In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 5271)
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale

1)
Pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1987, n. 301.

Art. 1  delibera sentenza

(1) Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia - e in materia di porti lacuali, nonché le attribuzioni già spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige nella prima delle suddette materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

(2) Sono compresi nella competenza delle province di cui al comma 1 tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione.

(3) Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al comma 2, che si svolgono parzialmente nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione finitima, sono stabilite d'intesa con la provincia o la regione nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.04.2011 - Procedura di approvazione del piano provinciale delle mobilità - di scostamento dalla disciplina statale - ricorso troppo generico
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997 - Direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992 - Piano generale dei trasporti - Adeguamento dei piani e programmi provinciali - Omessa previsione della previa intesa con le Province interessate
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988 - Nomina del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile per i trasporti

Art. 1/bis

(1) A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale, che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale.

(2) Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di media-lunga percorrenza caratterizzati da elevati standards qualitativi; sono considerati servizi di trasporto ferroviario internazionali i servizi che consentano il collegamento ferroviario dell'Italia con altri Paesi europei, ad esclusione dei servizi che superano i confini nazionali per brevi tratte.

(3) Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1999, n. 146, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura dà priorità ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e le province di Trento e di Bolzano.

(4) Per garantire comunque un buon livello di servizio pubblico provinciale, il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE e sentito il gestore dell'infrastruttura, può concedere diritti speciali, su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti dalla provincia territorialmente interessata.

(5) Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio delle province di Trento e di Bolzano, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalle province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione.

(6) I servizi ferroviari di cui al comma 1 comprendono quelli in concessione, alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla Trenitalia S.p.a., espressamente indicati nell'accordo di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresì recepite, relativamente ai servizi che interessano il territorio di più regioni o province autonome, le intese di cui al comma 7.

(7) Ai fini dell'accordo di programma di cui al comma 6, le province autonome, attraverso intese con le regioni interessate, individuano:

  1. i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse province autonome e altre regioni viciniori.
  2. la provincia autonoma o regione che provvede, anche per conto degli altri enti o regioni, alla stipula e alla gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi di cui alla lettera a);
  3. i criteri che regolano i rapporti programmatori, tecnico-organizzativi, economici e tariffari in relazione ai detti servizi ferroviari.

(8) Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le province autonome di Trento e di Bolzano subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia S.p.a., e stipulano con la stessa società il relativo contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale Trenitalia S.p.a., si impegnerà ad assicurare la consistenza e il livello di servizio in essere. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con le Ferrovie dello Stato S.p.a. nel periodo antecedente al predetto subentro, o comunque alle stesse conseguenti.

(9) Successivamente alla data del 31 dicembre 2003 le province stipulano, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello statuto di autonomia, nuovi contratti di servizio con imprese ferroviarie da individuare secondo la normativa medesima.

(10) Le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le regioni a statuto ordinario.2)

2)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

Art. 2  delibera sentenza

(1) Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'Ente ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale, sono trasferite alla provincia nel cui territorio si svolgono. Sono comunque trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni immobili della linea ferroviaria Merano-Malles già di proprietà della Südbahn Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni già intavolati alla ferrovie dello Stato S.p.a. entro il 31 ottobre 2000. Il trasferimento è effettuato ai sensi e nei termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115e successive modificazioni.3)

(2) La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale.4)

(2/bis) Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione.4)

(2/ter) Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato.4)

(3) L'esercizio delle attribuzioni in materia di linee ferroviarie in concessione rimane di competenza dello Stato fino al 31 dicembre 1988.

(4) Conseguentemente restano a carico dello Stato gli interventi integrativi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297, e successive modificazioni, per il ripianamento dei deficit di gestione delle società concessionarie relativi agli esercizi fino alla data di cui al comma 3, anche se disposti successivamente a tale data; restano anche a carico dello Stato gli interventi previsti dall'articolo 10 della legge medesima limitatamente a quelli disposti fino alla stessa data. Restano altresì a carico dello Stato gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per investimeni ferroviari.5)

(5) Previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, i servizi in atto esercitati dalla gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda vengono trasferiti, per la parte di competenza, alla Provincia di Trento, la quale provvederà all'esercizio delle relative funzioni amministrative mediante intesa con le altre regioni interessate, ovvero mediante gestione comune anche in forma consortile.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006 - Sicurezza delle piste da sci e degli impianti a fune dal pericolo di valanghe - Regolamentazione tecnica compete alle Province autonome
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 37 del 14.02.1989 - Norme di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale -Attribuzioni in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari, filoviari e funiviari - Mancata consultazione della Commissione paritetica
3)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.
4)
I commi 2, 2/bis e 2/ter sono stati inseriti dall'art. 1 del D.Lgs. 25 gennaio 1991, n. 33, in sostituzione del comma 2 dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8-14 febbraio 1989, n. 37.
5)
Il comma 4 è stato integrato dall'art. 2 del D.Lgs. 25 gennaio 1991, n. 33.

