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In vigore al: 04/10/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 231)
Modifiche alla L.P. 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa ed all'ordinamento urbanistico provinciale
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pubblicata nel B.U. 6 giugno 1978, N. 28

Art. 22

(1) I proprietari di masi chiusi ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6 (22 aprile 1970), che non dispongono di aree coltivate per essere definite minime unità colturali a norma dell'articolo 25 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, possono realizzare nella esistente sede del maso chiuso il volume a scopo residenziale con la densità di 0,04 m³/m² se si tratta di aree coltivate ad arativo e prato, rispettivamente in proporzione all'area coltivata e al volume massimo di cui al quinto comma dell'articolo 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale se si tratta di aree coltivate a vigneto e frutteto. Detta norma si applica esclusivamente ai proprietari che non possiedano altri terreni coltivati oltre a quelli del maso chiuso e abbiano i requisiti e nel caso di maso chiuso coltivato a frutteto e/o a vigneto di cui all'articolo 4 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62.

La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.