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In vigore al: 04/10/2016

f) Legge provinciale 1° giugno 1983, n. 131)
Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano

1)
Pubblicata nel B.U. 14 giugno 1983, n. 30.

CAPO I
Principi programmatici del servizio-giovani

Art. 1 (Finalità della legge)

(1) Rientra nella finalità della presente legge assicurare alla popolazione giovanile della provincia di Bolzano un'ampia formazione culturale e sociale, tramite l'attività del servizio-giovani.

(2) Il servizio-giovani contribuisce, in modo autonomo, accanto alla famiglia, alla scuola e alla formazione professionale, a garantire nella società il diritto del giovane all'educazione e ad una propria formazione culturale.

Art. 2 (Natura ed obiettivi del servizio-giovani)

(1) Il servizio-giovani rappresenta un settore autonomo nell'ambito del sistema globale di educazione e formazione e si rivolge ai giovani fino al 25mo anno di età, che abbiano la residenza in provincia di Bolzano.

(2) Il servizio-giovani persegue lo scopo di favorire lo sviluppo psichico, intellettivo, religioso, culturale, sociale e fisico dei giovani, in modo da permettere il libero esplicarsi della loro personalità nel rispetto della dignità della persona.

(3) Le attività del servizio-giovani promuovono nel giovane la facoltà di riconoscere le proprie condizioni personali e sociali di vita, di salvaguardare i propri diritti ed interessi nel rispetto dei diritti altrui, di assolvere i propri doveri nei confronti della società e di partecipare alla sua organizzazione.

Art. 3 (Caratteristiche del servizio-giovani)

(1) Il servizio giovani si caratterizza per la volontarietà della partecipazione alle iniziative che vengono promosse dal servizio stesso, per il pluralismo delle organizzazioni ed istituzioni, per la flessibilità dei metodi e dei moduli organizzativi, per il loro adeguamento agli interessi, alle esigenze, alle condizioni e situazioni della vita giovanile, nonché per la partecipazione dei giovani ai momenti decisionali ed organizzativi.

(2) L'impiego di collaboratori volontari costituisce un aspetto essenziale del servizio-giovani, che si avvale anche di esperti a tempo pieno o parziale.

Art. 4 (Ambito del servizio-giovani)

(1) L'ambito del servizio-giovani comprende i seguenti settori preferenziali:

  1. una formazione culturale che consenta la partecipazione attiva al patrimonio e alla vita culturale della società e che stimoli la ricerca di forme e mezzi di espressione personali;
  2. un'educazione sociale finalizzata allo sviluppo e al consolidamento del comportamento sociale e all'acquisizione di capacità associative e partecipative, nonché tendente a favorire la realizzazione personale in un contesto di responsabilità sociale;
  3. l'educazione civica, al fine di abilitare i giovani ad un comportamento democratico e ad un costante impegno creativo nell'ambito della società;
  4. un'educazione religiosa che promuova l'approfondimento dei problemi della vita e dell'esistenza, rafforzi la coscienza della problematica eticoreligiosa e favorisca lo sviluppo di una formazione etico-religiosa personale;
  5. la promozione a livello internazionale di attività formative e ricreative per i giovani atte a favorire la volontà e la capacità di comprensione e collaborazione internationale tra i singoli, tra i gruppi e tra i popoli;
  6. il servizio di consulenza ai giovani finalizzato a fornire in situazioni problematiche individuali un "primo sostegno", tramite l'informazione e il dialogo. In tale prospettiva la consulenza ai giovani va intesa come parte integrante del servizio-giovani e non può in nessun modo considerarsi autonoma;
  7. la difesa dell'equilibrio ecologico e della salute nel contesto di una sana ed equilibrata gestione del rapporto fra uomo ed ambiente;
  8. programmi, manifestazioni, giochi, attività, ricreative, vacanze ed esercitazioni fisiche, che abbiano carattere pedagogico;
  9. h/bis) iniziative atte a contrastare i processi di emarginazione giovanile;
  10. h/ter) la formazione, l'aggiornamento e la consulenza per giovani chiamati a far parte di assemblee, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi nei settori della scuola, del lavoro e della famiglia;
  11. h/quater) informazione e consulenza sul servizio militare e sul servizio civile ricorrendo anche alla collaborazione di esperti del settore.
  12. ogni altra attività che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei commi secondo e terzo dell'articolo 2. 2)
2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

