(1) I piani urbanistici provinciali ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge provinciale. I progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formula entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche per il territorio dei comuni di cui al primo comma dell'articolo successivo, per quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale.
(2) I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale. Analogamente sono approvate le eventuali modifiche ai piani urbanistici di grado subordinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino approvati con legge ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.