(1) La vigilanza sugli enti cooperativi viene attuata dalla regione secondo le modalità stabilite con legge regionale.
(2) Sono soggetti a tale vigilanza gli enti e gli organismi a carattere cooperativo - qualunque sia l'attività da essi svolta - che hanno la sede nel territorio regionale.
(3) Tale vigilanza non esclude quella prevista da altre leggi e connessa all'esercizio, da parte di altri enti, di potestà amministrative nel settore economico nel quale opera la cooperativa. In tale caso i provvedimenti sostitutivi, di cancellazione dal registro, di scioglimento e di liquidazione coatta amministrativa sono assunti dalla regione d'intesa con i suddetti enti.