CAPO II
Misure promozionali

Art. 5 (Sfera di competenza del servizio-giovani della provincia)  delibera sentenza

(1) Secondo i principi programmatici, enunciati nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Provincia promuove, ai sensi dell'articolo 8/4 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il costante sviluppo del servizio-giovani offrendo opportunità adeguate alle esigenze concrete di tutto il territorio tramite:

  1. la realizzazione, l'incremento, la sistemazione e l'allestimento di spazi adeguati per i giovani, quali sedi, centri, punti d'incontro, case per soggiorni, spazi per campeggi, ostelli, impianti ludici e ricreativi, centri d'informazione e consulenza ed altre strutture destinate al servizio-giovani,
  2. l'incentivazione delle attività e dei programmi ai sensi del precedente articolo 4;
  3. la qualificazione del servizio-giovani mediante la formazione e l'aggiornamento di operatori culturali volontari e per professione;
  4. il finanziamento, tramite l'erogazione di contributi, di personale preparato dal punto di vista pedagogico, occupato a tempo pieno o parziale, nell'ambito delle organizzazioni ed istituzioni del servizio-giovani;
  5. il potenziamento del servizio-giovani attraverso studi e progetti di carattere scientifico;
  6. la concessione di finanziamenti ad organizzazioni, ad enti pubblici e privati, nonché a comitati, gruppi giovanili e persone fisiche singole, ai sensi degli articoli 9 e 10. 3)

(2) Agli effetti dell'attuazione del precedente comma la Provincia può offrire proprie prestazioni, manifestazioni e programmi, mettere a disposizione infrastrutture e intraprendere altre iniziative ritenute necessarie.4)

(3)5)

massimeDelibera 11 marzo 2013, n. 378 - Pacchetto di interventi per la riduzione della disoccupazione giovanile
3)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.
4)
Aai sensi dell'art. 10 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1, la Giunta provinciale ha la facoltà di diventare membro di organizzazioni giovanili o di associazioni che, comunque, si occupino di giovani ai sensi della presente legge.
5)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 2 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 6 (Presupposti per il potenziamento delle infrastrutture del servizio-giovani)

(1) La Provincia promuove strutture relative al servizio-giovani, ai sensi del precendente articolo 5, lettera a), ed ai sensi dei successivi articoli 7 e 8, qualora:

  1. sussista un progetto conforme ai principi della presente legge;
  2. il titolare possa garantire carattere continuativo e duraturo alla gestione della struttura;
  3. vengono impiegate in modo esclusivo o prevalente per il servizio-giovani.

(2) Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento di edifici scolastici e di centri culturali e civici devono essere previsti, nei limiti del possibile e in quanto necessario, locali autonomi dal punto di vista funzionale per le attività promozionali del servizio-giovani.6)

(3) (4)7)

6)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 3 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.
7)
Abrogati dall'art. 3 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 7 (Promozione di centri giovanili e punti di incontro per giovani)

(1) Si definiscono centri giovanili ai sensi della presente legge quelle infrastrutture del servizio-giovani che sono destinate ad offrire e a rendere possibile un programma differenziato per i giovani frequentatori. Detti centri devono tenere a soddisfare le esigenze di impiego del tempo libero, di formazione e comunicazione dei giovani e di stimolare il loro spirito di iniziativa. Essi devono essere accessibili a tutti i giovani e diretti di norma da esperti in campo pedagogico operanti a tempo pieno. I centri giovanili costituiscono un'infrastruttura del servizio-giovani di Comuni aventi funzione centrale di coordinamento; essi devono altresì considerare le specifiche esigenze dei giovani pendolari.

(2) I punti di incontro sono infrastrutture che hanno la specifica funzione di favorire e promuovere l'organizzazione di attività giovanili a livello locale. Essi offrono ai giovani frequentatori la possibilità di attività differenziate, dispongono di autonomia logistica e organizzativa e devono essere aperti ai giovani del circondario.

(3) I centri ed i punti di incontro per giovani, realizzati con finanziamenti ai sensi della presente legge, sono gestiti da organizzazioni che dispongano dei requisiti di cui all'articolo 9. Gli enti finanziatori hanno diritto a designare un loro rappresentante dell'organo esecutivo dell'organizzazione, con voto consultivo. La maggioranza dei componenti dell'organo esecutivo dell'organizzazione è costituita, di norma, da giovani di età non inferiore a 18 e non superiore a 30 anni. Nel regolamento di gestione della struttura deve, comunque, essere garantita la partecipazione e la corresponsabilità dei giovani.8)

(4) Ai fini di promuovere e garantire la propria identità etnica, ogni gruppo linguistico ha il diritto di istituire propri centri giovanili e punti d'incontro.

8)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 8 (Campi di tende)

(1) La Provincia può promuovere, ai sensi delle vigenti disposizioni, la predisposizione e la sistemazione di campi di tende per i giovani.

Art. 9 (Finanziamenti in favore delle organizzazioni del servizio-giovani)

(1) Sono considerate organizzazioni del servizio-giovani ai sensi della presente legge:

  1. le associazioni cui appartengono prevalentemente giovani di età non superiore a 30 anni;
  2. le associazioni, le fondazioni e le altre organizzazioni private che si occupano in modo continuativo, a fini pedagogici, di ragazzi e giovani, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

(2) La Provincia può concedere alle organizzazioni di cui al comma 1 finanziamenti sugli investimenti e sulle spese correnti previsti dall'articolo 5, comma 1, qualora posseggano i seguenti requisiti:

  1. abbiano le sede o, comunque, dispongano di una struttura organizzativa e svolgano attività nella provincia di Bolzano;
  2. nel loro statuto, negli obiettivi e nella rispettiva attività realizzino i principi del servizio-giovani ai sensi della presente legge ed offrano garanzie di continuità;
  3. non abbiano scopi di lucro.

(2/bis) I vantaggi di cui al comma 2 possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale.9)

(3) Enti pubblici e privati possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge ai soli fini di cui alle lettere a) e b) del comma 4.

(4) Possono essere erogati finanziamenti:

  1. per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
  2. per la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), per l'acquisto e la manutenzione di arredi, attrezzature ed altri mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
  3. per la conduzione e la gestione delle strutture, nonché l'acquisto di strumenti didattici, culturali e formativi;
  4. a fronte delle spese per compensi, stipendi, rimborsi ed oneri riflessi per personale dipendente, per rimborsi spese, assicurazioni, oneri riflessi per personale volontario, per rimborsi ai componenti degli organi dell'associazione, ai componenti di gruppi di lavoro e di progetto;
  5. per le attività e le iniziative che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge nell'ambito dei settori indicati nell'articolo 4.

(5) La Giunta provinciale può subordinare la liquidazione di finanziamenti erogati per gli scopi di cui alla lettera a) del comma 4, alla stipulazione con l'organizzazione o l'ente proprietario di una convenzione che regoli la destinazione e l'uso delle strutture medesime. Il vincolo di destinazione non può avere durata inferiore a nove e superiore a 30 anni di effettivo utilizzo della struttura per gli scopi indicati nella convenzione. La decorrenza della durata del vincolo è concordata fra le parti.

(6) I mutamenti di destinazione e d'uso o l'alienazione di strutture vincolate ai sensi del comma 5 possono aver luogo, prima della scadenza della durata del vincolo, solo previa autorizzazione della Giunta provinciale. Il vincolo di destinazione è annotato nel libro fondiario, a richiesta del Presidente della giunta provinciale.

(7) La Giunta provinciale può subordinare l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti concessi dalla Provincia alla dimostrazione che parte degli oneri sono sostenuti dalle organizzazioni beneficiarie con mezzi propri o entrate diverse dal finanziamento provinciale, avuto riguardo alle finalità e agli obiettivi d'interesse collettivo che si intendono perseguire.9)

9)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1; il comma 2/bis è stato successivamente inserito dall'art. 11 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 10 (Promozione di comitati e gruppi giovanili)

(1) I comitati e i gruppi giovanili che non rientrano nelle organizzazioni ed istituzioni di cui al precedente articolo 9, possono ottenere dall'ufficio per il servizio-giovani consulenze dal punto di vista procedurale o tecnico-organizzativo.