Art. 3  delibera sentenza

(1) Per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale senza svolgervi attività economiche è obbligatorio il parere della provincia. I servizi automobilistici di linea internazionale possono svolgere nel territorio provinciale attività economica esclusivamente nei capoluoghi di Trento e Bolzano nonché nelle località comunicate dalle province entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero dei trasporti. Per la prima applicazione del presente decreto le località diverse dai capoluoghi di Trento e Bolzano vanno comunicate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(2) Rimane ferma la competenza degli organi statali in materia di trasporto di effetti postali. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti a servizi pubblici di competenza della provincia, i relativi provvedimenti saranno adottati di intesa con il competente organo provinciale.

(3) La provincia interessata deve essere sentita per i servizi di comunicazioni e trasporti aerei di linea nazionale o internazionale che facciano scalo nel suo territorio.

(4) Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988 - Piano generale di trasporti - Intesa con la Provincia

Art. 4

(1) La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige è soppressa.

(2) Lo svolgimento delle attribuzioni attualmente esercitate dalla predetta direzione compartimentale e non rientranti fra quelle di competenza delle Province di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto, viene assegnato agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che veranno stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dei trasporti.

(3) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dei trasporti provvederà, d'intesa con le Province di Trento e Bolzano, alla determinazione del contingente, per carriera e qualifica, del personale in servizio alla medesima data presso gli uffici della predetta direzione compartimentale addetto allo svolgimento di funzioni attribuite alle province.

(4) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la direzione compartimentale di cui al comma 3 ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 5. La provincia, tra il personale che chiede il trasferimento, individua, nei limiti del contingente di cui al comma 3, i dipendenti o gli impiegati da trasferire nei ruoli provinciali, con precedenza del personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge funzioni trasferite alle province.

(5) Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici in relazione alle nuove funzioni attribuite alle province, il personale di cui ai commi precedenti rimane addetto ai compiti che gli sono attualmente affidati. Le spese per il pagamento delle competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in riferimento al contingente di cui al comma 3.

(6) Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

(7) In correlazione col personale di ruolo e non di ruolo trasferito ai sensi del presente articolo, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dei trasporti e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Art. 4/bis   delibera sentenza

(1) Al fine di realizzare nelle Province di Trento e di Bolzano un organico sistema di servizi in materia di comunicazioni e trasporti, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni attualmente attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano.

(2) Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1.

(3) Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 november 1987, n. 526.

(4) Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono trasferite alle Province di Trento e Bolzano gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano.

(5) Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti ha diritto a chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale.

(6) In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

(7) Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma 5 è messo a disposizione della provincia territorialmente competente, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere è a carico del bilancio della provincia.

(8) Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.

(9) Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma 1.6)

massimeDelibera 29 aprile 2014, n. 484 - Tariffe per revisioni, collaudi di veicoli ed esami patenti, ai sensi della legge 01/12/1996 n. 870, Art. 19 (modificata con delibera n. 1559 del 16.12.2014)
6)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 429.

Art. 4/ter

(1) La determinazione dei rimborsi spettanti alle Province ai sensi dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'articolo 4/bis del presente decreto, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'articolo 1 che affluiscono direttamente alle Province, è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente delle rispettive giunte provinciali, tenendo conto di quanto stabilito dall comma 2 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.7)

7)
L'art. 4/ter è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 429.

Art. 5  delibera sentenza

(1) È delegato alle Province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente.8)

(2) Nella provincia di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera c), primo comma, dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

(3) Nelle stesse province il componente di cui alla lettera b), primo comma, della commissione per le licenze previste dall'articolo 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera f) dello stesso articolo.

(4) Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio.

(4/bis) È altresì delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità ed il rilascio del relativo attestato.9)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 251 del 16.06.1995 - Comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi
8)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.
9)
Il comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

Art. 6

(1) Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attività relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni techniche e di effettuazione di esami di guida, è costituito presso le Province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal Presidente della giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato può essere integrato da un dirigente dell'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da un esperto nella materia designato dal Presidente della giunta provinciale.10)

(2) Il comitato ha altresì il compito di proporre, in armonia con il programma economico nazionale, con i piani urbanistico-territoriali e con i programmi provinciali di sviluppo, misure per un razionale coordinamento dei servizi e delle linee di comunicazione e di trasporto su strada, per via aerea e sul lago di Garda, nell'ambito della provincia.11)

10)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 429.
11)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 429.

