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In vigore al: 04/10/2016

d) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 41)
Provvedimenti concernenti le attribuzioni dell' E.N.A.O.L.I. in Provincia di Bolzano

1)

Pubblicata nel B.U. 11 marzo 1980, n. 13.

Art. 1

(1) In esecuzione dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 novembre 1971, n. 1, concernente lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano assume, per il territorio la propria competenza, le attribuzioni dell'Ente Nazionale per l'Assistenza degli Orfani dei Lavoratori (disciplinato con D. L. 23 marzo 1948, n. 327, convertito con legge 5 gennaio 1953, n. 35, modificato con legge 31 ottobre 1967, n. 1094) quali erano esercitate da quell'ente alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto speciale, approvato con D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469.

Art. 2

(1) La Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti di diritto assistenziale e privato che fanno capo, per il tramite della sede provinciale di Bolzano, all'ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori.

(2) L'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori di cui all'articolo 1, ultimo comma, del D. L. 23 marzo 1948, n. 327, è assunta, fino all'attuazione della riforma sanitaria, dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento generale dei lavoratori dell'industria.

Art. 3

(1) Per l'applicazione nella provincia di Bolzano dei servizi inerenti alle attribuzioni di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale approva al momento dell'entrata in vigore della presente legge e all'inizio di ciascun anno un apposito programma assistenziale.

(2) Il programma deve contenere la determinazione delle forme di assistenza e, per ciascuna di queste, le misure delle prestazioni, i criteri fondamentali di intervento, il numero dei provvedimenti prevedibili e la previsione dei mezzi finanziari. Per quanto concerne le prestazioni economiche saranno seguite le disposizioni di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12, e successive modifiche. 2)

2)

Abrogato dall'art. 34 del D.P.G.P. 4 marzo 1980, n. 7.

Art. 4

(1) L'autorizzazione, il pagamento e il rendiconto delle spese di cui al precedente articolo saranno disposti, fino all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 8/quinquies della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, secondo le modalità indicate nell'articolo 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20.

Art. 5-8.   3)

3)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 9   4)

4)

Omissis.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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