Pubblicata nel B.U. 9 agosto 1977, n. 39.
(1) Il fondo annualmente stanziato è riservato ad opere di edilizia scolastica di interesse comunale ed intercomunale.
(2) Possono essere finanziate altresì l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento, le spese di progettazione e direzione dei lavori delle opere stesse, la revisione dei prezzi, gli aumenti d'asta e l'ammontare degli interessi corrisposti per anticipazioni di cassa o per mutui a breve o media scadenza.
(3) L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate totalmente o parzialmente con i fondi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.