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In vigore al: 04/10/2016

c) LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1977, n. 161)
Interventi dell'Amministrazione provinciale per la elettrificazione di zone montane

1)

Pubblicata nel B.U. 12 luglio 1977, n. 35.

Art. 1

(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad eseguire, su richiesta dei beneficiari dei contributi provinciali, in tutto o in parte, le opere necessarie all'esecuzione degli allacciamenti di nuclei e case sparse e all'esecuzione di piani di elettrificazione, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche e integrazioni.

(2) L'Amministrazione provinciale è altresì autorizzata ad eseguire, tramite l'ufficio provinciale per le fonti di energia, anche la sola direzione dei lavori delle opere di cui al comma precedente.

(3) A tali scopi, l'Assessore competente in materia è autorizzato a stipulare apposita convenzione con i beneficiari dei contributi provinciali, per la disciplina degli oneri di rispettiva competenza, per assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche richieste dai beneficiari e dagli enti competenti in materia di impianti elettrici, per l'ottenimento dei permessi e delle servitù di elettrodotto, nonché per il trasferimento in proprietà degli impianti ed opere, di cui al precedente primo comma, agli enti beneficiari. La convenzione non è soggetta ad approvazione alcuna.

Art. 2

(1) L'Amministrazione provinciale provvede all'esecuzione delle opere indicate nell'articolo precedente in economia, sia in amministrazione diretta, che per cottimi o in ambedue i modi, previa autorizzazione dell'Assessore competente in materia, in base a regolare perizia o progetto, sentiti i pareri prescritti dalle vigenti norme.

(2) Il decreto assessorile che autorizza l'esecuzione in economia è motivato ed impegna la spesa prevista.

Art. 3

(1) Con il decreto assessorile di cui all'articolo precedente o con un altro decreto dell'ipotesi indicata nel secondo comma dell'articolo 1, viene affidata la direzione tecnica dei lavori ad un funzionario esperto in materie tecniche dell'ufficio provinciale delle fonti di energia.

(2)  2)

2)

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

Art. 4

(1) L'Assessore competente in materia è autorizzato a stipulare con l'ENEL e le altre imprese distributrici, apposite convenzioni in forma pubblica amministrativa per il trasferimento in proprietà ed esercizio agli stessi degli impianti ed opere costruiti. Fino all'ammontare del contributo provinciale il trasferimento di cui sopra è a titolo gratuito, la quota restante va a carico dell'ENEL o della rispettiva impresa distributrice.

(2) Tutti i contratti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 sono stipulati dall'Assessore competente in materia e non sono soggetti ad alcuna approvazione, se di importo inferiore a lire 100 milioni. Contestualmente alla stipulazione del contratto l'Assessore competente in materia, quando occorra, impegna la spesa. Il contratto diviene esecutivo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti, nei casi previsti dalle vigenti norme, del decreto che impegna la spesa necessaria per l'acquisto dei beni, per l'esecuzione dell'opera o delle altre prestazioni pattuite.

(3) I contratti di importo superiore a lire 100 milioni sono approvati dalla Giunta provinciale.

Art. 5

(1) Per l'occupazione e l'espropriazione delle aree destinate alla realizzazione delle opere previste nella presente legge e nella legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, si procede ai sensi delle disposizioni contenute nella legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, a richiesta dell'Amministrazione provinciale, tramite l'Assessore competente in materia, dei comuni e loro consorzi, delle comunità comprensoriali, dell'ENEL e delle altre imprese distributrici.

Art. 6

(1) Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, in quanto compatibili.

Art. 7

(1) Agli oneri derivanti dall'esecuzione delle opere previste nel precedente articolo 1 si fa fronte con le disponibilità finanziarie stanziate negli appositi capitoli di bilancio in forza della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8   3)

3)

L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 7 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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