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In vigore al: 04/10/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1978, n. 291)
Norme concernenti l'esercizio delle attribuzioni dell'ENAL in provincia di Bolzano in materia di attività ricreative

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1)

Pubblicata nel B.U. 11 luglio 1978, n. 34.

Art. 4

(1) Il personale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi della presente legge, è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

(2) I benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la stessa, compresi quelli di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge, per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza e alla Provincia, alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

(3) Per i dipendenti di cui ai precedenti commi, i quali ai sensi delle norme vigenti presso l'ente di provenienza risultino tuttora iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, l'Amministrazione provinciale manterrà, a tali fini e a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale.