(1) La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige è soppressa.
(2) Lo svolgimento delle attribuzioni attualmente esercitate dalla predetta direzione compartimentale e non rientranti fra quelle di competenza delle Province di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto, viene assegnato agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che veranno stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dei trasporti.
(3) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dei trasporti provvederà, d'intesa con le Province di Trento e Bolzano, alla determinazione del contingente, per carriera e qualifica, del personale in servizio alla medesima data presso gli uffici della predetta direzione compartimentale addetto allo svolgimento di funzioni attribuite alle province.
(4) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la direzione compartimentale di cui al comma 3 ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 5. La provincia, tra il personale che chiede il trasferimento, individua, nei limiti del contingente di cui al comma 3, i dipendenti o gli impiegati da trasferire nei ruoli provinciali, con precedenza del personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge funzioni trasferite alle province.
(5) Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici in relazione alle nuove funzioni attribuite alle province, il personale di cui ai commi precedenti rimane addetto ai compiti che gli sono attualmente affidati. Le spese per il pagamento delle competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in riferimento al contingente di cui al comma 3.
(6) Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
(7) In correlazione col personale di ruolo e non di ruolo trasferito ai sensi del presente articolo, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dei trasporti e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.