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In vigore al: 04/10/2016

g) LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 181)
Mutui ai Comuni da parte della Cassa Depositi e Prestiti

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1)

Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.

Art. 1

(1) Per i mutui che i comuni e consorzi tra comuni assumono con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, dell'articolo 7 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, dell'articolo 7 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, dell'articolo 6 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, per le opere di edilizia scolastica, per gli impianti depurativi e per le reti di fognatura, la Giunta provinciale si assume la garanzia principale nei confronti dell'ente mutuante e si assume altresì a carico del proprio bilancio l'onere corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui per l'intera durata del loro ammortamento.

(2) A tal fine il comune e consorzi tra comuni, perfezionata la contrattazione del mutuo, iscrivono nei propri bilanci il ricavo del mutuo stesso e la spesa da esso finanziata e annualmente le corrispondenti rate di ammortamento.

(3) La Provincia provvede a erogare al comune e ai consorzi tra comuni gli importi relativi alle rate annualmente in via anticipata.

(4) Il tesoriere del comune e dei consorzi tra comuni è obbligato ad accantonare e versare all'istituto mutuante alle previste scadenze l'importo della rata con priorità su ogni altro pagamento del comune e dei consorzi tra comuni.

(5) A partire dal 1987 le rate di ammortamento possono essere versate da parte della Provincia direttamente alla Cassa depositi e prestiti in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno. 2)

2)

Comma aggiunto con l'art. 3 della L.P. 7 agosto 1986, n. 24, e successivamente sostituito dall'art. 10, sesto comma, della L.P. 22 marzo 1988, n. 9.

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