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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 101)
Iniziative promozionali e produttivistiche per l'artigianato, l'industria, l'agricoltura ed il turismo

1)

Pubblicata nel B.U. 3 aprile 1973, n. 15.

Art. 1

(1) Al fine di valorizzare la produzione e favorire il collocamento dei prodotti dell'artigianato, dell'industria, dell'agricoltura, nonché per incrementare il settore del turismo, la Provincia autonoma può partecipare direttamente ed a proprie spese all'interno ed all'estero a fiere, mostre, esposizioni, convegni e ad altre manifestazioni propagandistiche o promozionali.

(2) Le attività di cui al precedente comma possono essere affidate, su direttiva dell'Assessorato competente, ad istituti, enti od associazioni, operanti nel settore ai quali la Provincia autonoma potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute. Il termine entro il quale gli enti interessati sono tenuti a presentare annualmente i relativi programmi all'esame della Giunta provinciale viene fissato con decreto del Presidente della giunta provinciale.

(3) Con provvedimento della Giunta provinciale potranno essere autorizzate anticipazioni fino al 70% delle spese ammesse. La rimanenza verrà liquidata a consuntivo sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa.

Art. 2

(1) Ai privati espositori possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile, qualora la loro partecipazione alle manifestazioni di cui al primo comma del precedente articolo sia ritenuta di rilevante importanza per la specifica valorizzazione della produzione dell'artigianato, dell'industria, dell'agricoltura e per l'incremento del turismo della provincia.

(2) Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Giunta provinciale, corredate dal preventivo e dalla relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno. 2)

2)

Con L.P. 17 agosto 1984, n. 9, il termine per la presentazione delle domande è stato soppresso.

Art. 3

(1) La partecipazione diretta o indiretta della Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 1 è disposta dalla Giunta provinciale, sentita una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta:

  • a)  dall' Assessore competente per la materia del commercio - presidente;
  • b)  dagli Assessori competenti per le materie dell' artigianato, dell'industria, del turismo e dell'agricoltura e foreste;
  • c)  dal presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
  • d)  dal presidente dell' Ente Provinciale per il Turismo.

(2) Il Presidente della giunta provinciale può nominare con proprio decreto rappresentanti delle categorie interessate.

(3) Ogni membro deve designare nella prima riunione della commissione un suo supplente permanente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Funge da segretario un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva o di concetto in servizio presso l'Amministrazione provinciale.

(4) La commissione rimane in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.

(5) Ai membri della commissione spetta il trattamento economico previsto dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

Art. 4   3)

3)

Omissis.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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