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In vigore al: 04/10/2016

b) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 481)
Integrazioni alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche e integrazioni concernenti: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia Autonoma di Bolzano, e trasferimento di beni immobili ai Comuni

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1)

Pubblicata nel B. U. 17 ottobre 1978, n. 53.

Art. 7

(1) La disposizione di cui all'articolo 10 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46, non si applica nei confronti di coloro che hanno acquistato il bene ai sensi del secondo comma, lettera b), dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, nonché dell'articolo 5 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46.

(2) La disposizione del suddetto articolo 10 troverà comunque piena applicazione qualora il bene sia stato acquistato da chi era già precedentemente proprietario dello stesso.