(1) La commissione elettorale provinciale entro il ventesimo giorno antecedente alla data delle votazioni, determina il numero e la ubicazione dei seggi elettorali in modo che siano assegnati ad ogni seggio un numero di elettori ritenuto congruo per garantire la segretezza del voto.
(2) La commissione entro il termine di cui al precedente comma, provvede altresì, sulla base degli elenchi e dei dati forniti dall'ufficio unico del personale di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, alla compilazione della lista degli elettori assegnati a ciascun seggio indicandovi cognome, nome, luogo, data di nascita e gruppo linguistico, appartenenza, risultante dall'atto della sua assunzione nonché all'affissione di detta lista in apposito albo o spazio predisposto nei singoli uffici ove presta servizio il personale ivi iscritto.
(3) L'affissione ha la durata di cinque giorni al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo con qualsiasi mezzo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione dei dati ivi indicati.
(4) Il reclamo deve essere presentato, entro i cinque giorni successivi al termine di affissione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale provinciale la quale, entro il giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare, le occorrenti iscrizioni o rettifiche.