Pubblicata nel B.U. 15 luglio 1975, n. 35.
(1) Il servizio di controllo per l'osservanza dei vincoli è affidato al laboratorio biologico provinciale, nonché ai Comuni, agli organi di polizia forestale, all'ufficio tutela risorse naturali ed all'ufficio caccia e pesca della Provincia autonoma, che possono richiedere all'Assessore provinciale competente l'intervento del laboratorio biologico provinciale medesimo.
(2) Il servizio di rilevamento sulle caratteristiche delle acque dei bacini d'acqua viene disposto dal laboratorio biologico provinciale.
(3) L'Assessore provinciale competente può avvalersi, quando ritenuto necessario, del laboratorio chimico provinciale.