In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

d) LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 111)
Finanziamento integrativo per piani di elettrificazione rurale approvati dalla C.E.E. e dallo Stato

1)

Pubblicata nel B.U. 14 febbraio 1978, n. 9.

Art. 1

(1) Per l'esecuzione di progetti di elettrificazione rurale ammessi ai benefici previsti dal regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della C.E.E., nonché quelli previsti dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Giunta provinciale può concedere contributi integrativi in conto capitale fino al 90%, che devono essere commisurati all'importo risultante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e quella ammessa con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste. 2)

2)

L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 14 luglio 1982, n. 25.

Art. 2

(1) Per opere o acquisti aggiuntivi ai progetti di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale può concedere gli stessi contributi previsti dall'articolo 1, commisurandoli all'ammontare della spesa ammessa. 3)

3)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 14 luglio 1982, n. 25.

Art. 3

(1) I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi sia sulla maggiore spesa derivante da gara di appalto in aumento per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione dei prezzi per aumenti che si siano verificati nel corso della realizzazione delle opere.

(2) Gli elaborati concernenti la revisione prezzi dovranno essere corredati di un parere tecnico redatto a cura dell'ufficio fonti di energia in collaborazione con l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

(3) Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta e per l'acquisto di macchinari e attrezzature è sufficiente la presentazione delle copie delle fatture attestanti la spesa effettivamente sostenuta.

Art. 4

(1) Per ottenere i benefici di cui all'articolo 1, all'Assessorato competente dovrà essere inoltrata domanda munita dello stato finale dei lavori eseguiti. 4)

4)

L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 14 luglio 1982, n. 25.

Art. 5-8.   5)

5)

Abrogati dall'art. 4 della L.P. 14 luglio 1982, n. 25.

Art. 9-10.   6)

6)

Omissis.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionA Energia elettrica
ActionActiona) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 1973, n. 16
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1977, n. 16
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 11
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5-8.   
ActionActionArt. 9-10.   
ActionActionArt. 11
ActionActione) Legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 2003, n. 1 —
ActionActiong) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionh) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 13
ActionActionB Metanizzazione
ActionActionC Risparmio energetico
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico