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In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 291)
Norme per la tutela dei bacini d'acqua

1)

Pubblicata nel B.U. 15 luglio 1975, n. 35.

Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)

(1) Agli effetti della presente legge sono considerati bacini d'acqua protetti, in quanto individuati e sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del successivo articolo 2, i laghi naturali ed artificiali compresi nel territorio provinciale.

Art. 2 (Imposizione di vincolo)  delibera sentenza

(1) La IV sezione, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, individua e delimita territorialmente con propria deliberazione i bacini d'acqua e le eventuali aree immediatamente contigue che devono essere assoggettati a tutela specifica.

(2) La delibera della IV sezione ha valore di proposta di imposizione di vincolo e viene pubblicata all'albo del Comune nel cui territorio è ubicato il settore da tutelare, mentre copia di essa, con planimetria in scala 1: 2880, viene comunicata ai proprietari delle aree e depositata per trenta giorni presso i competenti uffici comunali, ove chiunque ha facoltà di prenderne visione.

(3) Nello stesso termine chiunque ha interesse può presentare osservazioni alla Giunta provinciale, depositandole presso la segretaria del Comune.

(4) Entro i successivi trenta giorni, la delibera della IV sezione, con gli allegati e le osservazioni presentate, viene trasmessa a cura del sindaco, con il parere e le proposte del Consiglio comunale, alla Giunta provinciale, che decide in via definitiva, con eventuali modifiche, sentito il parere del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, di cui all'articolo 2 della tutela provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 22.06.1999 - Tutela del paesaggio - modifica di vincoli paesistici ad opera dell'Ufficio pianificazione paesaggistica

Art. 3 (Caratteristiche del vincolo)

(1) Il vincolo imposto comporta per il proprietario, il possessore o il detentore l'obbligo di conservare i settori del relativo territorio in modo da non alterare i caratteri per i quali è stato sottoposto a tutela specifica.

(2) È particolarmente vietato, salvo quanto disposto ai successivi articoli 5 e 7:

  1. eseguire qualsiasi modifica o alterazione degli elementi che compongono il bacino d'acqua e le aree contigue; per queste ultime è consentita la razionale utilizzazione agricola e forestale;
  2. depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere ed operare scavi, opere di bonifica e prosciugamento del terreno;
  3. effettuare lo scarico di acque di rifiuto, ancorchè depurate, salvo il caso che la morfologia dei terreni circostanti renda non attuabili o di particolare onerosità lo scarico esterno al bacino d'acqua; in tale ipotesi per il processo depurativo, oltre al trattamento meccanico e/o biologico, può essere imposta l'integrazione con un trattamento chimico;
  4. effettuare costruzioni di qualsiasi tipo che non siano attinenti a quelle necessarie per il riparo di apparecchiature idrauliche, anche di carattere provvisorio, nell'ambito dell'area contigua appositamente delimitata; sono in ogni caso ammessi i necessari completamenti qualitativi di impianti ed edifici esistenti.

Art. 4 (Decreto di vincolo e sua notificazione)

(1) Il vincolo di tutela specifica viene dichiarato con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, da pubblicarsi con planimetria nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Il decreto del Presidente della giunta provinciale deve essere anche notificato in via amministrativa al proprietario delle aree vincolate.

(3) Il decreto ha efficacia nei confronti di ogni proprietario, possessore o detentore degli immobili interessati.

Art. 5 (Provvedimenti particolari)

(1) Al fine di salvaguardare le caratteristiche biologico-ambientali dei bacini d'acqua e delle eventuali aree contigue, sottoposti a vincolo di tutela specifica ai sensi del precedente articolo 2, con decreto del Presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della IV sezione di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, possono essere adottati i seguenti ulteriori provvedimenti:

  1. la regolamentazione di uno o più affluenti e/o defluenti naturali del bacino d'acqua;
  2. la realizzazione di affluenti artificiali ove le condizioni di ricambio del bacino d'acqua lo richiedano;
  3. l'eliminazione degli scarichi di acqua di rifiuto esistenti, nonché la realizzazione di opere da eseguirsi in sostituzione degli stessi;
  4. la limitazione o il divieto di circolazione all'interno del bacino con natanti di qualsiasi genere;
  5. la limitazione o il divieto di balneazione;
  6. la limitazione o il divieto d'accesso ai veicoli a motore ad eccezione di quelli ad uso agricolo nell'area contigua o in parte di essa;
  7. l'eventuale escavazione o bonifica del fondo con i metodi ritenuti più idonei;
  8. la riduzione della vegetazione rivierasca e semisommersa;
  9. l'introduzione nel bacino d'acqua di specie animali umivori ed erbivori;
  10. l'ossidazione artificiale delle acque;
  11. qualsiasi intervento chimico inteso a ridurre l'eutrofizzazione e la flora algina.

