(1) Con l'entrata in vigore del presente decreto la legge 1 giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 13 della legge stessa per tutto il territorio nazionale, si applica nella provincia di Bolzano al territorio dei seguenti comuni: Curon, Malles, Senale, Moso, Racines, Vipiteno, Brennero, Val di Vizze, Campo Trens, Selva Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Rasun Anterselva, Valle Casies, Monguelfo, Valdaora, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Sesto.
(2) Nel predetto territorio, con l'entrata in vigore della legge provinciale che approva il piano territoriale di coordinamento o con l'entrata in vigore dei piani urbanistici comunali approvati dalla Giunta provinciale previo parere favorevole, nei limiti di competenza, espresso entro termine stabilito con legge provinciale e comunque non inferiore a 90 giorni dal rappresentante regionale dell'autorità militare, i lavori stradali, salvo quanto disposto dal comma successivo, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni di cui al comma quarto dell'articolo 3 dellalegge 1 giugno 1931, n. 886, previsti dai piani stessi, non sono più sottoposti all'autorizzazione dell'autorità militare.
(3) Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorità militare, che dovrà esprimere il suo parere entro 90 giorni.
(4) Qualora tale autorità non si pronunci entro i termini indicati nei commi precedenti la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.