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In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 791)
Iniziative per l'incremento economico e della produttività

1)
Pubblicata nel B.U. 18 dicembre 1973, n. 54.

Art. 1  

(1)Allo scopo di favorire l’incremento economico e della produttività nonché l’aggiornamento e la specializzazione negli ambiti economici dell’artigianato, dell’industria, del turismo, del commercio e dei servizi, inoltre per promuovere un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, l’amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere le seguenti attività e iniziative:2)

  1. pubblicità, informazione ed educazione del consumatore e promozione della produzione locale;
  2. studi, rilievi, ricerche e progetti di valorizzazione;
  3. convegni, congressi, corsi, seminari, viaggi di studio, consulenze aziendali;
  4. corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano;
  5. ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi della presente legge. 3)
2)
L'alinea del comma 1 dell'art. 1, è stata così sostituita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.
3)
L'art. 1 è stato modificato dall'articolo 9 della L.P. 20 marzo 1995, n. 7.

Art. 2     delibera sentenza

(1) Le attività di cui al precedente articolo possono essere affidate dall'Assessorato competente ad istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, ai quali l'Amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

(2) Qualora le attività siano iniziative proprie degli istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, l'Amministrazione provinciale può concedere contributi. Le relative domande, corredate del programma e del preventivo di spesa, devono essere presentate all'Assessorato competente entro il 30 aprile di ogni anno.4)

(3) Possono essere concessi altresì dei contributi ai residenti nella provincia, che partecipano ad iniziative previste dalle lettere c) e d) dell'articolo 1, che si svolgono al di fuori del territorio della provincia.5)

(4) La Provincia di Bolzano concede alle organizzazioni di cui al presente articolo sovvenzioni per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e la costruzione di locali per uffici, nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute.6)

(5) Possono essere concessi altresì alle istituzioni di cui al presente articolo contributi nella misura massima dell'80 per cento delle spese riconosciute per l'acquisto, la costruzione e l'arredo di edifici, compreso il terreno, allo scopo di creare incubatori di imprese.7)

massimeDelibera 9 dicembre 2015, n. 1407 - Interventi straordinari a favore della valorizzazione dei centri storici e dei centri commerciali naturali - legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
massimeDelibera 19 maggio 2015, n. 573 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per iniziative per l’incremento economico e della produttività – legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche
massimeDelibera N. 2033 del 06.06.2006 - Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 - Determinazione modalità controlli a campione di cui all'art. 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
4)
Vedi la L.P. 7 agosto 1986, n. 23

Articolo unico

(1) I contributi di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, possono essere concessi anche a singole imprese, per le quali non sono applicabili le norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8.

(2) Sono ammissibili a contributo anche le spese di gestione di istituti, enti, associazioni e organizzazioni che perseguono gli scopi di cui all'articolo 1 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79.

(3) Il termine di presentazione delle domande è abrogato.

5)
Vedi l'art. 19, comma 3, della L.P. 11 aprile 1990, n. 8: I contributi previsti possono essere erogati anche ai residenti nella provincia che frequentano dei corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano o di specializzazione professionale svolti nel territorio provinciale.
6)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 8, comma 2, della L.P. 14 agosto 1996, n. 18, e successivamente sostituito dall'art. 20 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
7)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 12 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

Art. 2/bis (Sponsoring)

(1) Per migliorare l'offerta di proprie iniziative concernenti l'economia o per contenerne la spesa di settore, l'amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

(2) I proventi in denaro derivanti dagli accordi di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio provinciale e destinati al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1. L'assessore provinciale alle finanze e al bilancio apporta le conseguenti variazioni di bilancio per l'iscrizione delle maggiori entrate e per l'assegnazione ai relativi capitoli di spesa.8)

8)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Art. 3-4 9)

9)
Omissis.

Norma transitoria

Art. 5

(1) Nella prima applicazione della presente legge possono essere accolte tutte le domande pervenute entro un mese dall'entrata in vigore della legge e riferite ad attività svolte nel corso dell'anno 1973.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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