(2) I comitati e i gruppi giovanili di cui al precedente articolo 5, lettera f), possono inoltre richiedere alla Provincia, tramite l'ufficio per il servizio-giovani, nel corso dell'esercizio finanziario annuale, contributi finanziari per lo svolgimento del loro programma di attività, qualora:

  1. le attività e i programmi coincidano con le finalità della presente legge;
  2. indichino il nominativo del responsabile delle iniziative;
  3. l'attività si rivolga ad un consistente numero di giovani e di conseguenza il programma non resti limitato al gruppo degli organizzatori.

(3) Possono fruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche persone fisiche singole, qualora il programma proposto coincida con le finalità della presente legge e si rivolga ad un numero consistente di giovani.10)

10)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 11 (Piani annuali)   delibera sentenza

(1) Su proposta dei competenti assessori provinciali e sentito il parere tecnico della competente consulta di cui al successivo articolo 14, la Giunta provinciale approva piani annuali per il finanziamento delle attività inerenti al servizio-giovani. L'articolazione dei piani annuali avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.

(2) Contestualmente all'approvazione dei piani annuali la Giunta provinciale determina i criteri per la scelta del contraente o le modalità per l'effettuazione delle spese in amministrazione diretta. Detti piani prevedono anche le spese per gli interventi propri della Provincia.

(3) I piani annuali si confermano alla consistenza e alle esigenze del servizio-giovani, agli interventi ed ai progetti dei Comuni e delle organizzazioni e istituzioni del servizio-giovani alla struttura insediativa e sociale, nonché all'obiettivo del superamento degli squilibri territoriali.

massimeDelibera 30 giugno 2015, n. 784 - Promozione di attività a favore della gioventù in Alto Adige per il gruppo linguistico tedesco - Misure per investimenti

Art. 12 (Finanziamenti: domande, anticipazioni, liquidazioni)

(1) Le domande per la concessione di finanziamenti devono pervenire alla competente ripartizione provinciale entro il termine fissato annualmente dalla Giunta provinciale. Le domande di finanziamento, inoltrate successivamente al predetto termine possono essere prese in considerazione esclusivamente per gli scopi previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera a), salvo che riguardino acquisti, lavori ed erogazioni di servizi necessari per assicurare la continuità delle attività, nonché spese per attività non periodiche o, comunque, non programmate alla data del suddetto termine.

(2) Le singole domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

  1. per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a):
    1. progetto di destinazione ed uso della struttura ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché relazione sui motivi che giustificano gli acquisti ed i lavori;
    2. progetto di massima o esecutivo;
    3. preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;
  2. per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b):
    1. relazione sui motivi che giustificano gli acquisti ed i lavori;
    2. preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;
  3. per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 4, lettere c), d) ed e):
    1. programma annuale;
    2. preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;
    3. relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

(3) Il competente Ufficio provinciale per il servizio-giovani è autorizzato a richiedere eventuali documenti aggiuntivi che ritenga necessari per l'istruttoria delle domande.

(4) I finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 11 sono disposti con decreto del competente assessore provinciale, che dispone l'impegno di spesa e le modalità di liquidazione.

(5) Sui finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono essere concesse anticipazioni fino alla misura dell'80 per cento dell'ammontare dei singoli finanziamenti. Le anticipazioni sono disposte, previa domanda, con decreto del competente assessore provinciale in una o più soluzioni.

(6) Fino alla data di approvazione dei piani annuali, allo scopo di garantire la continuità dell'attività, nonché della gestione delle strutture, il competente assessore provinciale è autorizzato a concedere con proprio decreto, previa motivata richiesta, anticipazioni per un ammontare pari al 50 per cento dell'importo complessivo dei finanziamenti ordinari concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Per tale scopo possono anche essere assunti impegni di spesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, sostituito dall'articolo 7 della legge provinciale 10 aprile 1981, n. 9, ed integrato dall'articolo 12 della legge provinciale 4 novembre 1982, n. 32.

(7) Le organizzazioni che hanno beneficiato delle anticipazioni di cui al comma 6, possono fruire di una seconda anticipazione sul finanziamento loro definitivamente assegnato con il piano annuale cui si riferisce la domanda di finanziamento. Detta seconda anticipazione, che viene disposta con decreto del competente assessore provinciale, non può essere superiore alla differenza fra l'anticipazione già liquidata e l'ammontare corrispondente all'80 per cento del finanziamento assegnato nel piano annuale. Detta seconda anticipazione può essere liquidata in una o più soluzioni.

