In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

g) LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 231)
Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa, ed all'ordinamento urbanistico provinciale
2

Visualizza documento intero
1)

pubblicata nel B.U. 6 giugno 1978, N. 28

Art. 15 (Norma transitoria)

I criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio previsti dagli artt. 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, si applicano a tutte le aree occupate dalla Provincia per la costruzione o l'ampliamento di strade provinciali per le quali all'entrata in vigore della presente legge non sia stato emanato il decreto di esproprio anche se siano intervenuti accordi amichevoli.