In vigore al

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In vigore al: 04/10/2016

b) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 141)
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36:Ordinamento delle scuole materne scuole per l'infanzia

1)

Pubblicata nel B.U. 2 maggio 1978, n. 22.

Art. 1

(1) Il personale addetto alle scuole materne è collocato a riposo dal 1° settembre successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età ovvero di servizio.

Art. 2   2)

2)

Modifica la legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

Norme transitorie

Art. 3   3)

3)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 4

(1) Il servizio riconoscibile non prestato ad orario completo è riconosciuto, agli effetti previsti dalle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, nella misura di 1/8 per ogni ora di servizio prestata riferita all'orario completo giornaliero.

Art. 5   3)

3)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 6

(1) Nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato tre anni di servizio prestato presso scuole materne anche non provinciali e per il quale l'ispettore, sentito il competente direttore di scuola materna, emette giudizio favorevole sull'effettivo servizio di attività didattica prestato per almeno sei mesi compresi tra il 1° febbraio 1977 e la data di approvazione della graduatoria del relativo concorso per titoli con delibera della Giunta provinciale si prescinde dal periodo di prova di cui all'articolo 5 della legge provinciale 28 luglio 1977, n. 22.

(2) Nei confronti del personale addetto a scuole materne provinciali delle località ladine il giudizio di cui al primo comma è emesso dal competente intendente scolastico.

Art. 7   2)

2)

Modifica la legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

Art. 8   3)

3)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 9

(1) Le disposizioni del sesto comma dell'articolo 75 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, sono applicate anche per il concorso previsto dal terzo comma dell'articolo 69 della legge medesima.

Art. 10   2)

2)

Modifica la legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

Art. 11

(1) Per il personale transitato o assunto nei ruoli organici della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, che all'atto del passaggio risulti iscritto, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'Amministrazione provinciale manterrà, a tali fini e a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale.

Art. 12

(1) Le norme di cui all'articolo 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estese, con le modalità ivi indicate e per gli anni coperti da iscrizioni previdenziali all' E.N.P.A.S., ai dipendenti dello Stato assunti dalla Provincia a norma dell'articolo 66 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

Art. 13

(1) Il termine per la concessione dei contributi provinciali previsti dal primo comma dell'articolo 75 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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