui agli articoli 27, 27/bis e 28 sono liquidati previa presentazione di un elenco delle spese sostenute almeno corrispondente al totale delle spese ammesse. 38)

(4) Le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge sono eseguite in economia, anche a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia.39)

38)
L'art. 29/bis, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
39)
L'art. 29/bis è stato inserito dall'art. 29 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9; il comma 4 è stato successivamente sostituito dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

Art. 29/ter (Anticipazioni)

(1) Su tutti i finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono venir concesse anticipazioni fino alla misura dell'80 per cento dell'ammontare dei singoli finanziamenti. Le anticipazioni vengono disposte, previa domanda, con decreto del competente assessore, in una o più soluzioni.

(2) Allo scopo di garantire la continuità delle attività e del funzionamento delle biblioteche e degli enti di cui all'articolo 28 e prescindendo dall'approvazione dei piani annuali per il finanziamento delle attività, il competente assessore provinciale è autorizzato a concedere con proprio decreto, anche impegnando la spesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, sostituito dall'articolo 7 della legge provinciale 10 aprile 1981, n. 9, ed integrato dall'articolo 12 della legge provinciale 4 novembre 1982, n. 32, su richiesta degli enti interessati, anticipazioni pari al 50 per cento dei finanziamenti ordinari complessivi concessi ai sensi degli articoli 27 e 28 nell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione. La relativa domanda deve essere inoltrata al competente ufficio entro il 10 novembre di ciascun anno.

(3) Su richiesta degli enti di cui al comma 2 può essere autorizzata una seconda anticipazione con decreto del competente assessore provinciale, riguardante i finanziamenti disposti ai sensi del comma 3 dell'articolo 29/bis. Detta anticipazione non può essere di misura superiore alla differenza fra l'anticipazione già liquidata e l'ammontare corrispondente all'80 per cento del finanziamento assegnato nel piano annuale. L'erogazione viene disposta su presentazione di un elenco delle spese sostenute dall'ente fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione concessa ai sensi del comma 2.40)

40)
L'art. 29/ter è stato inserito dall'art. 30 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 29/quater (Rendicontazioni e liquidazioni)

(1)41)

(2) La liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 26 avviene, qualora il beneficiario sia un ente privato, per quanto concerne gli acquisti, previa presentazione della documentazione contabile in originale fino alla concorrenza del contributo e, per quanto concerne i lavori, su presentazione della documentazione contabile originale o dello stato di avanzamento o finale dei lavori. Qualora il beneficiario sia un ente pubblico, la liquidazione avviene previa presentazione di un elenco delle spese sostenute fino alla concorrenza del contributo, corredato dai relativi mandati di pagamento.

(3) Ai fini della liquidazione dei finanziamenti concessi per il personale alle biblioteche centro di sistema e alle biblioteche comprensoriali delle località ladine ai sensi degli articoli 27 e 27/bis, gli enti beneficiari sono tenuti a dimostrare di aver impiegato mezzi finanziari propri per l'acquisto di libri e media e per iniziative di promozione della lettura per un importo pari ad almeno un terzo dei costi relativi al personale a carico delle Provincia.41)

(4) È fatto divieto all'ente beneficiario di finanziamenti, disposti in base alla presente legge, di utilizzare la documentazione contabile esibita o indicata a giustificazione dei medesimi, per l'erogazione di qualsiasi altro finanziamento a carico di enti pubblici.41)

41)
L'art. 29/quater è stato inserito dall'art. 31 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9; il comma 1 è stato successivamente abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4; il testo in lingua tedesca del comma 3 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 30 42)

42)
Modifica la denominazione e la descrizione dei compiti degli uffici 25, 31 e 157 di cui all'allegato A della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

TITOLO IV
Uffici e personale

Art. 31 43)

43)
L'art. 31 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

TITOLO V
Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 32 44)

44)
L'art. 32 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 33 45)

45)
L'art. 33 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 34-36 46)

46)
Omissis.
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