Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 3 aprile 1979, n. 15.
(1) Il personale addetto ai servizi tecnici ed educativo-assistenziali può essere assunto con orario di servizio ridotto non inferiore a 20 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze del Servizio; il trattamento economico è proporzionalmente ridotto.
(2) Nei confronti del personale addetto al Servizio, per quanto non previsto nelle disposizioni di cui alla presente legge, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico, assistenziale e previdenziale, trovano applicazione le disposizioni in vigore per il rimanente personale della Provincia.