In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

g) LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 181)
Mutui ai Comuni da parte della Cassa Depositi e Prestiti

1)

Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.

Art. 1

(1) Per i mutui che i comuni e consorzi tra comuni assumono con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, dell'articolo 7 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, dell'articolo 7 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, dell'articolo 6 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, per le opere di edilizia scolastica, per gli impianti depurativi e per le reti di fognatura, la Giunta provinciale si assume la garanzia principale nei confronti dell'ente mutuante e si assume altresì a carico del proprio bilancio l'onere corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui per l'intera durata del loro ammortamento.

(2) A tal fine il comune e consorzi tra comuni, perfezionata la contrattazione del mutuo, iscrivono nei propri bilanci il ricavo del mutuo stesso e la spesa da esso finanziata e annualmente le corrispondenti rate di ammortamento.

(3) La Provincia provvede a erogare al comune e ai consorzi tra comuni gli importi relativi alle rate annualmente in via anticipata.

(4) Il tesoriere del comune e dei consorzi tra comuni è obbligato ad accantonare e versare all'istituto mutuante alle previste scadenze l'importo della rata con priorità su ogni altro pagamento del comune e dei consorzi tra comuni.

(5) A partire dal 1987 le rate di ammortamento possono essere versate da parte della Provincia direttamente alla Cassa depositi e prestiti in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno. 2)

2)

Comma aggiunto con l'art. 3 della L.P. 7 agosto 1986, n. 24, e successivamente sostituito dall'art. 10, sesto comma, della L.P. 22 marzo 1988, n. 9.

Art. 2

(1) Il comune e il consorzio tra comuni che hanno assunto il mutuo con la Cassa depositi sono tenuti a rimborsare alla Provincia le anticipazioni concesse ai sensi della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, e legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, nonché i contributi eventualmente concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, fino all'ammontare complessivo del mutuo stesso.

(2) Il rimborso di detti contributi e anticipazioni alla Provincia deve avvenire immediatamente dopo l'introito del mutuo stesso, anche se riscosso a rate.

(3) I rimborsi di cui sopra sono annualmente introitati nel bilancio provinciale e vengono portati in aumento degli stanziamenti previsti dalla legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e successive modifiche, nel bilancio dell'esercizio successivo. Una quota pari al 50% degli introiti annuali è destinata al finanziamento di opere interessanti più comuni ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e la rimanente quota pari al 50% al finanziamento di opere necessarie e urgenti ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.

Art. 3

In parziale deroga al primo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, e all'articolo 6 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, la presentazione della domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti è obbligatoria solo per i progetti che superano l'importo di lire 300 milioni.

Art. 4

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, si provvede per l'esercizio medesimo mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.

Nel bilancio di previsione per l'anno 1980 sarà istituito un apposito capitolo di spesa afferente le erogazioni di cui al terzo comma del precedente articolo 1 con lo stanziamento fino a lire 5.000 milioni. Per gli anni successivi lo stanziamento da iscrivere in bilancio sarà stabilito annualmente con la legge finanziaria, in relazione ai piani di ammortamento dei mutui perfezionati dai comuni e dai consorzi dei comuni.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 78
ActionActionc) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 18
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 24 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 10 —
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 novembre 1987, n. 28
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico