(1) Il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha sede a Trento. La sua circoscrizione comprende la Provincia di Trento.
(2) Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.
(3) Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al successivo articolo 2, sono designati dal Consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati. Gli stessi non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Per il periodo di durata in carica ai predetti due magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali.2)
(4) Il collegio giudicante è composto del presidente e di due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi del precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato di carriera.
(5) Per l'assolvimento delle funzioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di tre unità nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.