(8) Entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del finanziamento e, in ogni caso, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione delle anticipazioni, deve essere prodotto alla ripartizione provinciale competente il rendiconto a fronte delle anticipazioni stesse. Le somme erogate in conto anticipi e non utilizzate dai beneficiari devono essere riversate alla tesoreria della Provincia entro il medesimo termine del 31 marzo. In presenza di validi e documentati motivi la Giunta provinciale, su istanza dell'organizzazione o ente beneficiari dell'anticipazione, può autorizzare la proroga del termine predetto fino al massimo di un anno.

(9) Il direttore dell'ufficio provinciale competente dispone la liquidazione dei finanziamenti assegnati previo inoltro di domanda da parte dei beneficiari corredata dalla documentazione di spesa fino alla concorrenza del finanziamento. Per i finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), previa autorizzazione della Giunta provinciale, può essere ammessa anche documentazione di spesa di data precedente all'anno di concessione del finanziamento, purché afferente alla medesima struttura o opera oggetto del finanziamento.

(10) Pena la revoca dei finanziamenti e fatte salve le sanzioni penali, la documentazione contabile prodotta non può essere utilizzata al fine di ottenere altri vantaggi economici da parte di enti pubblici, qualora non ne sia consentito il cumolo, nei limiti della spesa massima.

(11) La liquidazione dei finanziamenti può aver luogo in una o più soluzioni.11)

11)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 13 (Le consulte provinciali del servizio-giovani, loro competenze, composizione e durata in carica)

(1) Presso la Giunta provinciale è istituita una consulta provinciale per il servizio-giovani per il gruppo linguistico italiano, una per il gruppo linguistico tedesco e una per il gruppo linguistico ladino. Esse costituiscono organi consultivi specifici della Giunta provinciale ed hanno i seguenti compiti:

  1. consulenza in tutte le questioni riguardanti i giovani e il servizio-giovani;
  2. elaborazioni di pareri e indicazioni in merito ai piani annuali di cui al precedente articolo 11;
  3. consulenza nell'elaborazione di disegni di legge riguardanti in modo particolare i giovani;
  4. elaborazione di studi e proposte su tutte le questioni giudicate importanti per i giovani.

(2) Le consulte provinciali del servizio-giovani sono composte da:

  1. non meno di tre e non più di sette esperti proposti da organizzazioni del servizio-giovani di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
  2. fino a tre esperti proposti da centri per giovani di cui all'articolo 7;
  3. fino a tre esperti proposti da comuni;
  4. un rappresentante del consiglio scolastico provinciale scelto dal personale insegnante della scuola ivi eletto.

(3) Il direttore del competente ufficio provinciale partecipa alle sedute a titolo consultivo. Svolge la funzione di segretario un impiegato della competente ripartizione provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4) Le consulte provinciali del servizio giovani eleggono tra i propri membri il presidente e il vicepresidente.

(5) Le consulte provinciali del servizio-giovani sono nominate dalla Giunta provinciale e durano in carica tre anni.

(6) Le consulte provinciali del servizio-giovani possono dividersi in sottogruppi, possono costituire gruppi di lavoro e, in caso di necessità, ricorrere a degli esperti. Le spese relative all'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma sono a carico della Provincia. Ai membri delle suddette consulte spettano i compensi previsti dalla legislazione vigente.

(7) Le tre consulte provinciali del servizio-giovani si riuniscono in seduta congiunta, presieduta alternativamente da ciascuno dei tre presidenti, almeno una volta all'anno per l'esame e la discussione dei problemi comuni. Funge da segretario alternativamente un impiegato del rispettivo ufficio competente del servizio-giovani.12)

12)
L'art. 13 è stato modificato dall'art. 8 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 14 (Relazione annuale ed indagini)

(1) I competenti assessori provinciali presentano annualmente al Consiglio provinciale, nell'ambito della discussione sul bilancio, una relazione sulle iniziative e sugli interventi promossi ai sensi della presente legge.

(2) Di norma ogni tre anni la Giunta provinciale promuove tramite il servizio-giovani un'indagine cognitiva sulla condizione e sugli interessi dei giovani in provincia di Bolzano.13)

13)
L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 15-1814)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farla osservare come legge della Provincia.

14)
Omissis.
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