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In vigore al: 04/10/2016

i) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 621)
Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali in materia di sanità

vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 25/1981

1)

Pubblicata nel B.U. 13 febbraio 1979, n. 7.

Art. 1   2)

2)

L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 2

(1) Gli enti ospedalieri e gli enti, istituti e strutture di ricovero e cura, pubblici e privati, convenzionati e non convenzionati sono obbligati a compilare tramite il medico curante una cartella clinica per ogni ricoverato.

(2) L'Assessore provinciale competente, sentito il Consiglio provinciale di sanità, determina con proprio decreto dei massimali di ricovero, nonché la procedura richiesta per il prolungamento del ricovero oltre detti massimali.

(3) Ai fini del rimborso previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, i sanitari dell'ufficio provinciale competente potranno accertare sulla base delle cartelle cliniche, di cui ai commi precedenti, la necessità e la durata del ricovero con la facoltà di declinare, sentita la rispettiva direzione sanitaria, parzialmente o totalmente l'assunzione dell'onere a carico del "Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera", qualora sulla base della documentazione risulti ingiustificato il ricovero stesso.

(4) I sanitari dell'ufficio provinciale competente potranno disporre altresì i necessari accertamenti presso gli enti ospedalieri e le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate con il potere di declinare, sentita la rispettiva direzione sanitaria, in caso di ricovero palesemente ingiustificato, parzialmente o totalmente l'assunzione dell'onere delle spese di degenza a carico del "Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera", ad eccezione dei ricoveri in osservazione.

(5) Resta salva comunque la facoltà di ricorso da parte degli interessati ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51.

Art. 3

(1) Ai fini dell'orario di lavoro dei dipendenti ospedalieri sono considerate festività quelle stabilite dalla Provincia autonoma di Bolzano per il proprio personale.

Art. 4-6.   3)

3)

Reca modifiche alla L.P. 25 giugno 1976, n. 25.

Art. 7

(1) Ad integrazione di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, negli enti ospedalieri ove il gruppo linguistico italiano non è rappresentato nel Consiglio di amministrazione, il personale appartenente al predetto gruppo linguistico deve essere proporzionato alla consistenza del gruppo linguistico stesso quale è rappresentato nei Consigli comunali del comprensorio dell'ente ospedaliero.

(2) Presso gli enti di cui al comma precedente il personale per il quale non era applicabile l'articolo 35 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, per mancanza di posti riservati al gruppo linguistico italiano non rappresentato nel Consiglio di amministrazione e che comunque all'entrata in vigore della legge stessa era in servizio presso l'ente stesso, vengono applicate le norme del succitato articolo 35 a partire dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della proporzionale di cui al comma precedente.

Art. 8   3)

3)

Reca modifiche alla L.P. 25 giugno 1976, n. 25.

Art. 9   4)

4)

Reca modifiche alla L.P. 17 gennaio 1977, n. 1.

Art. 10   5)

5)

L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 11

(1) Nelle commissioni di sorteggio previste dagli articoli 76 e 95 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, a svolgere le funzioni di segretario può essere designato dalla Provincia un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero presso il quale viene effettuato il sorteggio stesso.

Art. 12

(1) Fermo restando che la composizione del consiglio dei sanitari e del Consiglio sanitario centrale, ove previsto, deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, fatta eccezione per l'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, nel cui seno la composizione deve essere paritetica per il gruppo linguistico italiano e per quello tedesco, l'elezione degli aiuti e degli assistenti è distinta per gruppo linguistico.

Art. 13

(1) Nei casi in cui non sia possibile la sostituzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, quinto comma, e 17, terzo comma, del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, è consentito, fino all'espletamento degli esami provinciali di idoneità ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, l'incarico ad un primario o aiuto in servizio presso l'ente ospedaliero di dirigere il servizio del centro trasfusionale, purché lo stesso sia in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256.

(2) Per gli incarichi di cui al comma precedente è ammesso il pagamento di un'indennità in misura percentuale dello stipendio tabellare iniziale lordo previsto per il posto stesso.

(3) La percentuale di cui al comma precedente è fissata con decreto dell'Assessore competente entro il limite massimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 14   6)

La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

6)

L'art. 14 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

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