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In vigore al: 04/10/2016

b) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 481)
Integrazioni alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche e integrazioni concernenti: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia Autonoma di Bolzano, e trasferimento di beni immobili ai Comuni

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1)

Pubblicata nel B. U. 17 ottobre 1978, n. 53.

Art. 4

(1) Qualora un bene di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, è destinato in parte al perseguimento di scopi o finalità di pubblico interesse, la vendita a persone private può essere limitata alla parte non destinata a fini pubblici.

(2) In tal caso il valore stabilito ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge sarà ripartito tra la parte destinata a fini pubblici e quella non utilizzabile per i fini di cui sopra, in proporzione alla cubatura, rispettivamente alla superficie, a seconda che si tratti di edificio o di terreno.