(1) Le province di Trento e di Bolzano, in relazione alle esigenze derivanti dalle attribuzioni da esse esercitate ai sensi del presente decreto, possono avvalersi dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato.
(2) Lo Stato sarà rimborsato per le spese sostenute per le province. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, in concerto con il Ministro competente, previa intesa con la provincia interessata.