Pubblicata nel B.U. 15 luglio 1975, n. 35.
(1) Sono incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei Comuni e dei loro consorzi ed i funzionari dell'ufficio tutela risorse naturali e del laboratorio biologico provinciale, autorizzati dal Presidente della giunta provinciale.
(2) Il personale incaricato dell'esecuzione della presente legge può accedere in qualsiasi momento alle aree soggette a vincolo e procedere alle rilevazioni occorrenti ed a tutte le altre operazioni prescritte.
(3)(4)(5)(6)(7)(8)3)
Abrogati dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.