(2) I provvedimenti di cui al comma precedente vengono sottoposti al parere della IV sezione, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, dopo aver sentito il Comune territorialmente interessato, il quale si esprime entro il termine perentorio di 30 giorni, superato il quale si prescinde dalle osservazioni del Comune stesso.

(3) Il Presidente della giunta provinciale, con suo decreto, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito l'Assessore cui è affidata la materia della caccia e della pesca, può limitare o vietare l'esercizio della caccia e della pesca nei settori di territorio sottoposti a vincolo di tutela specifica.

(4) In tal caso le proposte possono essere avviate anche dall'ufficio tutela risorse naturali della Provincia autonoma.

(5) È soggetto ad autorizzazione un eventuale prelievo d'acqua dal bacino sottoposto a vincolo di tutela, in quanto la relativa utilizzazione non sia disciplinata da particolari concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere inoltrata all'ufficio tutela risorse naturali della Provincia autonoma.

(6) Il provvedimento viene adottato dall'Assessore cui è affidata la tutela dell'ambiente, su conforme parere della IV sezione, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, e comunicato all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Avverso la mancata autorizzazione della richiesta è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione alla Giunta provinciale, la quale decide entro 60 giorni.

Art. 6 (Oneri relativi ai provvedimenti particolari)

(1) Gli oneri finanziari per i provvedimenti da adottarsi ai sensi delle lettere a), b), g), h), i), l) ed m) del precedente articolo 5 sono a carico della Provincia autonoma, mentre quelli relativi alla lettera c) sono sopportati da chi effettua lo scarico. Le opere e gli interventi previsti nei relativi progetti approvati dalla Giunta provinciale comportano la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori.

(2) La misura dell'indennità di espropriazione da corrispondersi per la realizzazione dei progetti, di cui al precedente comma, è determinata ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Art. 7 (Coordinamento con le previsioni urbanistiche)

(1) Nell'ambito delle aree contigue, comprese nel decreto di vincolo, qualsiasi destinazione e prescrizione urbanistica, da prevedersi nel relativo piano comunale, viene subordinata al parere favorevole della IV sezione, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

(2) Contro il parere della IV sezione, comunicato al Comune interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, è ammesso ricorso entro 30 giorni al comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro ulteriori 30 giorni.

(3) Il parere viene richiesto dal sindaco del Comune territorialmente interessato prima dell'approvazione del progetto di piano o di sua variante da parte del Consiglio comunale.

Art. 8 (Servizio di vigilanza e di rilevamento)

(1) Il servizio di controllo per l'osservanza dei vincoli è affidato al laboratorio biologico provinciale, nonché ai Comuni, agli organi di polizia forestale, all'ufficio tutela risorse naturali ed all'ufficio caccia e pesca della Provincia autonoma, che possono richiedere all'Assessore provinciale competente l'intervento del laboratorio biologico provinciale medesimo.

(2) Il servizio di rilevamento sulle caratteristiche delle acque dei bacini d'acqua viene disposto dal laboratorio biologico provinciale.

(3) L'Assessore provinciale competente può avvalersi, quando ritenuto necessario, del laboratorio chimico provinciale.

Art. 9 (Sanzioni amministrative per le trasgressioni alle norme)

(1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

  1. chiunque non ottempera alle disposizioni di cui al precedente articolo 3, riguardante le alterazioni alle caratteristiche dei bacini d'acqua, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 144 a Euro 2.710; 2)
  2. chiunque non ottempera alle disposizioni di cui alla lettera d) del precedente articolo 5, riguardante la limitazione o il divieto di circolazione all'interno del bacino d'acqua, soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 41 a Euro 276; 2)
  3. chiunque non ottempera alle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente articolo 5, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 41 a Euro 144; 2)
  4. chiunque non ottempera alle disposizioni di cui alla lettera f) del precedente articolo 5, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 41 a Euro 276. 2)
2)

Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 10 (Incaricati dell'accertamento delle infrazioni)

(1) Sono incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei Comuni e dei loro consorzi ed i funzionari dell'ufficio tutela risorse naturali e del laboratorio biologico provinciale, autorizzati dal Presidente della giunta provinciale.

(2) Il personale incaricato dell'esecuzione della presente legge può accedere in qualsiasi momento alle aree soggette a vincolo e procedere alle rilevazioni occorrenti ed a tutte le altre operazioni prescritte.

(3)(4)(5)(6)(7)(8)3)

3)

Abrogati dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 11-124)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

4)

Omissis.

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