Art. 7  delibera sentenza

(1) In corrispondenza delle competenze trasferite alle Province di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti a termini del comma 2 dell'articolo 1, le province stesse succedono nell'ambito dei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 68 del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, nei beni e nei diritti di natura immobiliare dello Stato.

(2) In particolare le province succedono nei beni e nei diritti di cui al comma 1 connessi all'esercizio di linee ferroviarie in concessione, ancorchè svolto mediante servizi automobilistici sostitutivi, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(3) Ai fini del comma 1, per quanto concerne la individuazione dei beni connessi con i servizi di comunicazione aerea si fa riferimento alle determinazioni adottate dal comitato interministeriale previsto dall'articolo 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997 - Tutela dell´ambiente - Disciplina dell'attività di volo a motore

Art. 8

(1) Sono attribuite alle Province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative in materia di circolazione indicate dall'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 61612) , per quanto non rientranti ad altro titolo nella competenza delle province medesime.

12)
Vedi l'art. 96 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616:

Art. 96

(1) Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

(2) Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

  1. il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

  2. le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.

(3) Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1° gennaio 1980.

Art. 9

(1) Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, concernenti le materie di cui al presente decreto già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti ed alle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle province.

(1/bis) È delegata alle Province la definizione dei ricorsi amministrativi concernenti atti e provvedimenti delle province medesime, relativi alle funzioni ad esse trasferite o delegate ai sensi del presente decreto.13)

(1/ter) È delegata altresì alle medesime province la definizione dei ricorsi previsti dal Codice della Strada:

  1. avverso il giudizio delle commissioni mediche locali istituite dalle province, concernente l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per il conseguimento della patente di guida o in relazione alla sua revisione, revoca o sospensione;
  2. avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dagli uffici delle province. 13)

(1/quater) Ove il ricorso riguardi l'accertamento del possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal Codice della Strada per il conseguimento o il mantenimento della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale presupposto l'accertamento medesimo, il competente organo provinciale decide sentita una specifica commissione medica costituita presso la provincia.13)

(1/quinquies) Le disposizioni di cui ai due precedenti commi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina la costituzione e il funzionamento della commissione medica di cui al precedente comma.13)

(2) In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolerà lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonché la situazione del patrimonio.

13)
I commi 1/bis, 1/ter, 1/quater e 1/quinquies sono stati inseriti dall'art. 6 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

Art. 10

(1) Le province, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del presente decreto, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato.

Art. 11  delibera sentenza

(1) I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario, i cui capolinea sono situati rispettivamente nel territorio di una delle due province ed in quello di altra regione, sono adottati dallo Stato previa intesa con la provincia interessata o da quest'ultima previa intesa con lo Stato, a seconda che la stazione a valle è situata nel territorio di altra regione ovvero in quello provinciale.

(2) I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario i cui capolinea sono situati nel territorio della provincia di Trento ed in quello della provincia di Bolzano sono adottati dalla provincia nel cui territorio è situata la stazione a valle, previa intesa con l'altra provincia.

(3) Per le linee di trasporto funiviario di cui al presente articolo restano ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.14)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 37 del 14.02.1989 - Norme di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale -Attribuzioni in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari, filoviari e funiviari - Mancata consultazione della Commissione paritetica
14)
Il comma 3 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8-14 febbraio 1989, n. 37.

Art. 12

(1) Ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, gli archivi ed i documenti della soppressa direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige, inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto, vengono consegnati alle province stesse, secondo la rispettiva competenza, accompagnati da elenchi descrittivi.

(2) Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiedere copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.15)

15)
Vedi l'art. 4 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174:

Art. 4 (Disposizioni in materia di archivi e documenti degli uffici statali inerenti le competenze delle province in materia di trasporti)

(1) Gli archivi e i documenti degli uffici statali inerenti le funzioni spettanti alle province in materia di trasporti ferroviari di interesse provinciale sono consegnati alle province stesse con le modalità previste dall'art. 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

(2) Agli atti, contratti, formalità ed adempimenti previsti dal presente decreto si applica quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

Art. 13

(1) Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti concernenti le funzioni amministrative trasferite o delegate alle province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'articolo 14, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 14

(1) La definizione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le linee ferroviarie in concessione, entro la data di cui al comma 3 dell'articolo 2, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quelli in corso, qualora l'impegno sia stato assunto nei termini di cui al presente comma.

(2) Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1988, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovano il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, o di altre disposizioni che ad esso fanno riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 15

(1) Il titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico