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In vigore al: 04/10/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 231)
Modifiche alla L.P. 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa ed all'ordinamento urbanistico provinciale
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pubblicata nel B.U. 6 giugno 1978, N. 28

Art. 20

(1) Il vincolo dell'inscindibilità di cui al secondo comma dell'articolo 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale non si applica per i fabbricati residenziali realizzati prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n, 38, al di fuori della sede dell'azienda e per i fabbricati residenziali realizzati in aggiunta all'originario fabbricato residenziale agricolo nella sede dell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, qualora il distacco non comporti pregiudizio per la sede e la gestione dell'azienda agricola, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 43 dell'ordinamento urbanistico provinciale.